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DOTTRINA
Il risultato è che, a partire dal 2020, l’Agenzia non è più stata in grado di
affermare che tutto il materiale nucleare presente in Ucraina è utilizzato per
scopi pacifici .
(22)
Nel campo della nuclear safety, non ha sinora posto particolari problemi
l’applicazione delle due Convenzioni del 1986 relative, rispettivamente, alla rapi-
da notificazione e all’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza
radiologica e, infatti, su richiesta dell’Ucraina tale assistenza viene prestata da
alcuni Stati parti coordinati dall’AIEA oltre che dall’AIEA stessa .
(23)
Ma che dire della Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994 che, in
base al combinato disposto degli artt. 2 (i) e 3, si applica alle centrali nucleari ad
uso civile che si trovino sotto la «giurisdizione» di uno Stato parte? Ad esempio,
nel caso della già citata centrale di Zaporiggia, lo Stato responsabile della nuclear
safety è l’Ucraina o la Russia? In assenza del controllo effettivo sul relativo ter-
ritorio, l’Ucraina potrebbe invocare la forza maggiore per giustificare il mancato
adempimento dei relativi obblighi. D’altra parte, se si intende il termine «giuri-
sdizione» come lo si intende nel campo dei diritti umani - cioè, per quanto qui
interessa, con riferimento al potere di governo che uno Stato esercita, anche in
via di mero fatto, in un dato ambito spaziale - si potrebbe dedurne che lo Stato
responsabile della nuclear safety è attualmente la Russia, anche per chi non voglia
riconoscere la legittimità dell’annessione del territorio interessato. Ma non è
affatto scontato che gli Stati parti della Convenzione vogliano avventurarsi su
questa strada: si tratta di questioni inedite nella storia dell’applicazione della
Convenzione ed è auspicabile che gli Stati parti le affrontino in una delle riu-
nioni periodiche da questa previste .
(24)
Nel campo della nuclear security, oltre alla medesima questione della «giuri-
sdizione» (dal momento che l’art. 2 A della Convenzione sulla protezione fisica
dei materiali e degli impianti nucleari, titolo della versione emendata, fa riferi-
mento a tali materiali e impianti in quanto situati sotto la «giurisdizione» di cia-
scuno Stato parte), c’è un problema giuridico anche più grave, in quanto l’art. 2,
par. 4 della medesima Convenzione esclude dal suo campo di applicazione «le
attività delle Forze Armate durante conflitto armato», in quanto regolate dal
diritto internazionale umanitario (di guerra), nonché «le attività delle Forze
Armate di uno Stato nell’esercizio delle funzioni ufficiali», in quanto regolate da
altre regole di diritto internazionale.
(22) Cfr., C. Vestergaard, Nuclear Annexation: A New Proliferation Concern?, 23 marzo 2022, in
https://www.stimson.org/2022/nuclear-annexation/ (visitato il 17 marzo 2023).
(23) Cfr. IAEA, Safety, Security and Safeguards in Ukraine, February 2022-February 2023, cit., pp. 1 e 24.
(24) La prossima si svolgerà dal 20 al 31 marzo 2023, ma i rapporti presentati dalle parti sull’ap-
plicazione della Convenzione si riferiscono al periodo precedente l’annessione.
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