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DOTTRINA
Per quanto attiene alla figura del Presidente del Consiglio dei Ministri ad
esso sono attribuiti l’alta direzione, la responsabilità politica generale e il coor-
dinamento della politica informativa e di sicurezza nell’interesse e per la difesa
dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fonda-
mento (art. 1, legge n. 801/1977). Nell’esercizio delle sue funzioni è coadiuvato
da un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con compiti
di consulenza e proposta sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali
della politica informativa e di sicurezza; il Comitato è presieduto dallo stesso
PCM e composto dai Ministri degli affari esteri, interni, difesa, grazia e giustizia,
industria e finanze (art. 2, legge n. 801/1977); viene coinvolto anche in materia
di stanziamenti finanziari e nomina delle figure apicali dei servizi.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente del Consiglio dei Ministri è sog-
getto al controllo del potere legislativo attraverso l’obbligo di una relazione scritta
semestrale, sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti; è inoltre
costituito apposito Comitato Parlamentare (comunemente definito COPACO)
chiamato ad esercitare il controllo sull’applicazione dei principi stabiliti dalla legge e
può riferire alle camere, per le conseguenti valutazioni politiche, i casi in cui non
ottenga le richieste informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o non con-
divida le motivazioni alla base dell’opposizione del segreto di stato all’Autorità
Giudiziaria (art. 11, legge n. 801/1977). Diversamente da quanto sarà previsto nella
successiva legge 124/2007 le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri non
sono delegabili non essendo prevista una autorità delegata; fa eccezione a tale prin-
cipio quanto previsto in materia di CESIS (Comitato Esecutivo per i Servizi di
Informazione e Sicurezza di cui all’art. 3 della legge n. 801/1977), organo con fun-
zioni di coordinamento dei due servizi istituiti dalla legge (SISMI e SISDE) e di rac-
cordo con i servizi di paesi esteri che è presieduto dallo stesso PCM, da cui dipende
direttamente, il quale può delegare la presidenza ad un sottosegretario di stato .
(17)
Per quanto attiene alla tutela del segreto di stato giova innanzitutto sottoli-
neare come si tratti della prima espressa indicazione di questa terminologia che,
ai sensi dell’art. 13 della legge n. 801/1977, va a sostituire i previgenti segreto
politico (interno ed internazionale secondo la previsione contenuta nel Codice
Penale) o militare (secondo la disciplina contenuta nel RD n. 1161/1941) di cui
(17) Il CESIS, seppur sommariamente paragonabile al successivo DIS che svolge anch’esso fun-
zioni di coordinamento tra l’AISE e l’AISI, se ne differenzia per i sottonotati aspetti:
il DIS è espressamente inserito all’interno del sistema di sicurezza unitamente al CISR,
all’AISE ed all’AISI; i direttori del DIS, dell’AISE e dell’AISI sono nominati e dipendono
direttamente dal PCM cui rispondono del loro operato;
il CESIS dipende direttamente dal PCM, ma non il SISMI e il SISDE che diversamente
dipendono rispettivamente dal Ministro della Difesa e dal Ministro degli Interni che ne
nominano i direttori.
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