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DOTTRINA




                  La Corte Costituzionale con la propria sentenza n. 86/1977, nel dichiarare
             l’illegittimità costituzionale degli artt. 342 e 352 del cpp “nella parte in cui pre-
             vedono che il procuratore generale presso la Corte d’appello informi il Ministro
             per la grazia e la giustizia e non il Presidente del Consiglio dei ministri e nella
             parte in cui non prevedono che il Presidente del Consiglio dei Ministri debba
             fornire, entro un termine ragionevole, una risposta fondata sulle ragioni essen-
             ziali dell’eventuale conferma del segreto”, ha fissato in particolare i sottonotati
             principi:
                    il segreto finalizzato alla sicurezza dello stato supera l’ambito ed i limiti
             di una discrezionalità amministrativa riguardando i supremi interessi dello stato
             e la sua applicazione va ricondotta ai supremi organi dello stato e tra questi chi
             è  posto  al  vertice  dell’organizzazione  amministrativa  cioè  il  Presidente  del
             Consiglio dei Ministri;
                    tra i supremi interessi dello stato vi è lo stesso assetto costituzionale dello
             stato e solo a salvaguardia di tali interessi può trovare legittimazione il segreto quale
             strumento necessario a raggiungere il fine della sicurezza; è per tale ragione che
             mai può essere invocato il segreto per impedire l’accertamento di fatti eversivi.
                  La nota vicenda relativa al sequesto Abu Omar (febbraio 2003) ha dato
             luogo ad un lungo iter processuale (conclusosi con la condanna di cittadini sta-
             tunitensi operatori della CIA ed il proscioglimento, per opposizione del segreto
             di stato, di cittadini italiani appartenenti al SISMI) con plurimi conflitti di com-
             petenza  sollevati  dinanzi  la  Corte  Costituzionale  rispettivamente  sia
             dall’Autorità  Giudiziaria  che  dal  Governo;  del  caso  si  è  occupata  anche
             l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che con la propria risoluzio-
             ne n. 1562/2007 così si è espressa rispetto all’accertato coinvolgimento di stati
             membri - Italia compresa - nelle azioni di sequestro e detenzione di soggetti poi
             sottoposti a trattamenti degradanti e inumani configurabili come tortura:
                    le informazioni nonchè le prove del coinvolgimento circa la grave vio-
             lazione di diritti umani non debbono essere oggetto di protezione in quanto
             segreti di stato;
                    si richiamano i governi degli stati membri a ridurre il più possibile gli
             ostacoli  alla  trasparenza  fondati  sui  concetti  di  segreto  di  stato  e  sicurezza
             nazionale.
                  Al tempo stesso con la propria raccomandazione n. 1801/2007 la predetta
             assemblea invita i governi degli stati membri al miglioramento del controllo
             democratico sull’attività dei servizi di informazione nazionali assicurando in
             particolare il controllo sui servizi di informazione militare e sui servizi di infor-
             mazione stranieri che operano sul loro territorio.

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