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SICUREZZA NUCLEARE E CONFLITTI ARMATI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Il Trattato ha un altissimo numero di Stati parti (ben 191), ma non è riu-
scito a centrare il suo obiettivo: mentre, infatti, alla data della sua entrata in
vigore gli Stati dotati di armi nucleari erano solo i cinque Membri permanenti
del Consiglio di sicurezza dell’ONU (Cina, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti,
e Unione Sovietica di cui la Federazione Russa è considerata la continuatrice),
a questi se ne sono successivamente aggiunti altri quattro (India, Israele e
Pakistan), che non sono mai divenuti parti del Trattato, e Corea del Nord
(DPRK), che ha receduto da esso nel 2003.
Anche nel campo degli esperimenti nucleari, che mirano a loro volta a
prevenire la proliferazione delle armi, non esiste uno specifico e generale
divieto, anche se gli Stati (con l’importante eccezione della DPRK) si sono in
fatto astenuti dall’effettuare tali esperimenti dopo il 1968: un tentativo di met-
tere completamente al bando tali esperimenti è bensì stato effettuato, ancor
prima di quello di bandire l’uso delle armi nucleari, con l’adozione nel 1996 di
un Trattato per la completa messa al bando degli esperimenti nucleari
(CTBT) ma, a più di sedici anni dalla sua adozione, questo trattato non è
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ancora entrato in vigore.
Continua, quindi, ad esistere solo un divieto parziale stabilito dal Trattato
del 1963 sulla messa al bando degli esperimenti nucleari nell’atmosfera, nello
spazio esterno e in mare (TBT o LTBT) , di cui sono attualmente parti 125
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Stati ma non tutti gli Stati che detengono armi nucleari: questo trattato si limita
a mettere al bando gli esperimenti più facilmente individuabili, eludendo così il
problema del controllo internazionale.
A quest’ultimo proposito, va infatti sottolineato che la “sicurezza nucleare”,
intesa nel primo e più antico significato che ho sopra evidenziato, presuppone
necessariamente che l’adempimento di qualsiasi obbligo assunto dagli Stati, o
da alcuni di essi, in materia di disarmo o, più modestamente, di controllo degli
armamenti e non-proliferazione sia rigorosamente verificato a livello interna-
zionale.
(9) Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, adottato il 10 settembre 1996. Il testo del trattato e lo
stato delle ratifiche e delle adesioni sono disponibili sul sito web dell’Ufficio legale dell’ONU:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-
4&chapter=26&clang=_en (visitato in data 11 marzo 2023). L’Italia ha peraltro già ratificato
il Trattato nel 1999 a seguito della legge 15 dicembre 1998, n. 484.
(10) Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water, firmato
a Mosca il 5 agosto 1963 dalle allora Potenze nucleari (Stati Uniti, Unione Sovietica e Gran
Bretagna) ed entrato in vigore il 10 ottobre del medesimo anno. Il testo del Trattato e lo
stato delle ratifiche e delle adesioni sono disponibili sul sito web del Dipartimento di Stato
degli Stati Uniti: https://2009-2017.state.gov/t/avc/trty/199116.htm#signatory (visitato
in data 12 marzo 2023). L’Italia ha ratificato il Trattato nel 1964 a seguito della legge 12
ottobre 1964, n. 1147.
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