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DOTTRINA




                    SISDE, dipende direttamente dal Ministro per l’Interno che ne nomina
             il direttore, ne stabilisce l’ordinamento e ne cura l’attività, riceve inoltre notizia
             di tutte le informazioni comunque in possesso, delle analisi e delle situazioni
             elaborate, delle operazioni compiute e di tutto ciò che attiene alla sua attività.


             4.  La situazione dal 1946 al 1977
                  L’arco temporale dei primi decenni della storia repubblicana si caratterizza
             per l’assenza di una normativa di settore la cui disciplina va desunta dall’esame
             di disposizioni contenute in provvedimenti di legge promulgati per altri fini; per
             tale circostanza non è possibile rinvenire la formale denominazione di Autorità
             Nazionale per la Sicurezza ed ove volessimo ricercare l’autorità preposta alle
             sue  funzioni,  come  schematicamente  finora  individuate  nella  responsabilità:
             della politica informativa e di sicurezza, della tutela del segreto e dell’organiz-
             zazione/funzionamento dei servizi, essa - come vedremo - non sarà sempre
             univocamente riconducibile al capo del governo. Comprensibilmente si tratta di
             un’architettura normativa fortemente influenzata dagli eventi bellici appena tra-
             scorsi ed in alcuni casi direttamente ereditati da essi; basti pensare che i “servizi
             segreti” dell’epoca erano totalmente integrati nello strumento militare e diret-
             tamente dipendente dai suoi vertici: SIM (Servizio Informazioni Militari) dal
             1927 al 1949, SIFAR (Servizio Informazioni Forze Armate) dal 1949 al 1965,
             SID (Servizio Informazioni Difesa) dal 1965 al 1977 .
                                                                (19)
                  Per quanto attiene alla politica informativa e di sicurezza già l’art. 2 del D.Lgs.
             n. 955/1948 disponeva tra i compiti del Capo di Stato Maggiore della Difesa il
             “coordinamento dell’attività dei servizi informazioni” e più specificatamente l’art.
             2 del successivo DPR n. 1477/1965 demandava al SID, posto alle dipendenze del
             Capo di SMD, “i compiti informativi di tutela del segreto militare e di ogni altra
             attività di interesse nazionale per la sicurezza e la difesa del Paese”; l’azione di indi-
             rizzo e responsabilità politica risultava “diluita” attraverso la dipendenza del Capo
             di SMD dalle direttive del Ministro della Difesa e dal ruolo di coordinamento del
             Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti dei componenti del Governo.
                  Per quanto attiene al segreto come ricordato non esisteva la dizione di segre-
             to di stato in quanto la normativa all’epoca vigente prevedeva una dicotomia tra

             (19)  Contemporaneamente  esistevano  altri  organismi  integrati  nel  ministero  degli  interni:
                  dall’OVRA al SDS; si è a lungo discusso in dottrina se dovessero essere considerati alla stre-
                  gua di servizi informativi e di sicurezza gli Uffici Affari Riservati della Polizia, i II Reparti
                  dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza; oltre a questi operavano anche i SIOS
                  delle tre Forze Armate; si veda al riguardo la relazione della Commissione Parlamentare d’in-
                  chiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 presentata alle camere il 15 dicembre 1970.

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