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DOTTRINA




                  Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che a anche a seguito dell’entrata in
             vigore dell’art. 2-decies, legge 25 giugno 2005, n. 109 (di conversione del DL 26
             aprile 2005, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione ter-
             ritoriale, nonché per la tutela del diritto d’autore, e altre misure urgenti”), integra
             il reato di cui agli artt. 59 e 173 CBC la violazione dell’obbligo di denunciare il tra-
             sferimento della proprietà o della detenzione di collezioni numismatiche, salvo che
             si tratti di monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute
             in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole
             numero di esemplari tutti uguali, per le quali è escluso sia l’obbligo di denuncia sia
             ogni altro obbligo di notificazione alle autorità competenti . Posto che le monete
                                                                   (36)
             antiche, a causa della serialità e della diffusione in ogni angolo del Mediterraneo e
             anche altrove, potrebbero essere state rinvenute ovunque e in ogni epoca recente
             o meno, affinché acquisiscano il rango di beni culturali ai sensi degli artt. 2, 10, 91
             CBC sarà necessario: a) che provengano dal sottosuolo o dai fondali marini nazio-
             nali; b) che siano state prelevate dal sottosuolo o dai fondali in epoca successiva al
             1909; c) che comunque presentino interesse artistico, storico, archeologico, o etno-
             antropologico. Ai fini della perseguibilità penale sarà necessaria la prova della con-
             sapevolezza di tale provenienza (nei profili spaziali e temporali anzidetti) e della
             rilevanza culturale. Nel caso in cui difettino i caratteri sub a), b), appartenendo al
             privato possessore, in tanto potranno essere considerati beni culturali in quanto
             per essi sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’art. 13 CBC; a causa della
             necessaria presenza della dichiarazione di interesse culturale, non faranno parte del
             patrimonio  culturale  incognito.  L’inserimento  nella  tipologia  di  cui  all’art.  10
             comma 3 lettera e) “delle collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti
             che… per rilevanza numismatica rivestono come complesso un eccezionale inte-
             resse”, implica che le collezioni numismatiche, anche di proprietà pubblica, in
             tanto  costituiranno  beni  culturali  in  quanto  attinte  dalla  dichiarazione  prevista
             dall’art. 13 CBC; il significato tecnico di “collezione” esclude tuttavia che la pecu-
             liare disciplina riguardi i cosiddetti tesoretti rinvenuti nel corso di scavi.
                  Occorre considerare infine le disposizioni del Codice dei beni culturali
             non  abrogate  dalla  legge  22  del  2022  e  riguardanti  altri  oggetti  di  interesse
             archeologico, sottratti alla pubblica conoscenza.
                  Nella  fattispecie  “omessa  denuncia  di  opere  fortuitamente  rinvenute  e
             omessa conservazione”, pure prevista dall’art. 175 CBC si violano l’obbligo di
             denuncia e l’obbligo di conservazione di reperti rinvenuti fortuitamente; dato
             che lo scopo è quello di impedire la dispersione, prima della materiale appren-
             sione da parte dello stato, e non rileva il danno al patrimonio artistico o alla cosa
             (36)  Cass., sez. Terza, 21 ottobre 2008 - 14 novembre 2008, Baldaro, in CED Cass. 241540-01.

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