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LA FIGURA DELL’AUTORITÀ NAZIONALE PER LA SICUREZZA
                           NELL’EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA STORIA REPUBBLICANA



               segreto militare (di cui al RD 1141/1941), volto a tutelare l’efficienza bellica del
               Paese, le notizie riferibili a materiale o avvenimenti interessanti le operazioni
               militari in progetto o in atto , e segreto politico (di cui agli artt. 342 e 352 del
                                           (20)
               cpp), volto a tutelare le notizie che palesate possono nuocere alla sicurezza dello
               Stato o all’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato stesso senza
               limitazione alcuna per materia o temporale; l’apposizione era di fatto devoluta
               agli organi centrali e periferici dell’organizzazione di sicurezza mentre l’opposi-
               zione  era  attribuita  al  Ministro  della  Giustizia.  La  tutela  amministrativa  del
               segreto era devoluta all’autorità militare che la esercitava attraverso l’emissione
               delle disposizioni compendiate nelle pubblicazioni di cui alla nota 18 che nelle
               precedenti edizioni erano pubblicate dallo Stato Maggiore Difesa - SID.
                    L’organizzazione  ed  il  funzionamento  dei  servizi  era  totalmente  sotto
               controllo militare come ricordato al primo capoverso del presente paragrafo.


               5.  Conclusioni
                    L’evoluzione della normativa a disciplina del comparto è risultata avere una
               “vita media” trentennale; al di là dei necessari provvedimenti di aggiornamento
               in generale è possibile rilevare, specie nei primi decenni della storia repubblica-
               na, una qualche difficoltà da parte del legislatore a porre mano alla materia tal-
               chè molti autori  individuano anche nelle varie vicende che hanno toccato la
                               (21)
               sensibilità dell’opinione pubblica lo stimolo verso il Parlamento comunque sol-
               lecitato al riguardo anche da soggetti istituzionali quali il giudice delle leggi ed
               internazionali  quale  l’unione  Europea.  Fra  i  tanti  si  ritiene  di  dover  citare  i
               seguenti  casi  in  quanto,  oltrechè  cronologicamente,  paiono  anche  sostanzial-
               mente prodromici all’emanazione delle successive leggi 801/1977 e 124/2007.
                    Nei primi anni Settanta l’ambasciatore Edgardo Sogno venne imputato
               per  la  vicenda  del  cosiddetto  “golpe  bianco”,  il  conseguente  procedimento
               penale instaurato dalle procure di Torino e Roma sollevò questioni di legittimità
               costituzionale relativamente agli artt. 342 e 352 del cpp allora vigente a seguito
               del rifiuto a rendere testimonianza ed a fornire documentazione da parte di
               alcuni soggetti, tra cui il direttore del SID generale Vito Miceli, invocandosi in
               entrambi i casi il segreto politico-militare.


               (20)  Può essere interessante notare come il concetto giuridico del segreto militare abbia di fatto
                    attraversato buona parte della storia repubblicana atteso che lo stesso è stato formalmente
                    abrogato solo nel 2010 dall’art. 2268 del D.Lgs n. 66 datato 15 marzo 2010.
               (21)  Ex plurimis: Francesco Coletta, L’attuale dibattito sulla riforma dei servizi di informazione e sicurezza:
                    analisi e considerazioni, Università di Trieste a.a. 2003/2004, M. Gabriella Pasqualini, Storia poli-
                    tica della legislazione italiana sull’intelligence, Rubbettino 2022.

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