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SICUREZZA NUCLEARE E CONFLITTI ARMATI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE




               preminente mediante l’adozione di regole tecniche: da un lato i cosiddetti safety
               standards, la cui adozione è prevista espressamente dall’art. III del Trattato istitu-
               tivo (Statuto) dell’Agenzia  e, dall’altro le regole cosiddette di nuclear security gui-
                                        (11)
               dance, la cui adozione non è invece espressamente prevista dallo Statuto ma si è
               affermata nella prassi grazie a un’interpretazione estensiva dello stesso .
                                                                                  (12)
                    In entrambi i casi, si tratta però di regole di soft law, cioè di raccomanda-
               zioni che non sono, di per sé, vincolanti per gli Stati. Per quanto riguarda invece
               norme vincolanti, esistono alcuni importanti trattati multilaterali che sono stati
               adottati dagli Stati, in prevalenza sotto l’egida della stessa AIEA, ma si tratta di
               trattati  adottati  in  epoca  relativamente  recente  e  che,  comunque,  hanno  un
               campo  di  applicazione  ben  più  ristretto  delle  norme  di  soft  law  adottate
               dall’Agenzia: da un punto di vista generale, infatti, la tendenza degli Stati è stata
               sinora quella di assumere impegni vincolanti solo relativamente alle attività rite-
               nute potenzialmente più pericolose, in genere quelle legate alla produzione di
               energia nucleare (il cosiddetto nuclear fuel cycle, che comprende la produzione di
               combustibile nucleare, la sua utilizzazione per produrre energia elettrica e la
               gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi).
                    Nel campo della nuclear security, la Convenzione sulla protezione fisica delle
               materie nucleari del 1980  contiene alcune importanti disposizioni relative alla
                                       (13)
               repressione penale del possesso, uso, trasferimento, furto e altre interferenze
               non autorizzate relative alle materie nucleari, nonché alla cooperazione interna-
               zionale  in  proposito;  tuttavia,  per  quanto  riguarda  gli  obblighi  degli  Stati  in
               materia di protezione fisica delle materie nucleari, nonostante il suo titolo gene-
               rale, la Convenzione si applica esclusivamente al trasporto internazionale di tali
               materie.

               (11)  Statute of  the International Atomic Energy Agency, adottato a New York il 23 ottobre 1956 e
                    entrato in vigore il 29 luglio 1957. Il testo, che incorpora gli emendamenti successivamente
                    adottati e già entrati in vigore è riprodotto nel sito web dell’AIEA: https://www.iaea.org/
                    sites/default/files/statute.pdf; per lo stato delle ratifiche e delle adesioni, si v. invece nel sito
                    web del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti: https://www.state.gov/statute-international-
                    atomic-energy-agency (entrambi i siti visitati in data 12 marzo 2023). L’Italia è membro ori-
                    ginario dell’Agenzia avendo firmato, e poi ratificato, il relativo Statuto a seguito della legge
                    27 settembre 1957, n. 876.
               (12)  Cfr., The International legal framework for Nuclear Security, IAEA International law Series No. 4,
                    Vienna, IAEA, 2011, p. 1, ove si richiama l’art. II dello Statuto che prevede un generico ruolo
                    dell’Agenzia nel favorire il contributo dell’energia atomica alla pace, alla salute e alla prospe-
                    rità mondiale. L’interpretazione estensiva del mandato dell’Agenzia ha comunque incontrato
                    l’acquiescenza degli Stati membri.
               (13)  Convention on the Physical Protection of  Nuclear Material, INFCIRC/274/Rev.1, aperta alla firma
                    il 3 marzo 1980 ed entrata in vigore l’8 febbraio 1987. Il testo e lo stato delle ratifiche e delle
                    adesioni sono disponibili sul sito web dell’AIEA: https://www.iaea.org/resources/treaties/
                    treaties-under-IAEA-auspices,  (visitato  in  data  12  marzo  2023).  L’Italia  ha  ratificato  la
                    Convenzione nel 1991 a seguito della legge 7 agosto 1982, n. 704.

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