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SICUREZZA NUCLEARE E CONFLITTI ARMATI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
preminente mediante l’adozione di regole tecniche: da un lato i cosiddetti safety
standards, la cui adozione è prevista espressamente dall’art. III del Trattato istitu-
tivo (Statuto) dell’Agenzia e, dall’altro le regole cosiddette di nuclear security gui-
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dance, la cui adozione non è invece espressamente prevista dallo Statuto ma si è
affermata nella prassi grazie a un’interpretazione estensiva dello stesso .
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In entrambi i casi, si tratta però di regole di soft law, cioè di raccomanda-
zioni che non sono, di per sé, vincolanti per gli Stati. Per quanto riguarda invece
norme vincolanti, esistono alcuni importanti trattati multilaterali che sono stati
adottati dagli Stati, in prevalenza sotto l’egida della stessa AIEA, ma si tratta di
trattati adottati in epoca relativamente recente e che, comunque, hanno un
campo di applicazione ben più ristretto delle norme di soft law adottate
dall’Agenzia: da un punto di vista generale, infatti, la tendenza degli Stati è stata
sinora quella di assumere impegni vincolanti solo relativamente alle attività rite-
nute potenzialmente più pericolose, in genere quelle legate alla produzione di
energia nucleare (il cosiddetto nuclear fuel cycle, che comprende la produzione di
combustibile nucleare, la sua utilizzazione per produrre energia elettrica e la
gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi).
Nel campo della nuclear security, la Convenzione sulla protezione fisica delle
materie nucleari del 1980 contiene alcune importanti disposizioni relative alla
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repressione penale del possesso, uso, trasferimento, furto e altre interferenze
non autorizzate relative alle materie nucleari, nonché alla cooperazione interna-
zionale in proposito; tuttavia, per quanto riguarda gli obblighi degli Stati in
materia di protezione fisica delle materie nucleari, nonostante il suo titolo gene-
rale, la Convenzione si applica esclusivamente al trasporto internazionale di tali
materie.
(11) Statute of the International Atomic Energy Agency, adottato a New York il 23 ottobre 1956 e
entrato in vigore il 29 luglio 1957. Il testo, che incorpora gli emendamenti successivamente
adottati e già entrati in vigore è riprodotto nel sito web dell’AIEA: https://www.iaea.org/
sites/default/files/statute.pdf; per lo stato delle ratifiche e delle adesioni, si v. invece nel sito
web del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti: https://www.state.gov/statute-international-
atomic-energy-agency (entrambi i siti visitati in data 12 marzo 2023). L’Italia è membro ori-
ginario dell’Agenzia avendo firmato, e poi ratificato, il relativo Statuto a seguito della legge
27 settembre 1957, n. 876.
(12) Cfr., The International legal framework for Nuclear Security, IAEA International law Series No. 4,
Vienna, IAEA, 2011, p. 1, ove si richiama l’art. II dello Statuto che prevede un generico ruolo
dell’Agenzia nel favorire il contributo dell’energia atomica alla pace, alla salute e alla prospe-
rità mondiale. L’interpretazione estensiva del mandato dell’Agenzia ha comunque incontrato
l’acquiescenza degli Stati membri.
(13) Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, INFCIRC/274/Rev.1, aperta alla firma
il 3 marzo 1980 ed entrata in vigore l’8 febbraio 1987. Il testo e lo stato delle ratifiche e delle
adesioni sono disponibili sul sito web dell’AIEA: https://www.iaea.org/resources/treaties/
treaties-under-IAEA-auspices, (visitato in data 12 marzo 2023). L’Italia ha ratificato la
Convenzione nel 1991 a seguito della legge 7 agosto 1982, n. 704.
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