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SICUREZZA NUCLEARE E CONFLITTI ARMATI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE




                    Si noti in proposito che, nonostante il suo titolo apparentemente onni-
               comprensivo, la Convenzione del 1994 si applica esclusivamente alla sicurezza
               delle centrali elettronucleari, mentre quella del 1997 ha un campo di applicazio-
               ne relativamente più ampio, in particolare per quanto riguarda la gestione dei
               rifiuti radioattivi che possono derivare anche da attività diverse dall’utilizzazio-
               ne di una centrale nucleare.
                    Entrambe  le  convenzioni,  inoltre,  si  caratterizzano  per  l’adozione  di
               norme che obbligano gli Stati a perseguire determinati obiettivi ma li lasciano
               in gran parte liberi di scegliere i mezzi per raggiungere tali obiettivi: entrambe
               dovrebbero,  dunque,  integrarsi  con  i  safety  standards  adottati  dall’AIEA  che,
               però, non sono resi vincolanti dalle due convenzioni.
                    Per quanto riguarda, poi, la verifica degli obblighi assunti dagli Stati non
               esiste un sistema paragonabile a quello delle “salvaguardie” della non prolifera-
               zione delle armi nucleari: nonostante l’AIEA abbia istituito un sistema piutto-
               sto efficiente di missioni in loco per accertare lo stato della safety e della security
               all’interno  degli  Stati  membri,  tali  missioni  si  svolgono  necessariamente  su
               richiesta o, comunque, con il consenso degli Stati interessati.
                    Nel campo della nuclear safety, sia la Convenzione del 1994 sulla sicurezza
               nucleare sia la Convenzione del 1997 sulla sicurezza del combustibile nucleare
               esaurito e della gestione dei rifiuti radioattivi prevedono, più modestamente, un
               sistema di peer review basato su riunioni periodiche degli Stati parti in cui vengo-
               no esaminati e discussi i rapporti relativi all’esecuzione degli obblighi assunti
               che devono essere regolarmente compilati da ciascuno di essi: entrambe le con-
               venzioni funzionano così come “incentivi” all’adozione di livelli di safety sempre
               maggiori.
                    Nel campo della nuclear security, evidentemente considerata materia più sen-
               sibile per la sovranità nazionale, un sistema di peer review non è previsto né dalla
               Convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare del 1980 né dal rela-
               tivo Emendamento del 2005 che, però, prevede la possibilità che la maggioran-
               za degli Stati parti richieda la convocazione di una conferenza di revisione ogni
               cinque anni (ciò che è stato fatto al termine della Conferenza svoltasi nel 2022).
                    Conviene anche accennare all’incidenza di certe risoluzioni del Consiglio
               di Sicurezza dell’ONU tra cui, in particolare, la Risoluzione 1540 (2004), adot-
               tata in virtù del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e, quindi, conside-
               rata  giuridicamente  vincolante:  questa  Risoluzione  non  si  limita,  infatti,  a
               imporre agli Stati una serie di obblighi relativi a prevenire e reprimere l’acquisto,
               il possesso, il trasferimento e l’uso di armi di distruzione di massa da parte di
               entità non statali, ma istituisce un sistema di controllo basato sulla compilazione


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