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DOTTRINA
dichiarazione o notifica . L’apprezzamento relativo al valore artistico ecc. è
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rimesso all’autorità giudiziaria ; non è richiesto alcun danno al patrimonio
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storico e artistico nazionale, essendo sufficiente la cosa rientri nelle caratteri-
stiche indicate dalla norma.
Conseguentemente, l’impianto probatorio che incombe sull’accusa appare
meno oneroso, rispetto a quello previsto per il reato di impossessamento e ricet-
tazione di beni culturali; occorre quindi provare l’obiettivo interesse culturale e
la consapevolezza in capo al reo del valore culturale dell’oggetto esportato .
(52)
Quanto alla nuova fattispecie di dichiarazione mendace (un’ipotesi di falso
ideologico in scrittura privata), essa trova il fondamento fattuale nel comporta-
mento, accertato in molteplici occasioni, di coloro che nelle schede di presen-
tazione agli uffici esportazione consapevolmente attribuivano opere d’arte ad
autori meno noti rispetto agli effettivi, ovvero ne svalutavano il valore artistico.
Mediante la nuova fattispecie, il bene giuridico è tutelato in via anticipata; resta
da verificare se persistano tuttora le condizioni per l’applicabilità del falso ideo-
logico per induzione, che costituirebbe un post factum non punibile. Tuttavia, nel
caso in cui il funzionario della soprintendenza sia consapevole del mendacio,
egli risponderà per il delitto di falso ideologico in autorizzazione.
Rientra in questa tipologia anche la falsa attestazione di importazione tem-
poranea di oggetto mai fuoriuscito dal territorio nazionale, soltanto al fine di
creare le condizioni per permetterne la successiva ed effettiva esportazione.
Il problema irrisolto riguarda tuttavia l’accertamento della responsabilità
dell’autore del reato, in quanto cittadino di uno Stato che non prevede una fat-
tispecie corrispondente all’art. 518-undecies c.p.: un’eventuale sentenza di con-
danna non sarà mai ratificata dallo Stato di appartenenza e quindi resterà lettera
morta, ai fini dell’esecuzione, qualora il reo risieda e dimori all’estero.
d. Beni di proprietà privata soggetti alla dichiarazione di interesse culturale, in pendenza del
relativo procedimento
la storia della scienza e della tecnica ultracinquantennali. La precisazione invero era superflua,
giacché tali oggetti rientrano nella categoria: “altre cose oggetto di specifiche disposizioni di
tutela ai sensi della normativa sui beni culturali” di cui all’art. 58-undecies c.p.
(50) Cass., sez. Seconda, 28 febbraio 1995, Vallorani, in CED Cass. 201588, in riferimento all’art.
6, legge n. 1089 del 1939.
(51) Cass., sez Seconda, 28 febbraio 1995, n. 1253, in CP, 1996, p. 1579; Cass., sez. Terza, 31 otto-
bre 1986, Giur. it., 1987, II, p. 295. In dottrina, A. Mansi, La tutela dei beni culturali e del paesag-
gio, Cedam, Padova, 2004, pp. 342 ss.
(52) Sulla rilevanza dell’errore di fatto, in particolare, G. Pioletti, Art. 174. Uscita o esportazione illecite,
in AA.VV., Il codice dei beni culturali, cit., p. 686. In giurisprudenza si è chiarito che il dolo sus-
siste laddove la qualità culturale del bene sia avvertibile anche da persone non specificamente
esperte (Cass., sez. Terza, 21 gennaio 2000, n. 2056, in CP, 2001, p. 266).
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