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DOTTRINA




             irrimediabile dispersione (e correlativo arricchimento delle collezioni pubbliche
             e private all’estero) il Codice dei beni culturali impone al privato che vorrebbe
             procedere all’esportazione una serie di obblighi:
                    obbligo di munirsi di autorizzazione per l’uscita definitiva delle cose che
             presentino interesse culturale, siano opera di autore non vivente e la cui esecu-
             zione risalga a oltre settant’anni; archivi e singoli documenti appartenenti a pri-
             vati che presentino interesse culturali, beni di cui alle categorie art. 11, comma
             1, lettera f, g, h, a chiunque appartengano (art. 65, comma 3, CBC);
                    obbligo di provare al competente ufficio che l’opera di cui all’ art 11
             comma 1 lettera d CBC è di autore vivente o la sua esecuzione non risale ad
             oltre settanta anni (art. 65, comma 4, CBC);
                    obbligo di munirsi di autorizzazione per l’uscita temporanea per mani-
             festazioni delle cose di cui all’art 65, comma 3, CBC (art. 66 CBC);
                    obbligo di munirsi di autorizzazione per l’uscita temporanea di beni di
             cui all’art 65, commi 1 e 2, lett. a) in casi particolari (art. 67 CBC).
                  L’autorizzazione all’uscita definitiva consiste nell’attestato di libera circo-
             lazione (art. 68 CBC); l’autorizzazione all’uscita temporanea consiste nell’atte-
             stato di circolazione temporanea (art 71 CBC).
                  Sempre al medesimo scopo il Codice dei beni culturali attribuisce all’am-
             ministrazione pubblica (Stato o, in via suppletiva, Regione) il potere di proce-
             dere all’acquisto coattivo del bene per il quale è richiesto l’attestato di libera cir-
             colazione (art. 70 CBC).
                  La richiesta di attestato di libera circolazione ha come conseguenza il pale-
             samento dei beni, di tal che essi sono nella condizione di entrare a far parte del
             “patrimonio culturale dichiarato”. Infatti in base all’art. 68, comma 6, CBC il
             diniego  dell’attestato  comporta  l’avvio  del  procedimento  di  dichiarazione  ai
             sensi dell’art. 14 CBC. Di converso, non fanno parte del patrimonio culturale
             incognito, bensì del patrimonio culturale “palesato” i beni di cui la legge inoltre
             vieta senza condizioni l’uscita: si tratta di beni culturali di proprietà pubblica,
             caratterizzati da antichità (art. 65, comma 1, lett. a, CBC) e beni culturali di cui
             all’art. 10 comma 3 CBC che il Ministero abbia preventivamente individuato e
             escluso dall’uscita (art. 65, comma 1, lett. b, CBC).
                  La disciplina sanzionatoria della violazione a siffatta disciplina si rinviene
             attualmente nell’art. 518-undecies c.p. che punisce con la reclusione da due a otto
             anni e con la multa fino a euro 80.000:
                    chiunque trasferisce all’estero beni culturali, cose di interesse artistico,
             storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivisti-
             co o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa

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