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SICUREZZA NUCLEARE E CONFLITTI ARMATI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE




                    Il Trattato ha un altissimo numero di Stati parti (ben 191), ma non è riu-
               scito a centrare il suo obiettivo: mentre, infatti, alla data della sua entrata in
               vigore gli Stati dotati di armi nucleari erano solo i cinque Membri permanenti
               del Consiglio di sicurezza dell’ONU (Cina, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti,
               e Unione Sovietica di cui la Federazione Russa è considerata la continuatrice),
               a  questi  se  ne  sono  successivamente  aggiunti  altri  quattro  (India,  Israele  e
               Pakistan),  che  non  sono  mai  divenuti  parti  del  Trattato,  e  Corea  del  Nord
               (DPRK), che ha receduto da esso nel 2003.
                    Anche nel campo degli esperimenti nucleari, che mirano a loro volta a
               prevenire  la  proliferazione  delle  armi,  non  esiste  uno  specifico  e  generale
               divieto, anche se gli Stati (con l’importante eccezione della DPRK) si sono in
               fatto astenuti dall’effettuare tali esperimenti dopo il 1968: un tentativo di met-
               tere completamente al bando tali esperimenti è bensì stato effettuato, ancor
               prima di quello di bandire l’uso delle armi nucleari, con l’adozione nel 1996 di
               un  Trattato  per  la  completa  messa  al  bando  degli  esperimenti  nucleari
               (CTBT)  ma, a più di sedici anni dalla sua adozione, questo trattato non è
                       (9)
               ancora entrato in vigore.
                    Continua, quindi, ad esistere solo un divieto parziale stabilito dal Trattato
               del 1963 sulla messa al bando degli esperimenti nucleari nell’atmosfera, nello
               spazio esterno e in mare (TBT o LTBT) , di cui sono attualmente parti 125
                                                       (10)
               Stati ma non tutti gli Stati che detengono armi nucleari: questo trattato si limita
               a mettere al bando gli esperimenti più facilmente individuabili, eludendo così il
               problema del controllo internazionale.
                    A quest’ultimo proposito, va infatti sottolineato che la “sicurezza nucleare”,
               intesa nel primo e più antico significato che ho sopra evidenziato, presuppone
               necessariamente che l’adempimento di qualsiasi obbligo assunto dagli Stati, o
               da alcuni di essi, in materia di disarmo o, più modestamente, di controllo degli
               armamenti e non-proliferazione sia rigorosamente verificato a livello interna-
               zionale.

               (9)   Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, adottato il 10 settembre 1996. Il testo del trattato e lo
                    stato delle ratifiche e delle adesioni sono disponibili sul sito web dell’Ufficio legale dell’ONU:
                    https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-
                    4&chapter=26&clang=_en (visitato in data 11 marzo 2023). L’Italia ha peraltro già ratificato
                    il Trattato nel 1999 a seguito della legge 15 dicembre 1998, n. 484.
               (10)  Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water, firmato
                    a Mosca il 5 agosto 1963 dalle allora Potenze nucleari (Stati Uniti, Unione Sovietica e Gran
                    Bretagna) ed entrato in vigore il 10 ottobre del medesimo anno. Il testo del Trattato e lo
                    stato delle ratifiche e delle adesioni sono disponibili sul sito web del Dipartimento di Stato
                    degli  Stati  Uniti:  https://2009-2017.state.gov/t/avc/trty/199116.htm#signatory  (visitato
                    in data 12 marzo 2023). L’Italia ha ratificato il Trattato nel 1964 a seguito della legge 12
                    ottobre 1964, n. 1147.

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