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DOTTRINA
Un giudice vincolato - anche se solo parzialmente - dalle determinazioni
amministrative vede invece la sua funzione di accertamento della colpevolezza
e della giusta sanzione (più o meno gravemente) compromessa. Ma con ciò
viene meno un fondamentale presupposto (lo si ripete, anzitutto) logico della
compensabilità ex post, ossia il riesame ex integro della pretesa sanzionatoria.
In altri termini, se campo di applicazione elettivo dell’art. 6 CEDU è anzi-
tutto il rapporto amministrativo, va da sé che il rapporto processuale, per poter
compensare i limiti del rapporto amministrativo in punto di adeguamento
all’art. 6 CEDU, debba avere lo stesso oggetto di quest’ultimo, ossia la comples-
siva questione amministrativa.
Insomma, l’equo processo ex art. 6 CEDU, pur regola formale-procedu-
rale, mira però a incidere con pienezza sui rapporti sostanziali, non certo su fasi
di mera revisione di legittimità.
A dimostrazione della necessità anzitutto logica della pienezza di sindaca-
to quale presupposto per l’efficacia “terapeutica” della fase giurisdizionale, basti
qui menzionare la analoga regola ideata dalla Corte Suprema USA per curare ex
post determinazioni amministrative formate in violazione della due process clause:
«the administrative law judge is required to conduct a de novo review of all fac-
tual and legal issues» . Come, tra gli altri, osservato dalla Corte Federale del
(14)
Distretto di New York Sud, ciò significa che allorquando un’azione di enforcement
pubblicistico non rispetti di per sé il giusto processo e, allo stesso tempo, sia
capace di «barring a final determination on the merits», la deprivazione dei dirit-
ti di difesa sia irrimediabile e quindi inaccettabile .
(15)
(14) Corte suprema degli Stati Uniti, 28 aprile 1980, Marshall v. Jerrico, Inc., in 446 U.S. 238,
245: ivi la Corte suprema si è più direttamente occupata della violazione della due process
clause di cui al V e XIV emendamenti nella determinazione iniziale dei diritti del cittadino
da parte di un’autorità con funzioni prosecutorial (ossia, potremmo dire, di accusa, come
contrapposte a quelle semigiudiziali), ritenendo che perché tale violazione possa essere
“curata” successivamente, occorre che vi sia una ulteriore fase giudiziale (o semi-giudizia-
le) non solo rispettosa dei principi del giusto processo, ma anche, e soprattutto, di «sinda-
cato ex novo su tutte le questioni fattuali e giuridiche» (the administrative law judge is required to
conduct a de novo review of all factual and legal issues). Sul tema della ex novo review, fra i tanti,
J.A. Shechter, De Novo Judicial Review of Administrative Agency Factual Determinations Implicating
Constitutional Rights, in Colum. L. Rev. Vol. 88, No. 7 (Nov., 1988), 1483 ss., il quale dà altresì
conto dell’ampia giurisprudenza della Corte Suprema in tema di necessità di una piena
revisione giurisdizionale delle scelte amministrative incidenti su diritti fondamentali di
rango costituzionale, proponendone una razionalizzazione. In Italia, se si vuole, F. Goisis,
A de novo review of all factual and legal issues’ v. un esame ‘point by point [...] without having to decline
jurisdiction [...] in scrutinising findings of fact or law made by the administrative authorities. La pienezza
di giurisdizione come strumento di compensazione ex post nell’esperienza europea e statunitense, in Dir.
proc. amm., 2021, 3 ss.
(15) United States District Court, S.D. New York, 2 marzo 2015, U.S. v. East River Housing
Corp., 90 F.Supp.3d 11850.
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