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LA TUTELA PENALE DEL PATRIMONIO CULTURALE INVISIBILE (O INCOGNITO)
Non necessariamente la richiesta di attestato di libera circolazione costi-
tuisce il punto di avvio del procedimento di dichiarazione ai sensi dell’art. 14
CBC e quindi del passaggio dal patrimonio culturale (privato) incognito al patri-
monio culturale palesato. Qualunque evento può indurre l’amministrazione
pubblica ad attivare la procedura (art. 14 CBC) finalizzata alla dichiarazione di
interesse particolarmente importante di cui all’art. 13 CBC.
Durante l’iter sono applicate in via cautelare secondo quanto disposto
dall’art. 14, comma 4, CBC le disposizioni in materia di vigilanza e ispezione
(artt. 18, 19 CBC); i divieti di distruzione, danneggiamento e uso incompatibile
(art. 20 CBC), divieti di opere senza autorizzazione (art. 21, 22 CBC); divieti di
alienazione (art. 56 CBC). A presidio di questa disciplina non si pongono né
l’art. 518-novies c.p. (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali) né
l’art. 518-duodecies c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento,
imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) in quanto aventi
ad oggetto, espressamente, “beni culturali”, ossia, nel caso di specie, “beni pri-
vati dichiarati culturali” .
(53)
In altri termini, durante l’iter di cui all’art. 14 CBC, per questi oggetti, in
predicato di essere dichiarati beni culturali, opera in via cautelare la stessa disci-
plina amministrativa riguardante i beni culturali e tuttavia le condotte lesive o di
alienazione non integreranno i reati di cui agli artt. 518-novies e 518-duodecies c.p.
a causa del divieto di analogia che domina la materia penale. Si tratta di un
vuoto di tutela che il legislatore del 2022 non saputo o voluto colmare; soltanto
in caso di distruzione, danneggiamento o danneggiamento si potrà fare ricorso
all’art. 733 c.p. sempre che la cosa sia di rilevante pregio, tal pregio sia noto e
dal fatto derivi nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazio-
nale. Come si vede, l’assommarsi delle condizioni rende la norma praticamente
inapplicabile.
Tuttavia alcuni di questi oggetti, quand’anche non ancora dichiarati beni
culturali, sono inquadrabili tra le “altre cose oggetto di specifiche disposizioni
di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali” di cui all’art. 12 CBC richia-
mato dall’art. 518-undecies c.p.; pertanto l’uscita temporanea o definitiva senza
attestato di libera circolazione o il mancato rientro di tali oggetti integrerà il
reato di cui all’art. 518-undecies c.p. (sul punto v. supra).
(53) Si ribadisce comunque che l’obbligo di denuncia di alienazione di cui all’art. 59 CBC, la cui
violazione è sanzionata dall’art. 518-novies c.p. (già art. 173 CBC) riguarda anche i reperti pro-
venienti da sottosuolo e fondali nazionali, prelevati in epoca successiva al 1909, che, in quanto
tali, sono beni culturali ope legis e, in quanto non dichiarati, fanno parte del patrimonio cultu-
rale “incognito”. Integrerà comunque il reato in questione l’omessa denuncia di trasferimen-
to degli oggetti di tale tipologia, se e in quanto il detentore sia consapevole a) della proprietà
pubblica b) della rilevanza culturale.
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