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DOTTRINA
nuovi rispetto alla previgente normativa atteso che -sul piano regolamentare- i
lineamenti generali sono fissati da decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale sep-
pur taluni solo per estratto o sommario .
(11)
Al Presidente del Consiglio dei Ministri compete (art. 1, legge n. 124/2007)
l’alta direzione e la responsabilità generale della politica dell’informazione per la
sicurezza, l’apposizione l’opposizione e la tutela del segreto di stato, predisporre
l’organizzazione ed il funzionamento degli organismi di informazione per la
sicurezza, nominare e revocare i direttori e vice direttori del DIS, AISE, AISI e
il dirigente dell’UCSe (art. 9, legge n. 124/2007); per la particolare rilevanza di
tale funzione, le predette attività risultano attribuite in via esclusiva al Presidente
del Consiglio dei Ministri cui è preclusa espressamente la possibilità di delegarle
anche alla cosiddetta “Autorità Delegata” rappresentata da un ministro o sotto-
segretario di stato cui viceversa possono essere delegate altre funzioni nell’am-
bito del sistema di informazione per la sicurezza della repubblica.
Ne deriva che in materia l’Autorità Nazionale per la Sicurezza è investita di
ampi poteri e grande discrezionalità trattandosi di attività che toccano la salus rei
pubblicae come riconosciuto dalla Corte Costituzionale che ne ha ribadito la por-
(12)
tata squisitamente politica tipica del potere esecutivo soggetta a controllo parla-
mentare nei modi previsti dalla legge ma sottratta al sindacato del potere giudizia-
rio, cui compete esclusivamente la verifica del rispetto della normativa in materia
con le modalità da quest’ultima fissati. La questione introduce i vincoli ed i limiti
che il legislatore ha ritenuto di introdurre nella normativa di settore all’esito delle
pregresse vicende storiche, giudiziarie e della stessa evoluzione normativa.
Per quanto attiene alla generale funzione sulla politica informativa per la
sicurezza essa mira all’interesse ed alla difesa della Repubblica e delle Istituzioni
democratiche poste dalla costituzione a suo fondamento; significativo ruolo
svolge al riguardo il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della
Repubblica (art. 5 della legge n. 124/2007), costituito dal Presidente del
quanto riguarda la figura dell’Autorità Nazionale per la Sicurezza d’interesse per il presente
lavoro, dalle seguenti norme:
Decreto legge n. 85 del 16 maggio 2008;
Legge n. 133 del 7 agosto 2012;
Decreto legge n. 82 del 14 giugno 2021.
(11) In linea di massima ed in estrema sintesi è possibile indicare come pienamente trasparenti ed
integralmente consultabili i decreti afferenti al segreto di stato (DPCM 8 aprile 2008), alle
classifiche di sicurezza (DPCM n. 7 del 12 giugno 2009) e alla loro tutela (DPCM n. 4 e 5
del 6 novembre 2015 e DPCM n. 3 del 2 ottobre 2017), all’attività negoziale degli organismi
di informazione e sicurezza (DPCM n. 4 del 24 novembre 2016), alla sicurezza cibernetica
(DL n. 105 del 21 settembre 2019); sono vicersa pubblicati in GU col solo sommario i decre-
ti relativi all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi di informazione e sicurezza
(DPCM n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 12 giugno 2009).
(12) Sentenze n. 106 del 3 aprile 2009 e n. 86 del 4 maggio 1977.
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