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DOTTRINA




             nuovi rispetto alla previgente normativa atteso che -sul piano regolamentare- i
             lineamenti generali sono fissati da decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale sep-
             pur taluni solo per estratto o sommario .
                                                   (11)
                  Al Presidente del Consiglio dei Ministri compete (art. 1, legge n. 124/2007)
             l’alta direzione e la responsabilità generale della politica dell’informazione per la
             sicurezza, l’apposizione l’opposizione e la tutela del segreto di stato, predisporre
             l’organizzazione  ed  il  funzionamento  degli  organismi  di  informazione  per  la
             sicurezza, nominare e revocare i direttori e vice direttori del DIS, AISE, AISI e
             il dirigente dell’UCSe (art. 9, legge n. 124/2007); per la particolare rilevanza di
             tale funzione, le predette attività risultano attribuite in via esclusiva al Presidente
             del Consiglio dei Ministri cui è preclusa espressamente la possibilità di delegarle
             anche alla cosiddetta “Autorità Delegata” rappresentata da un ministro o sotto-
             segretario di stato cui viceversa possono essere delegate altre funzioni nell’am-
             bito del sistema di informazione per la sicurezza della repubblica.
                  Ne deriva che in materia l’Autorità Nazionale per la Sicurezza è investita di
             ampi poteri e grande discrezionalità trattandosi di attività che toccano la salus rei
             pubblicae come riconosciuto dalla Corte Costituzionale  che ne ha ribadito la por-
                                                               (12)
             tata squisitamente politica tipica del potere esecutivo soggetta a controllo parla-
             mentare nei modi previsti dalla legge ma sottratta al sindacato del potere giudizia-
             rio, cui compete esclusivamente la verifica del rispetto della normativa in materia
             con le modalità da quest’ultima fissati. La questione introduce i vincoli ed i limiti
             che il legislatore ha ritenuto di introdurre nella normativa di settore all’esito delle
             pregresse vicende storiche, giudiziarie e della stessa evoluzione normativa.
                  Per quanto attiene alla generale funzione sulla politica informativa per la
             sicurezza essa mira all’interesse ed alla difesa della Repubblica e delle Istituzioni
             democratiche  poste  dalla  costituzione  a  suo  fondamento;  significativo  ruolo
             svolge  al  riguardo  il  Comitato  Interministeriale  per  la  Sicurezza  della
             Repubblica  (art.  5  della  legge  n.  124/2007),  costituito  dal  Presidente  del

                  quanto riguarda la figura dell’Autorità Nazionale per la Sicurezza d’interesse per il presente
                  lavoro, dalle seguenti norme:
                    Decreto legge n. 85 del 16 maggio 2008;
                    Legge n. 133 del 7 agosto 2012;
                    Decreto legge n. 82 del 14 giugno 2021.
             (11)  In linea di massima ed in estrema sintesi è possibile indicare come pienamente trasparenti ed
                  integralmente consultabili i decreti afferenti al segreto di stato (DPCM 8 aprile 2008), alle
                  classifiche di sicurezza (DPCM n. 7 del 12 giugno 2009) e alla loro tutela (DPCM n. 4 e 5
                  del 6 novembre 2015 e DPCM n. 3 del 2 ottobre 2017), all’attività negoziale degli organismi
                  di informazione e sicurezza (DPCM n. 4 del 24 novembre 2016), alla sicurezza cibernetica
                  (DL n. 105 del 21 settembre 2019); sono vicersa pubblicati in GU col solo sommario i decre-
                  ti  relativi  all’organizzazione  ed  al  funzionamento  dei  servizi  di  informazione  e  sicurezza
                  (DPCM n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 12 giugno 2009).
             (12)  Sentenze n. 106 del 3 aprile 2009 e n. 86 del 4 maggio 1977.

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