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LA TUTELA PENALE DEL PATRIMONIO CULTURALE INVISIBILE (O INCOGNITO)
sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;
nonché chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del ter-
mine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantro-
pologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di spe-
cifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali
siano state autorizzate l’uscita o l’esportazione temporanee;
chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al compe-
tente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di
interesse culturale ad autorizzazione all’uscita dal territorio nazionale.
In tal modo sono assoggettati alla medesima pena sia coloro che trasferisco-
no o non fanno rientrare veri e propri beni culturali e le cose di interesse artistico,
storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivisti-
co come tali potenzialmente dichiarabili beni culturali, sia coloro che rendono
dichiarazioni mendaci al fine di ottenere l’autorizzazione all’uscita. Quindi sono
equiparate condotte effettivamente lesive del patrimonio culturale incognito e
condotte prodromiche (il tentativo è equiparato al reato consumato).
Trattasi di reato di pericolo , finalizzato ad impedire la perdita del bene
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tutelato, che si configura quando vengano fatti uscire dal territorio nazionale
beni per i quali non sia stato ottenuto il prescritto titolo autorizzativo, a prescin-
dere dal fatto che quest’ultimo potesse essere in concreto rilasciato . Il reato
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si consuma al momento dell’uscita del bene dal territorio nazionale e, laddove
il trasferimento all’estero non avvenga, appare configurabile l’ipotesi del tenta-
tivo, qualora ne ricorrano i presupposti .
(48)
Ora come allora, ai fini dell’integrazione della fattispecie di illecita espor-
tazione/omesso rientro non è richiesto che l’oggetto materiale della condotta
costituisca “bene culturale”, il che elide le varie e complesse questioni relativo
a quel requisito nel furto d’arte e reati susseguenti. Infatti, il corpus delicti deve
presentare un obiettivo interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropolo-
gico, bibliografico, documentale o archivistico e non è presupposta alcuna
(49)
(46) F. Palumbo; Commento all’art. 174, in AA.VV., Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio,
a cura di Angiuli, Caputi Imbrenghi, Giappichelli, Torino, 2005, p. 437.
(47) Cfr. Cass., sez. Terza, 21 gennaio 2000, nr. 2056, in CP, 2001, p. 266.
(48) Cass., sez. Terza, 19 marzo 1998, n. 4868, in CP, 1999, p. 1911; Cass., sez. Terza, 28 febbraio
1995, b, 1253, in CP, 1996, p. 1579. In dottrina, sul punto, R. Tamiozzo, Commento all’art. 174, in
AA.VV., Il codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di Tamiozzo, Giuffrè, Milano, 2005, p. 756.
(49) Si rileva, nel passaggio dall’art 174 CBC all’art. 518-undecies c.p. una tendenza alla semplifica-
zione: in precedenza l’oggetto materiale era individuato nelle cose di interesse artistico, sto-
rico, archeologico, entroantropologico, bibliografico, documentale o archivistico nonché le
cose indicate all’art. 11, comma 1, lettere f, g, h ossia fotografie, esemplari di opere cinema-
tografiche, ecc., le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali ultraventicinquennali,
i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, i beni e gli strumenti di interesse per
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