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DOTTRINA
Ha osservato sul punto la Corte di Strasburgo che «i profili rilevanti della
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sentenza emessa sono stati totalmente basati sulle conclusioni della
Commissione medica». Con il che «il ricorrente non era posto in condizioni di
parità con la sua controparte, lo Stato, come invece avrebbe dovuto essere in
conformità al principio della parità delle armi» .
(20)
Insomma, non vi può essere paritarietà delle armi senza pienezza di riesa-
me dei fatti tecnicamente complessi presupposto dell’esercizio del potere: un
ipse dixit riconosciuto all’Amministrazione sul fatto che costituisce il presuppo-
sto tecnico complesso della scelta amministrativa significa negare struttural-
mente e definitivamente che tra parte pubblica e privata vi possa essere anche
solo una parvenza di paritarietà nei poteri astrattamente a disposizione per
dimostrare la fondatezza in fatto delle rispettive tesi. In materia di sanzioni
amministrative il modello della full jurisdiction è allora espressamente quello di un
sindacato giurisdizionale appellatorio (invece che cassatorio): il provvedimento
sanzionatorio deve essere visto come una «decisione […] resa dall’organo infe-
riore» . L’idea, cioè, è quella di due soggetti pubblici che, in continuità tra loro,
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esercitano un potere (di decisione su una controversia) qualitativamente identi-
co, con conseguente piena sostituibilità della scelta dell’organo inferiore
(l’Amministrazione) da parte dell’organo superiore (il giudice di full jurisdiction).
Non a caso, nella sentenza Grande Stevens del 2004, il sindacato in concreto
esercitato dalla Cassazione italiana sulla decisione della Corte d’appello e così
sulla sanzione è stato ritenuto inadeguato, in quanto i giudici di legittimità erano
privi del potere di «esaminare il merito del caso, accertare i fatti e valutare gli
elementi di prova» .
(22)
Sul punto, non occorrerà ricordare che nella dottrina italiana più attenta
a valorizzare il proprium della giurisdizione di merito, una simile metafora della
giurisdizione piena-di merito come competenza appellatoria è sempre stata
presente. Ciò in adesione alla opinione già manifestatasi nei lavori parlamentari
che portarono alla legislazione del 1889 sulla giustizia amministrativa : ivi
(23)
(19) Corte eur. diritti uomo, sez. II, 21 gennaio 2014, caso n. 48754/11, Placì v. Italy, §§78 e 79.
Vedine un attento commento da parte di L. Prudenzano, Giusto procedimento amministrativo,
discrezionalità tecnica ed effettività della tutela giurisdizionale nella giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo, in Rivista AIC, 2014.
(20) Ibidem.
(21) Corte eur. dir. uomo, 4 marzo 2014, cit., §139.
(22) Corte eur. dir. uomo, 4 marzo 2014, cit., §155.
(23) V. E. Orlando, La giustizia amministrativa, in Primo trattato completo di diritto amministrativo italia-
no, vol. III, Milano, 1907, 806 ss., 824, secondo cui «la competenza che si estende al merito
ha una portata diversa da quella di puro annullamento, ove si abbia riguardo alla maniera
della decisione. Qui ci può soccorrere una analogia tolta dal diritto giudiziario comune. Una
Corte di appello, un magistrato di merito, può interamente rigettare l’appello: ma può
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