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LA FIGURA DELL’AUTORITÀ NAZIONALE PER LA SICUREZZA
                           NELL’EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA STORIA REPUBBLICANA



               rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa mili-
               tare dello Stato ; ne deriva un presidio a tutela di valori la cui portata sovrasta
                              (7)
               valori aventi anch’essi riconoscimento costituzionale come quello della funzio-
               ne giurisdizionale nei confronti del quale risulta prevalente nelle ipotesi discipli-
               nate dalla legge.
                    È a questa specifica figura, sinteticamente qualificabile come il massimo
               responsabile politico della sicurezza del paese cui compete l’alta direzione, la
               responsabilità generale, il coordinamento della politica informativa e di sicurez-
               za e la tutela del segreto di stato , che il presente lavoro intende riferirsi; si tratta
                                             (8)
               di una precisazione necessaria per distinguerla da quella figura che in un deter-
               minato intervallo temporale risultava “normata” a livello regolamentare da talu-
               ni atti volti a disciplinare il sistema delle “classifiche di sicurezza” e la loro tutela
               in armonia ai vincoli che derivavano per l’Italia dall’appartenenza alla Alleanza
               Atlantica ; trattandosi del periodo storico caratterizzato dall’assenza di specifi-
                        (9)
               che normative di settore tale autorità è finita sovente per disciplinare, quanto-
               meno  a  livello  di  tutela  preventiva  (oggi  diremmo  amministrativa),  anche  il
               segreto di stato. Qualche approfondimento in materia sarà svolto nel successivo
               paragrafo 5 esaminando la situazione relativa proprio a quel periodo storico.
                    Quanto sopra trova puntuale riscontro nelle disposizioni contenute nella
               legge n. 400 del 23 agosto 1988 “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamen-
               to della Presidenza del Consiglio dei Ministri” laddove all’art. 5, comma 2, lettera
               g) si sancisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita le attribuzioni
               conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato.


               2.  L’attuale quadro normativo
                    I lineamenti dell’Autorità Nazionale per la Sicurezza definiti dal quadro
               normativo vigente derivano da un complesso di norme inedito per numero e
               rango caratterizzato da una articolata e variegata messe di decreti a “corredo”
               della legge di riferimento , il tutto secondo criteri di maggiore trasparenza
                                         (10)
               (7)   Secondo la previsione contenuta nel vigente art. 39 della legge n. 124/2007; ulteriori ambiti
                    in cui è possibile apporre e opporre il segreto sono elencati nel DPCM dell’8 aprile 2008.
               (8)   Come riportato nella Relazione sulla politica informativa e della sicurezza del Comitato Parlamentare
                    per i Servizi di Informazione e Sicurezza e per il Segreto di Stato del 21 luglio 1978.
               (9)   Si citano al riguardo il Security Agreement by the parties of  NATO e il Basic Principles and minimum
                    standards of  security approvati dal Consiglio Atlantico rispettivamente il 6 gennaio 1950 e il 2
                    maggio 1955, nonché il documento NATO CM 55 15 Final Security procedures for protection of
                    NATO classified information.
               (10)  Legge n. 124 del 3 agosto 2007 Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
                    disciplina del segreto pubblicata sulla G.U. n. 187 del 13 agosto 2007 ad oggi modificata, per

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