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DOTTRINA




             assoggettabili al segreto di stato che può riguardare documenti, atti, notizie,
             luoghi, cose e attività (art. 39, legge n. 124/2007) attinenti la tutela dell’unità ed
             indivisibilità della repubblica, della sovranità popolare, degli interessi economi-
             ci,  finanziari,  industriali,  scientifici,  sanitari,  ambientali,  della  preparazione  e
             difesa militare, delle relazioni con gli altri stati (DPCM 8 aprile 2008) concretiz-
             zando la massima discrezionalità per materia ulteriormente estesa anche in ter-
             mini temporali dalla Corte Costituzionale che ha riconosciuto la possibilità di
             vincolare al segreto di stato quanto in precedenza non lo fosse stato .
                                                                               (13)
                  La competenza ad apporre, opporre e tutelare il segreto di stato e le infor-
             mazioni classificate risale in via esclusiva all’Autorità Nazionale per la Sicurezza
             nella persona del PCM che per la sua custodia si avvale dell’UCSe e di suoi
             appositi uffici e archivi.
                  A fronte di tale discrezionalità la legge ha confermato vari limiti e vincoli,
             alcuni già previsti dalla previgente normativa, introducendone degli altri; si tratta
             di limiti riconducibili essenzialmente a materia e tempistica così schematizzabili:
                    divieto di apporre il segreto di stato a fatti di terrorismo ed eversione
             dell’ordine costituzionale, ai delitti di devastazione saccheggio e strage, associa-
             zione di tipo mafioso e scambio elettorale politico mafioso, alle violazioni della
             speciale causa di giustificazione per gli operatori dei servizi, ad esclusiva tutela
             di una classifica di segretezza;
                    massima durata del segreto non oltre quindici anni, prorogabili ma con
             durata non estendibile oltre i trent’anni, fatti salvi eventuali interessi di stati
             esteri per i quali è necessario concordare intese a condizione di reciprocità.
                  La relativa tutela amministrativa è stata disciplinata con appositi decreti e
             disposizioni  attuative  discendenti  emanate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
             Ministri in qualità di Autorità Nazionale per la Sicurezza .
                                                                   (14)
                  Per quanto attiene all’organizzazione ed al funzionamento del servizi il
             ruolo del Presidente del Consiglio dei Ministri si estrinseca innanzitutto nella
             funzione  esclusiva  di  nomina  del  direttore  generale  del  DIS  e  dei  direttori
             dell’AISE e AISI nonché dei vicedirettori di tutte e tre le strutture, sotto questo
             profilo la legge n. 124/2007 espressamente prevede che il DIS sia il diretto refe-
             rente del PCM in materia di informazioni per la sicurezza e che sia l’AISE che
             l’AISI rispondano (del proprio operato n.d.r.) al PCM.

             (13  Sentenza n. 106 del 3 aprile 2009.
             (14)  Si vedano al riguardo i già citati DPCM nn. 4 e 5 del 6 novembre 2015 nonché n. 3 del 2 otto-
                  bre 2017 abrogativi dei precedenti del 3 febbraio 2006 e n. 4 del 22 luglio 2011 e le Direttive
                  PCM-ANS del 2019 in materia di gestione documentale, cifratura, sicurezza industriale, abili-
                  tazioni di sicurezza, sicurezza materiale; quest’ultime elaborate in attuazione delle disposizioni
                  impartite in materia dal PCM ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera l) della legge n. 124/2007.

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