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LA FIGURA DELL’AUTORITÀ NAZIONALE PER LA SICUREZZA
NELL’EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA STORIA REPUBBLICANA
segreto militare (di cui al RD 1141/1941), volto a tutelare l’efficienza bellica del
Paese, le notizie riferibili a materiale o avvenimenti interessanti le operazioni
militari in progetto o in atto , e segreto politico (di cui agli artt. 342 e 352 del
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cpp), volto a tutelare le notizie che palesate possono nuocere alla sicurezza dello
Stato o all’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato stesso senza
limitazione alcuna per materia o temporale; l’apposizione era di fatto devoluta
agli organi centrali e periferici dell’organizzazione di sicurezza mentre l’opposi-
zione era attribuita al Ministro della Giustizia. La tutela amministrativa del
segreto era devoluta all’autorità militare che la esercitava attraverso l’emissione
delle disposizioni compendiate nelle pubblicazioni di cui alla nota 18 che nelle
precedenti edizioni erano pubblicate dallo Stato Maggiore Difesa - SID.
L’organizzazione ed il funzionamento dei servizi era totalmente sotto
controllo militare come ricordato al primo capoverso del presente paragrafo.
5. Conclusioni
L’evoluzione della normativa a disciplina del comparto è risultata avere una
“vita media” trentennale; al di là dei necessari provvedimenti di aggiornamento
in generale è possibile rilevare, specie nei primi decenni della storia repubblica-
na, una qualche difficoltà da parte del legislatore a porre mano alla materia tal-
chè molti autori individuano anche nelle varie vicende che hanno toccato la
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sensibilità dell’opinione pubblica lo stimolo verso il Parlamento comunque sol-
lecitato al riguardo anche da soggetti istituzionali quali il giudice delle leggi ed
internazionali quale l’unione Europea. Fra i tanti si ritiene di dover citare i
seguenti casi in quanto, oltrechè cronologicamente, paiono anche sostanzial-
mente prodromici all’emanazione delle successive leggi 801/1977 e 124/2007.
Nei primi anni Settanta l’ambasciatore Edgardo Sogno venne imputato
per la vicenda del cosiddetto “golpe bianco”, il conseguente procedimento
penale instaurato dalle procure di Torino e Roma sollevò questioni di legittimità
costituzionale relativamente agli artt. 342 e 352 del cpp allora vigente a seguito
del rifiuto a rendere testimonianza ed a fornire documentazione da parte di
alcuni soggetti, tra cui il direttore del SID generale Vito Miceli, invocandosi in
entrambi i casi il segreto politico-militare.
(20) Può essere interessante notare come il concetto giuridico del segreto militare abbia di fatto
attraversato buona parte della storia repubblicana atteso che lo stesso è stato formalmente
abrogato solo nel 2010 dall’art. 2268 del D.Lgs n. 66 datato 15 marzo 2010.
(21) Ex plurimis: Francesco Coletta, L’attuale dibattito sulla riforma dei servizi di informazione e sicurezza:
analisi e considerazioni, Università di Trieste a.a. 2003/2004, M. Gabriella Pasqualini, Storia poli-
tica della legislazione italiana sull’intelligence, Rubbettino 2022.
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