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LA FIGURA DELL’AUTORITÀ NAZIONALE PER LA SICUREZZA
NELL’EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA STORIA REPUBBLICANA
Il Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza, pur potendo delegare
tale funzione, le condotte poste in essere attraverso la speciale causa di giustifi-
cazione a copertura di comportamenti potenzialmente configurabili come
reato, alle condizioni previste dalla legge n. 124/2007, ove poste in essere per
le finalità istituzionali dei servizi.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce tra DIS, AISE e AISI le
apposite somme individuate dello stato di previsione della spesa del MISE;
inoltre approva i bilanci consultivi delle predette organizzazioni.
3. La previgente legge 801/1977
La legge n. 801 del 24 ottobre 1977 “Istituzione e ordinamento dei servizi
per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato” è entrata
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in vigore il 22 novembre 1977 ed ha rappresentato con la sua promulgazione il
primo tentativo di introduzione in Italia di una normativa di settore; essa ha fis-
sato dei principi rinvenibili anche nell’architettura normativa successiva, seppur
quest’ultima abbia poi necessitato di correttivi, quali l’esplicita individuazione
della responsabilità politica in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, la
duplicazione degli organismi di informazione e sicurezza con istituzione di una
figura di coordinamento, il controllo parlamentare affidato ad apposito comita-
to e la disciplina del segreto di stato.
Il quadro normativo di riferimento dell’epoca era rappresentato dalla cita-
ta legge 801/2007 corredata da una messe di disposizioni regolamentari di fatto
sottratte alla conoscibilità, in quanto coperte da classifica di segretezza (rectius
“sicurezza” secondo la terminologia in vigore al momento) secondo criteri
tutt’altro che trasparenti . La denominazione di Autorità Nazionale per la
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Sicurezza non risulta formalmente citata nella legge n. 801/1977 ma è amplia-
mente utilizzata nella citata normativa applicativa, in particolare all’art. 1 del
DPCM del 7 giugno 2005 e all’art. 3 del DPCM del 3 febbraio 2006 benché
esclusivamente per l’esercizio delle funzioni in materia di tutela delle informa-
zioni, documenti e materiali classificati.
(15) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 7 novembre1977 è rimasta in vigore sino al 12
ottobre 2007 allorchè è stata abrogata dall’entrata in vigore della successiva legge n.
124/2007.
(16) In realtà un’inversione di tendenza al riguardo ebbe ad attuarsi già a partire dagli anni 2000,
anche sulla spinta della normativa UE nel frattempo emanata in materia dal 2002, allorchè
furono pubblicati in G.U. i DPCM del 7 giugno 2005 “Disposizioni in materia di rilascio dei
Nulla Osta di Sicurezza” e del 3 febbraio 2006 “Norme unificate per la protezione e la tutela
delle informazioni classificate”, siamo comunque a quasi 30 anni dopo l’entrata in vigore
della legge n. 801/1977 ed alla vigilia della promulgazione della nuova normativa del 2007.
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