Page 32 - Rassegna 2023-3
P. 32
DOTTRINA
assoggettabili al segreto di stato che può riguardare documenti, atti, notizie,
luoghi, cose e attività (art. 39, legge n. 124/2007) attinenti la tutela dell’unità ed
indivisibilità della repubblica, della sovranità popolare, degli interessi economi-
ci, finanziari, industriali, scientifici, sanitari, ambientali, della preparazione e
difesa militare, delle relazioni con gli altri stati (DPCM 8 aprile 2008) concretiz-
zando la massima discrezionalità per materia ulteriormente estesa anche in ter-
mini temporali dalla Corte Costituzionale che ha riconosciuto la possibilità di
vincolare al segreto di stato quanto in precedenza non lo fosse stato .
(13)
La competenza ad apporre, opporre e tutelare il segreto di stato e le infor-
mazioni classificate risale in via esclusiva all’Autorità Nazionale per la Sicurezza
nella persona del PCM che per la sua custodia si avvale dell’UCSe e di suoi
appositi uffici e archivi.
A fronte di tale discrezionalità la legge ha confermato vari limiti e vincoli,
alcuni già previsti dalla previgente normativa, introducendone degli altri; si tratta
di limiti riconducibili essenzialmente a materia e tempistica così schematizzabili:
divieto di apporre il segreto di stato a fatti di terrorismo ed eversione
dell’ordine costituzionale, ai delitti di devastazione saccheggio e strage, associa-
zione di tipo mafioso e scambio elettorale politico mafioso, alle violazioni della
speciale causa di giustificazione per gli operatori dei servizi, ad esclusiva tutela
di una classifica di segretezza;
massima durata del segreto non oltre quindici anni, prorogabili ma con
durata non estendibile oltre i trent’anni, fatti salvi eventuali interessi di stati
esteri per i quali è necessario concordare intese a condizione di reciprocità.
La relativa tutela amministrativa è stata disciplinata con appositi decreti e
disposizioni attuative discendenti emanate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri in qualità di Autorità Nazionale per la Sicurezza .
(14)
Per quanto attiene all’organizzazione ed al funzionamento del servizi il
ruolo del Presidente del Consiglio dei Ministri si estrinseca innanzitutto nella
funzione esclusiva di nomina del direttore generale del DIS e dei direttori
dell’AISE e AISI nonché dei vicedirettori di tutte e tre le strutture, sotto questo
profilo la legge n. 124/2007 espressamente prevede che il DIS sia il diretto refe-
rente del PCM in materia di informazioni per la sicurezza e che sia l’AISE che
l’AISI rispondano (del proprio operato n.d.r.) al PCM.
(13 Sentenza n. 106 del 3 aprile 2009.
(14) Si vedano al riguardo i già citati DPCM nn. 4 e 5 del 6 novembre 2015 nonché n. 3 del 2 otto-
bre 2017 abrogativi dei precedenti del 3 febbraio 2006 e n. 4 del 22 luglio 2011 e le Direttive
PCM-ANS del 2019 in materia di gestione documentale, cifratura, sicurezza industriale, abili-
tazioni di sicurezza, sicurezza materiale; quest’ultime elaborate in attuazione delle disposizioni
impartite in materia dal PCM ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera l) della legge n. 124/2007.
30