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LA FIGURA DELL’AUTORITÀ NAZIONALE PER LA SICUREZZA
                           NELL’EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA STORIA REPUBBLICANA



                    Il Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza, pur potendo delegare
               tale funzione, le condotte poste in essere attraverso la speciale causa di giustifi-
               cazione  a  copertura  di  comportamenti  potenzialmente  configurabili  come
               reato, alle condizioni previste dalla legge n. 124/2007, ove poste in essere per
               le finalità istituzionali dei servizi.
                    Il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce tra DIS, AISE e AISI le
               apposite  somme  individuate  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  MISE;
               inoltre approva i bilanci consultivi delle predette organizzazioni.


               3.  La previgente legge 801/1977
                    La legge n. 801 del 24 ottobre 1977 “Istituzione e ordinamento dei servizi
               per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato”  è entrata
                                                                                (15)
               in vigore il 22 novembre 1977 ed ha rappresentato con la sua promulgazione il
               primo tentativo di introduzione in Italia di una normativa di settore; essa ha fis-
               sato dei principi rinvenibili anche nell’architettura normativa successiva, seppur
               quest’ultima abbia poi necessitato di correttivi, quali l’esplicita individuazione
               della responsabilità politica in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, la
               duplicazione degli organismi di informazione e sicurezza con istituzione di una
               figura di coordinamento, il controllo parlamentare affidato ad apposito comita-
               to e la disciplina del segreto di stato.
                    Il quadro normativo di riferimento dell’epoca era rappresentato dalla cita-
               ta legge 801/2007 corredata da una messe di disposizioni regolamentari di fatto
               sottratte alla conoscibilità, in quanto coperte da classifica di segretezza (rectius
               “sicurezza”  secondo  la  terminologia  in  vigore  al  momento)  secondo  criteri
               tutt’altro  che  trasparenti .  La  denominazione  di  Autorità  Nazionale  per  la
                                       (16)
               Sicurezza non risulta formalmente citata nella legge n. 801/1977 ma è amplia-
               mente utilizzata nella citata normativa applicativa, in particolare all’art. 1 del
               DPCM del 7 giugno 2005 e all’art. 3 del DPCM del 3 febbraio 2006 benché
               esclusivamente per l’esercizio delle funzioni in materia di tutela delle informa-
               zioni, documenti e materiali classificati.

               (15)  Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 7 novembre1977 è rimasta in vigore sino al 12
                    ottobre  2007  allorchè  è  stata  abrogata  dall’entrata  in  vigore  della  successiva  legge  n.
                    124/2007.
               (16)  In realtà un’inversione di tendenza al riguardo ebbe ad attuarsi già a partire dagli anni 2000,
                    anche sulla spinta della normativa UE nel frattempo emanata in materia dal 2002, allorchè
                    furono pubblicati in G.U. i DPCM del 7 giugno 2005 “Disposizioni in materia di rilascio dei
                    Nulla Osta di Sicurezza” e del 3 febbraio 2006 “Norme unificate per la protezione e la tutela
                    delle informazioni classificate”, siamo comunque a quasi 30 anni dopo l’entrata in vigore
                    della legge n. 801/1977 ed alla vigilia della promulgazione della nuova normativa del 2007.

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