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DOTTRINA
Poiché sono tra coloro che ritengono improbabile un uso delle armi
nucleari nel contesto del conflitto in corso, vorrei invece lasciare per ultima la
questione della minaccia e dell’uso delle armi nucleari, che del resto non appar-
tiene al corpus specifico del diritto internazionale dell’energia nucleare, ma a
quello più generale delle norme che regolano l’uso della forza armata nelle rela-
zioni internazionali.
2. Non-proliferazione nucleare e salvaguardie
Iniziando dalla normativa specificamente relativa alla non proliferazione
delle armi nucleari, non esiste a tutt’oggi un generale obbligo di disarmo nuclea-
re. Certo esiste un Trattato del 2017 sula proibizione delle armi nucleari
(TPNW) , che dispone tra l’altro l’obbligo degli Stati dotati di armi nucleari di
(6)
distruggerle gradualmente, ma di questo trattato sono attualmente parti solo 68
Stati (su 193 Membri delle Nazioni Unite), e tra questi non vi è nessuno degli
Stati che, come la Federazione Russa, detengono armi nucleari. Tra gli Stati
dotati di armi nucleari, solo i due principali (Stati Uniti d’America e Federazione
Russa) hanno sinora assunto obblighi relativi, più modestamente, alla riduzione
e limitazione e di tali armi mediante trattati bilaterali, tra i quali ancora attuale è
il Trattato cosiddetto New START del 2010 .
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Tralasciando qui i trattati che prevedono determinate zone esenti da armi
nucleari, resta dunque fondamentale a questo proposito il Trattato di non pro-
liferazione nucleare (NPT) del 1968 , che ha un approccio più “realistico” nel
(8)
senso che non obbliga gli Stati già dotati di armi nucleari a privarsene, ma solo
a non trasferirle e a non favorirne la fabbricazione o l’accesso da parte di altri;
esso obbliga, invece, gli altri Stati a non ricevere, fabbricare o altrimenti acqui-
sire le armi nucleari.
(6) Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, adottato a New York il 7 luglio 2017 ed entrato in
vigore il 22 gennaio 2021. Il testo del Trattato e lo stato delle ratifiche e adesioni sono dispo-
nibili sul sito web dell’Ufficio legale dell’ONU:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-
9&chapter=26&clang=_en (visitato in data 12 marzo 2023). L’Italia non ha firmato il
Trattato, né vi ha sinora aderito.
(7) Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Measures for the Further Reduction
and Limitation of Strategic Offensive Arms, firmato l’8 aprile 2010 ed entrato in vigore il 5 febbraio
2011. Il testo del Trattato è disponibile sul sito web del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti:
https://2009-2017.state.gov/t/avc/newstart/c44126.htm (visitato in data 12 marzo 2023).
(8) Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, adottato il 1° luglio 1968 ed entrato in vigore il 5
marzo 1970. Il testo del Trattato e lo stato delle ratifiche e delle adesioni sono disponibili sul sito web
dell’Ufficio dell’ONU per il disarmo (UNODA): https://treaties.unoda.org/t/npt (visitato in data
12 marzo 2023). L’Italia ha ratificato il Trattato nel 1975 a seguito della legge 24 aprile 1975 n. 131.
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