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DOTTRINA




                  Poiché  sono  tra  coloro  che  ritengono  improbabile  un  uso  delle  armi
             nucleari nel contesto del conflitto in corso, vorrei invece lasciare per ultima la
             questione della minaccia e dell’uso delle armi nucleari, che del resto non appar-
             tiene  al  corpus  specifico  del  diritto  internazionale  dell’energia  nucleare,  ma  a
             quello più generale delle norme che regolano l’uso della forza armata nelle rela-
             zioni internazionali.


             2.  Non-proliferazione nucleare e salvaguardie
                  Iniziando dalla normativa specificamente relativa alla non proliferazione
             delle armi nucleari, non esiste a tutt’oggi un generale obbligo di disarmo nuclea-
             re.  Certo  esiste  un  Trattato  del  2017  sula  proibizione  delle  armi  nucleari
             (TPNW) , che dispone tra l’altro l’obbligo degli Stati dotati di armi nucleari di
                     (6)
             distruggerle gradualmente, ma di questo trattato sono attualmente parti solo 68
             Stati (su 193 Membri delle Nazioni Unite), e tra questi non vi è nessuno degli
             Stati che, come la Federazione Russa, detengono armi nucleari. Tra gli Stati
             dotati di armi nucleari, solo i due principali (Stati Uniti d’America e Federazione
             Russa) hanno sinora assunto obblighi relativi, più modestamente, alla riduzione
             e limitazione e di tali armi mediante trattati bilaterali, tra i quali ancora attuale è
             il Trattato cosiddetto New START del 2010 .
                                                       (7)
                  Tralasciando qui i trattati che prevedono determinate zone esenti da armi
             nucleari, resta dunque fondamentale a questo proposito il Trattato di non pro-
             liferazione nucleare (NPT) del 1968 , che ha un approccio più “realistico” nel
                                               (8)
             senso che non obbliga gli Stati già dotati di armi nucleari a privarsene, ma solo
             a non trasferirle e a non favorirne la fabbricazione o l’accesso da parte di altri;
             esso obbliga, invece, gli altri Stati a non ricevere, fabbricare o altrimenti acqui-
             sire le armi nucleari.

             (6)   Treaty on the Prohibition of  Nuclear Weapons, adottato a New York il 7 luglio 2017 ed entrato in
                  vigore il 22 gennaio 2021. Il testo del Trattato e lo stato delle ratifiche e adesioni sono dispo-
                  nibili sul sito web dell’Ufficio legale dell’ONU:
                  https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-
                  9&chapter=26&clang=_en  (visitato  in  data  12  marzo  2023).  L’Italia  non  ha  firmato  il
                  Trattato, né vi ha sinora aderito.
             (7)   Treaty between the United States of  America and the Russian Federation on Measures for the Further Reduction
                  and Limitation of  Strategic Offensive Arms, firmato l’8 aprile 2010 ed entrato in vigore il 5 febbraio
                  2011. Il testo del Trattato è disponibile sul sito web del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti:
                  https://2009-2017.state.gov/t/avc/newstart/c44126.htm (visitato in data 12 marzo 2023).
             (8)   Treaty on the Non-Proliferation of  Nuclear Weapons, adottato il 1° luglio 1968 ed entrato in vigore il 5
                  marzo 1970. Il testo del Trattato e lo stato delle ratifiche e delle adesioni sono disponibili sul sito web
                  dell’Ufficio dell’ONU per il disarmo (UNODA): https://treaties.unoda.org/t/npt (visitato in data
                  12 marzo 2023). L’Italia ha ratificato il Trattato nel 1975 a seguito della legge 24 aprile 1975 n. 131.

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