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LA TUTELA PENALE DEL PATRIMONIO CULTURALE INVISIBILE (O INCOGNITO)




                    Nel caso in cui il reperto archeologico non assurgesse al rango di bene cul-
               turale, a causa della natura seriale, il relativo impossessamento ai danni del pro-
               prietario del fondo depredato integrerebbe furto ordinario o furto domiciliare
               e il conseguente acquisto sarebbe punibile come ricettazione ordinaria. Residua
               la disciplina penale in tema di omessa denuncia dell’alienazione di beni culturali,
               di cui all’art. 519-novies c.p. (già art. 173 CBC) che, nella sua ampiezza, concerne
               sia i beni culturali cogniti di proprietà pubblica e privata, sia i beni culturali inco-
               gniti pubblici, in quanto prelevati dal sottosuolo e dai fondali marini . In que-
                                                                                 (35)
               st’ultima categoria rientrano anche le monete antiche, individualmente conside-
               rate, ovvero costituenti collezioni.


                    per l’antichità e l’arte (artt. 1, 2, 3, 5 legge citata); la tutela non consegue invero per la semplice appartenenza
                    della cosa a date categorie, cosa artistica, storica, archeologica, ecc., ma quando l’appartenenza a tali categoria
                    sia qualificata da un interesse culturale pubblico; é infatti evidente che, perché il bene culturale sia tale, la cosa
                    deve avere la dignità di testimonianza materiale avente valore di civiltà”; Cass., sez. Terza, 5 maggio
                    1997, Leonelli, in CED Cass. 208026: “In tema di omessa denuncia di reperti archeologici (art. 48 legge
                    1° giugno 1939, n. 1089), l’elemento psicologico deve riguardare sia la condotta omissiva, sia la qualità della
                    cosa e, cioè la percepibilità della nota di valore. È, pertanto, necessario che le cose rinvenute presentino un inte-
                    resse culturale oggettivo, indipendentemente da un formale provvedimento dell’autorità amministrativa. Questo
                    interesse può essere spesso desunto dalle caratteristiche della res. L’errore incolpevole può essere addotto, nel-
                    l’ipotesi in cui si tratti di oggetti di larga diffusione in una determinata zona, frutto di una generalizzata sco-
                    perta. Esso, invece, non é invocabile, qualora l’erede non abbia accertato che la denuncia sia stata presentata
                    dal suo dante causa”; Cass., sez. Terza, 16 dicembre 2003, Petroni in Riv. giur. edilizia, 2004, I, p.
                    1124: “per l’accertamento del delitto di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato è
                    necessario che le cose rinvenute presentino un interesse culturale oggettivo indipendentemente da un formale prov-
                    vedimento dell’autorità amministrativo, desumibile dalle stesse caratteristiche dell’oggetto, poiché non è richiesto
                    un particolare pregio nelle cose archeologiche” e Cass., sez. Terza, 24 dicembre 2001, Cricelli, in CP,
                    2002, p. 3858, per cui “l’interesse culturale oggettivo può essere desunto dalle caratteristiche della res non
                    solo per il valore comunicativo spirituale, ma anche per i requisiti peculiari attinenti alla tipologia, alla loca-
                    lizzazione, alla rarità e ad altri analoghi criteri”. Inoltre la Suprema Corte nella sentenza n. 21400
                    del 15 febbraio 2005, Pavoncelli (in CED Cass. n 231638 e in CP, 2006, p. 46, con nota critica
                    di G. Pioletti, Considerazioni sull’obbligo di denuncia per il privato del trasferimento di beni culturali non
                    notificati) ha affermato espressamente che “in tema di beni culturali, il riferimento contenuto nell’ art.
                    2 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 41, alle altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimo-
                    nianze aventi valore di civiltà costituisce una formula di chiusura che consente di individuare il bene giuridico
                    protetto dalle nuove disposizioni sui beni culturali e ambientali non soltanto nel patrimonio storico-artistico-
                    ambientale dichiarato, ma anche in quello reale, ovvero in quei beni protetti in virtù del loro intrinseco valore,
                    indipendentemente dal previo riconoscimento da parte delle autorità competenti”. Rilevano inoltre, in tempi
                    più recenti, Cass., sez. Terza, 7 luglio 2011, Saccone: «Il reato di impossessamento illecito di beni cul-
                    turali (art. 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) non richiede, quando si tratti di beni appartenenti allo Stato,
                    l’accertamento del cosiddetto interesse culturale né che i medesimi siano qualificati come culturali da un prov-
                    vedimento amministrativo, essendo sufficiente che la culturalità sia desumibile dalle caratteristiche del bene», in
                    CED Cass. n. 251295-01; Cass., sez. Terza, 18 ottobre 2012, n. 45841, imp. Diamanti in CED
                    Cass. n. 253998-01: «Il reato di omessa denuncia di acquisto di opere di interesse culturale (art. 173 d.lgs.
                    22 gennaio 2004, n. 42) tutela non soltanto il patrimonio storico-artistico-ambientale la cui valenza culturale
                    è oggetto di formale dichiarazione, ma anche i beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente
                    dal previo riconoscimento da parte della autorità competente». Contra, isolata, Cass., sez. Terza, 27 mag-
                    gio 2004, Mugnaini, in CP, 2005, pp. 2328 e 3451 con nota contraria di P. Cipolla e P. G. Ferri,
                    Il recente codice dei beni culturali e la continuità normativa in tema di accertamento della culturalità del bene.
               (35)  Cass., sez. Terza, 15 febbraio 2005 - 08 giugno 2005, n. 21400, Pavoncelli, cit.

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