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DOTTRINA
1. Premessa
Non v’è dubbio che l’importanza ed il ruolo dell’Autorità Nazionale per
la Sicurezza si presenti in modo trasversale a prescindere dal susseguirsi delle
norme che ne hanno delineato e denominato la figura; quella che oggi cono-
sciamo in funzione di una articolata produzione legislativa era già presente nella
previgente legge di riferimento ed operava già nei decenni successivi alla nascita
della repubblica benché non formalmente delineata e denominata da alcuna
specifica normativa di settore.
Si tratta infatti di una autorità cui risale la competenza e la “responsabilità
generale della politica dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la
difesa della Repubblica e delle sue istituzioni democratiche” dalle minacce -
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sia interne che internazionali - alla sua integrità ed alla sicurezza pubblica non-
ché alla sua indipendenza ed alle relazioni con altri stati (compreso il contrasto
all’attività informativa di altri stati o poteri) ; tale funzione comporta anche la
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direzione ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza nonché
l’apposizione, l’opposizione e la tutela del segreto di stato (secondo la denomi-
nazione intervenuta con l’entrata in vigore della legge 801/1977 confermata
dalla successiva legge 124/2007 e precedentemente denominato segreto politi-
co militare). La politica informativa in argomento ha lo scopo di garantire al
governo l’acquisizione delle conoscenze relative a tutte le realtà da cui poter
desumere ed impostare - attraverso l’elaborazione di analisi e valutazioni - le
azioni necessarie alla tutela della sicurezza interna ed esterna del paese ; la sicu-
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rezza attiene alla salvaguardia dell’esistenza stessa dello stato-comunità con rife-
rimento non solo alla sua integrità (unità, indivisibilità, indipendenza), con le
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conseguenti predisposizioni militari, ma anche il suo “assetto democratico”
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contro ogni forma di eversione ; la tutela del segreto è conseguenza diretta del
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segreto quale strumento che possa risultare necessario alla sicurezza nazionale
qualora la conoscenza e/o divulgazione possa compromettere l’integrità della
Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istitu-
zioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato
(1) Come riportato sul sito dell’intelligence nazionale (sicurezzanazionale.gov) sintetizzando l’art. 1
della legge n. 124 del 3 agosto 2007.
(2) Come riportato nel Primo rapporto sul sitema di informazione e sicurezza del Comitato Parlamentare
per i Servizi di Informazione e Sicurezza e per il Segreto di Stato del 6 aprile 1995.
(3) Come riportato nella Relazione sulla politica informativa e della sicurezza del Comitato Parlamentare
per i Servizi di Informazione e Sicurezza e per il Segreto di Stato del 27 dicembre 1978.
(4) Come indicato dalla Corte Costituzionale nella sua sentenza n. 86 del 24 maggio 1977.
(5) Come indicato dalla Corte Costituzionale nella sua sentenza n. 110 del 9 aprile 1998.
(6) Come indicato nella Relazione sulla politica informativa e della sicurezza del Comitato Parlamentare
per i Servizi di Informazione e Sicurezza e per il Segreto di Stato del 21 luglio 1978.
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