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SICUREZZA NUCLEARE E CONFLITTI ARMATI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Si noti in proposito che, nonostante il suo titolo apparentemente onni-
comprensivo, la Convenzione del 1994 si applica esclusivamente alla sicurezza
delle centrali elettronucleari, mentre quella del 1997 ha un campo di applicazio-
ne relativamente più ampio, in particolare per quanto riguarda la gestione dei
rifiuti radioattivi che possono derivare anche da attività diverse dall’utilizzazio-
ne di una centrale nucleare.
Entrambe le convenzioni, inoltre, si caratterizzano per l’adozione di
norme che obbligano gli Stati a perseguire determinati obiettivi ma li lasciano
in gran parte liberi di scegliere i mezzi per raggiungere tali obiettivi: entrambe
dovrebbero, dunque, integrarsi con i safety standards adottati dall’AIEA che,
però, non sono resi vincolanti dalle due convenzioni.
Per quanto riguarda, poi, la verifica degli obblighi assunti dagli Stati non
esiste un sistema paragonabile a quello delle “salvaguardie” della non prolifera-
zione delle armi nucleari: nonostante l’AIEA abbia istituito un sistema piutto-
sto efficiente di missioni in loco per accertare lo stato della safety e della security
all’interno degli Stati membri, tali missioni si svolgono necessariamente su
richiesta o, comunque, con il consenso degli Stati interessati.
Nel campo della nuclear safety, sia la Convenzione del 1994 sulla sicurezza
nucleare sia la Convenzione del 1997 sulla sicurezza del combustibile nucleare
esaurito e della gestione dei rifiuti radioattivi prevedono, più modestamente, un
sistema di peer review basato su riunioni periodiche degli Stati parti in cui vengo-
no esaminati e discussi i rapporti relativi all’esecuzione degli obblighi assunti
che devono essere regolarmente compilati da ciascuno di essi: entrambe le con-
venzioni funzionano così come “incentivi” all’adozione di livelli di safety sempre
maggiori.
Nel campo della nuclear security, evidentemente considerata materia più sen-
sibile per la sovranità nazionale, un sistema di peer review non è previsto né dalla
Convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare del 1980 né dal rela-
tivo Emendamento del 2005 che, però, prevede la possibilità che la maggioran-
za degli Stati parti richieda la convocazione di una conferenza di revisione ogni
cinque anni (ciò che è stato fatto al termine della Conferenza svoltasi nel 2022).
Conviene anche accennare all’incidenza di certe risoluzioni del Consiglio
di Sicurezza dell’ONU tra cui, in particolare, la Risoluzione 1540 (2004), adot-
tata in virtù del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e, quindi, conside-
rata giuridicamente vincolante: questa Risoluzione non si limita, infatti, a
imporre agli Stati una serie di obblighi relativi a prevenire e reprimere l’acquisto,
il possesso, il trasferimento e l’uso di armi di distruzione di massa da parte di
entità non statali, ma istituisce un sistema di controllo basato sulla compilazione
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