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DOTTRINA




                  Ha osservato sul punto la Corte di Strasburgo  che «i profili rilevanti della
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             sentenza  emessa  sono  stati  totalmente  basati  sulle  conclusioni  della
             Commissione medica». Con il che «il ricorrente non era posto in condizioni di
             parità con la sua controparte, lo Stato, come invece avrebbe dovuto essere in
             conformità al principio della parità delle armi» .
                                                          (20)
                  Insomma, non vi può essere paritarietà delle armi senza pienezza di riesa-
             me dei fatti tecnicamente complessi presupposto dell’esercizio del potere: un
             ipse dixit riconosciuto all’Amministrazione sul fatto che costituisce il presuppo-
             sto  tecnico  complesso  della  scelta  amministrativa  significa  negare  struttural-
             mente e definitivamente che tra parte pubblica e privata vi possa essere anche
             solo  una  parvenza  di  paritarietà  nei  poteri  astrattamente  a  disposizione  per
             dimostrare  la  fondatezza  in  fatto  delle  rispettive  tesi.  In  materia  di  sanzioni
             amministrative il modello della full jurisdiction è allora espressamente quello di un
             sindacato giurisdizionale appellatorio (invece che cassatorio): il provvedimento
             sanzionatorio deve essere visto come una «decisione […] resa dall’organo infe-
             riore» . L’idea, cioè, è quella di due soggetti pubblici che, in continuità tra loro,
                  (21)
             esercitano un potere (di decisione su una controversia) qualitativamente identi-
             co,  con  conseguente  piena  sostituibilità  della  scelta  dell’organo  inferiore
             (l’Amministrazione) da parte dell’organo superiore (il giudice di full jurisdiction).
                  Non a caso, nella sentenza Grande Stevens del 2004, il sindacato in concreto
             esercitato dalla Cassazione italiana sulla decisione della Corte d’appello e così
             sulla sanzione è stato ritenuto inadeguato, in quanto i giudici di legittimità erano
             privi del potere di «esaminare il merito del caso, accertare i fatti e valutare gli
             elementi di prova» .
                              (22)
                  Sul punto, non occorrerà ricordare che nella dottrina italiana più attenta
             a valorizzare il proprium della giurisdizione di merito, una simile metafora della
             giurisdizione  piena-di  merito  come  competenza  appellatoria  è  sempre  stata
             presente. Ciò in adesione alla opinione già manifestatasi nei lavori parlamentari
             che portarono alla legislazione del 1889 sulla giustizia amministrativa : ivi
                                                                                   (23)
             (19)  Corte eur. diritti uomo, sez. II, 21 gennaio 2014, caso n. 48754/11, Placì v. Italy, §§78 e 79.
                  Vedine un attento commento da parte di L. Prudenzano, Giusto procedimento amministrativo,
                  discrezionalità tecnica ed effettività della tutela giurisdizionale nella giurisprudenza della Corte europea dei
                  diritti dell’uomo, in Rivista AIC, 2014.
             (20)  Ibidem.
             (21)  Corte eur. dir. uomo, 4 marzo 2014, cit., §139.
             (22)  Corte eur. dir. uomo, 4 marzo 2014, cit., §155.
             (23)  V. E. Orlando, La giustizia amministrativa, in Primo trattato completo di diritto amministrativo italia-
                  no, vol. III, Milano, 1907, 806 ss., 824, secondo cui «la competenza che si estende al merito
                  ha una portata diversa da quella di puro annullamento, ove si abbia riguardo alla maniera
                  della decisione. Qui ci può soccorrere una analogia tolta dal diritto giudiziario comune. Una
                  Corte  di  appello,  un  magistrato  di  merito,  può  interamente  rigettare  l’appello:  ma  può

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