Page 56 - Rassegna 2023-3
P. 56

DOTTRINA




                  Tralasciando qui il pur importante sistema di verifiche previsto dai trattati
             bilaterali, come il sopra citato Trattato “New START”, è piuttosto efficace il
             sistema  delle  cosiddette  “salvaguardie”  o  nuclear  safeguards affidato dal NPT
             all’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA o IAEA), che comporta
             anche la possibilità di ispezioni in loco a prescindere dal consenso dello Stato
             interessato.
                  Anche il TPNW del 2017 prevede un sistema di verifiche che, peraltro, è
             solo in parte espressamente affidato all’AIEA. Ma questi trattati vincolano i soli
             Stati parti e, come le vicende relative al recesso della Corea del Nord dal NPT
             hanno ampiamente dimostrato, non sono in grado, di per sé soli, di prevenire
             completamente un’ulteriore proliferazione delle armi nucleari.
                  Nel  campo  degli  esperimenti  nucleari,  poi,  è  stata  costituita  una
             Commissione preparatoria dell’istituenda Organizzazione del CTBT (CTBTO)
             il cui Segretariato tecnico ha già iniziato ad esercitare, sia pur “provvisoriamente”,
             alcune delle competenze della futura organizzazione e, soprattutto, ha istituito
             un sistema di monitoraggio allo scopo di verificare, attraverso strumenti tecnici
             installati in vari Stati, se sia stato condotto un esperimento nucleare. Tuttavia,
             stante la non entrata in vigore del Trattato, il Segretariato “provvisorio” della
             futura CTBTO non è attualmente in grado di effettuare ispezioni in loco senza
             il consenso dello Stato.
                  Infine, per quanto efficienti possano essere i sistemi internazionali di veri-
             fica dell’adempimento degli obblighi assunti dagli Stati in materia di disarmo o,
             più modestamente, di controllo degli armamenti, resta il fatto che, in caso si
             verifichi un inadempimento, l’unico meccanismo istituzionalizzato che gli Stati
             hanno a disposizione per reagire ad esso è costituito dal sistema di sicurezza
             collettiva previsto dal Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, che si incen-
             tra sulle competenze affidate al Consiglio di Sicurezza dell’ONU per reagire a
             «minacce alla pace, violazioni della pace, e atti di aggressione». È appena il caso
             di ricordare in proposito che il procedimento decisionale in seno al Consiglio
             impedisce comunque qualsiasi azione contro, o contro gli interessi, di quegli
             Stati, come la Federazione Russa, che godono di un cosiddetto “diritto di veto”.


             3.  Nuclear safety e nuclear security
                  Venendo ora alla normativa sulla “sicurezza nucleare” come attualmente
             intesa nel diritto internazionale dell’energia nucleare e che riguarda la sicurezza
             degli impianti e dei materiali nucleari ad uso civile, nella duplice accezione della
             nuclear safety e della nuclear security, in entrambi i settori l’AIEA ha assunto un ruolo


             54
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61