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DOTTRINA
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che a anche a seguito dell’entrata in
vigore dell’art. 2-decies, legge 25 giugno 2005, n. 109 (di conversione del DL 26
aprile 2005, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione ter-
ritoriale, nonché per la tutela del diritto d’autore, e altre misure urgenti”), integra
il reato di cui agli artt. 59 e 173 CBC la violazione dell’obbligo di denunciare il tra-
sferimento della proprietà o della detenzione di collezioni numismatiche, salvo che
si tratti di monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute
in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole
numero di esemplari tutti uguali, per le quali è escluso sia l’obbligo di denuncia sia
ogni altro obbligo di notificazione alle autorità competenti . Posto che le monete
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antiche, a causa della serialità e della diffusione in ogni angolo del Mediterraneo e
anche altrove, potrebbero essere state rinvenute ovunque e in ogni epoca recente
o meno, affinché acquisiscano il rango di beni culturali ai sensi degli artt. 2, 10, 91
CBC sarà necessario: a) che provengano dal sottosuolo o dai fondali marini nazio-
nali; b) che siano state prelevate dal sottosuolo o dai fondali in epoca successiva al
1909; c) che comunque presentino interesse artistico, storico, archeologico, o etno-
antropologico. Ai fini della perseguibilità penale sarà necessaria la prova della con-
sapevolezza di tale provenienza (nei profili spaziali e temporali anzidetti) e della
rilevanza culturale. Nel caso in cui difettino i caratteri sub a), b), appartenendo al
privato possessore, in tanto potranno essere considerati beni culturali in quanto
per essi sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’art. 13 CBC; a causa della
necessaria presenza della dichiarazione di interesse culturale, non faranno parte del
patrimonio culturale incognito. L’inserimento nella tipologia di cui all’art. 10
comma 3 lettera e) “delle collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti
che… per rilevanza numismatica rivestono come complesso un eccezionale inte-
resse”, implica che le collezioni numismatiche, anche di proprietà pubblica, in
tanto costituiranno beni culturali in quanto attinte dalla dichiarazione prevista
dall’art. 13 CBC; il significato tecnico di “collezione” esclude tuttavia che la pecu-
liare disciplina riguardi i cosiddetti tesoretti rinvenuti nel corso di scavi.
Occorre considerare infine le disposizioni del Codice dei beni culturali
non abrogate dalla legge 22 del 2022 e riguardanti altri oggetti di interesse
archeologico, sottratti alla pubblica conoscenza.
Nella fattispecie “omessa denuncia di opere fortuitamente rinvenute e
omessa conservazione”, pure prevista dall’art. 175 CBC si violano l’obbligo di
denuncia e l’obbligo di conservazione di reperti rinvenuti fortuitamente; dato
che lo scopo è quello di impedire la dispersione, prima della materiale appren-
sione da parte dello stato, e non rileva il danno al patrimonio artistico o alla cosa
(36) Cass., sez. Terza, 21 ottobre 2008 - 14 novembre 2008, Baldaro, in CED Cass. 241540-01.
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