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DOTTRINA
Tralasciando qui il pur importante sistema di verifiche previsto dai trattati
bilaterali, come il sopra citato Trattato “New START”, è piuttosto efficace il
sistema delle cosiddette “salvaguardie” o nuclear safeguards affidato dal NPT
all’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA o IAEA), che comporta
anche la possibilità di ispezioni in loco a prescindere dal consenso dello Stato
interessato.
Anche il TPNW del 2017 prevede un sistema di verifiche che, peraltro, è
solo in parte espressamente affidato all’AIEA. Ma questi trattati vincolano i soli
Stati parti e, come le vicende relative al recesso della Corea del Nord dal NPT
hanno ampiamente dimostrato, non sono in grado, di per sé soli, di prevenire
completamente un’ulteriore proliferazione delle armi nucleari.
Nel campo degli esperimenti nucleari, poi, è stata costituita una
Commissione preparatoria dell’istituenda Organizzazione del CTBT (CTBTO)
il cui Segretariato tecnico ha già iniziato ad esercitare, sia pur “provvisoriamente”,
alcune delle competenze della futura organizzazione e, soprattutto, ha istituito
un sistema di monitoraggio allo scopo di verificare, attraverso strumenti tecnici
installati in vari Stati, se sia stato condotto un esperimento nucleare. Tuttavia,
stante la non entrata in vigore del Trattato, il Segretariato “provvisorio” della
futura CTBTO non è attualmente in grado di effettuare ispezioni in loco senza
il consenso dello Stato.
Infine, per quanto efficienti possano essere i sistemi internazionali di veri-
fica dell’adempimento degli obblighi assunti dagli Stati in materia di disarmo o,
più modestamente, di controllo degli armamenti, resta il fatto che, in caso si
verifichi un inadempimento, l’unico meccanismo istituzionalizzato che gli Stati
hanno a disposizione per reagire ad esso è costituito dal sistema di sicurezza
collettiva previsto dal Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, che si incen-
tra sulle competenze affidate al Consiglio di Sicurezza dell’ONU per reagire a
«minacce alla pace, violazioni della pace, e atti di aggressione». È appena il caso
di ricordare in proposito che il procedimento decisionale in seno al Consiglio
impedisce comunque qualsiasi azione contro, o contro gli interessi, di quegli
Stati, come la Federazione Russa, che godono di un cosiddetto “diritto di veto”.
3. Nuclear safety e nuclear security
Venendo ora alla normativa sulla “sicurezza nucleare” come attualmente
intesa nel diritto internazionale dell’energia nucleare e che riguarda la sicurezza
degli impianti e dei materiali nucleari ad uso civile, nella duplice accezione della
nuclear safety e della nuclear security, in entrambi i settori l’AIEA ha assunto un ruolo
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