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DOTTRINA
La Corte Costituzionale con la propria sentenza n. 86/1977, nel dichiarare
l’illegittimità costituzionale degli artt. 342 e 352 del cpp “nella parte in cui pre-
vedono che il procuratore generale presso la Corte d’appello informi il Ministro
per la grazia e la giustizia e non il Presidente del Consiglio dei ministri e nella
parte in cui non prevedono che il Presidente del Consiglio dei Ministri debba
fornire, entro un termine ragionevole, una risposta fondata sulle ragioni essen-
ziali dell’eventuale conferma del segreto”, ha fissato in particolare i sottonotati
principi:
il segreto finalizzato alla sicurezza dello stato supera l’ambito ed i limiti
di una discrezionalità amministrativa riguardando i supremi interessi dello stato
e la sua applicazione va ricondotta ai supremi organi dello stato e tra questi chi
è posto al vertice dell’organizzazione amministrativa cioè il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
tra i supremi interessi dello stato vi è lo stesso assetto costituzionale dello
stato e solo a salvaguardia di tali interessi può trovare legittimazione il segreto quale
strumento necessario a raggiungere il fine della sicurezza; è per tale ragione che
mai può essere invocato il segreto per impedire l’accertamento di fatti eversivi.
La nota vicenda relativa al sequesto Abu Omar (febbraio 2003) ha dato
luogo ad un lungo iter processuale (conclusosi con la condanna di cittadini sta-
tunitensi operatori della CIA ed il proscioglimento, per opposizione del segreto
di stato, di cittadini italiani appartenenti al SISMI) con plurimi conflitti di com-
petenza sollevati dinanzi la Corte Costituzionale rispettivamente sia
dall’Autorità Giudiziaria che dal Governo; del caso si è occupata anche
l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che con la propria risoluzio-
ne n. 1562/2007 così si è espressa rispetto all’accertato coinvolgimento di stati
membri - Italia compresa - nelle azioni di sequestro e detenzione di soggetti poi
sottoposti a trattamenti degradanti e inumani configurabili come tortura:
le informazioni nonchè le prove del coinvolgimento circa la grave vio-
lazione di diritti umani non debbono essere oggetto di protezione in quanto
segreti di stato;
si richiamano i governi degli stati membri a ridurre il più possibile gli
ostacoli alla trasparenza fondati sui concetti di segreto di stato e sicurezza
nazionale.
Al tempo stesso con la propria raccomandazione n. 1801/2007 la predetta
assemblea invita i governi degli stati membri al miglioramento del controllo
democratico sull’attività dei servizi di informazione nazionali assicurando in
particolare il controllo sui servizi di informazione militare e sui servizi di infor-
mazione stranieri che operano sul loro territorio.
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