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DOTTRINA




                  Per quanto attiene alla figura del Presidente del Consiglio dei Ministri ad
             esso sono attribuiti l’alta direzione, la responsabilità politica generale e il coor-
             dinamento della politica informativa e di sicurezza nell’interesse e per la difesa
             dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fonda-
             mento (art. 1, legge n. 801/1977). Nell’esercizio delle sue funzioni è coadiuvato
             da un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con compiti
             di consulenza e proposta sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali
             della politica informativa e di sicurezza; il Comitato è presieduto dallo stesso
             PCM e composto dai Ministri degli affari esteri, interni, difesa, grazia e giustizia,
             industria e finanze (art. 2, legge n. 801/1977); viene coinvolto anche in materia
             di stanziamenti finanziari e nomina delle figure apicali dei servizi.
                  Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente del Consiglio dei Ministri è sog-
             getto al controllo del potere legislativo attraverso l’obbligo di una relazione scritta
             semestrale, sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti; è inoltre
             costituito  apposito  Comitato  Parlamentare  (comunemente  definito  COPACO)
             chiamato ad esercitare il controllo sull’applicazione dei principi stabiliti dalla legge e
             può riferire alle camere, per le conseguenti valutazioni politiche, i casi in cui non
             ottenga le richieste informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o non con-
             divida  le  motivazioni  alla  base  dell’opposizione  del  segreto  di  stato  all’Autorità
             Giudiziaria (art. 11, legge n. 801/1977). Diversamente da quanto sarà previsto nella
             successiva legge 124/2007 le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri non
             sono delegabili non essendo prevista una autorità delegata; fa eccezione a tale prin-
             cipio quanto previsto in materia di CESIS (Comitato Esecutivo per i Servizi di
             Informazione e Sicurezza di cui all’art. 3 della legge n. 801/1977), organo con fun-
             zioni di coordinamento dei due servizi istituiti dalla legge (SISMI e SISDE) e di rac-
             cordo con i servizi di paesi esteri che è presieduto dallo stesso PCM, da cui dipende
             direttamente, il quale può delegare la presidenza ad un sottosegretario di stato .
                                                                                    (17)
                  Per quanto attiene alla tutela del segreto di stato giova innanzitutto sottoli-
             neare come si tratti della prima espressa indicazione di questa terminologia che,
             ai sensi dell’art. 13 della legge n. 801/1977, va a sostituire i previgenti segreto
             politico (interno ed internazionale secondo la previsione contenuta nel Codice
             Penale) o militare (secondo la disciplina contenuta nel RD n. 1161/1941) di cui
             (17)  Il CESIS, seppur sommariamente paragonabile al successivo DIS che svolge anch’esso fun-
                  zioni di coordinamento tra l’AISE e l’AISI, se ne differenzia per i sottonotati aspetti:
                    il DIS è espressamente inserito all’interno del sistema di sicurezza unitamente al CISR,
                    all’AISE ed all’AISI; i direttori del DIS, dell’AISE e dell’AISI sono nominati e dipendono
                    direttamente dal PCM cui rispondono del loro operato;
                    il CESIS dipende direttamente dal PCM, ma non il SISMI e il SISDE che diversamente
                    dipendono rispettivamente dal Ministro della Difesa e dal Ministro degli Interni che ne
                    nominano i direttori.

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