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SICUREZZA GLOBALE NEGLI ENTI LOCALI




               il principale adempimento, nelle ripartizioni in polizia/attività di prevenzione,
               amministrativa, locale e giudiziaria. La produzione della Sicurezza e l’assolvi-
               mento dell’attività di polizia non sono dunque prerogativa dello Stato Centrale
               e dei suoi apparati funzionali, ma piuttosto della Stato in senso allargato, nel-
               l’ambito  del  nostro  ordinamento,  per  quanto  detto,  più  propriamente  della
               Repubblica.  Seguendo  la  ripartizione  di  Marco  Di  Raimondo ,  definita  la
                                                                              (2)
               Pubblica Sicurezza quale “…ordinato e pacifico svolgimento della vita di una comunità
               nazionale o locale”, essa viene intesa quale attività di prevenzione, volta ad impe-
               dire atti contrastanti con l’ordinamento, o in grado di minacciare la convivenza
               sociale.
                    La Corte Costituzionale ha più volte ribadito tale concetto, sottolineando
               che la Sicurezza è bene di rilievo costituzionale, oltre che compito dello Stato .
                                                                                         (3)
                    In tale quadro, un pronunciamento di novembre 2020 della Consulta
                                                                                          (4)
               dichiara l’incostituzionalità della legge della Regione Veneto sul “controllo di
               vicinato”, che eccedeva da un mutuo sostegno fra privati, inquadrabile nel genus
               della  Sicurezza  Solidale  e  Partecipata,  prevedendo  “ronde”  e  istituendo  una
               banca dati, così esaltando dinamiche di sicurezza privata, se non “civica”, perio-
               dicamente evocate dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso, già dichiarate
               illegittime dalla Consulta con sent. n. 274/2010 sulla legge 15 luglio 2009, n. 94.
               La Corte, nel pronunciamento del 2020 ha osservato che solo allo Stato spetta
               legiferare sulla “Sicurezza primaria”, quale prevenzione e repressione dei reati
               affidata alle Forze di Polizia, soggiungendo che alle Regioni competono inter-
               venti di sostegno della “Sicurezza secondaria”, mediante azioni volte a raffor-
               zare la cultura della legalità, nonché a rimuovere le condizioni che favoriscono
               la criminalità.
                    È così che agli Enti pubblici non statali si attribuiscono poteri di Polizia
               Locale, attività tipica degli Enti stessi, ordinariamente limitata ai territori di giu-
               risdizione e ad alcune materie di valenza “territoriale”.
                    Prima di approfondire le interazioni fra Sicurezza ed Enti Locali, occorre
               definire la Sicurezza Urbana, che esordisce nel d.l. 23 maggio 2008, con la prima
               modifica dell’art. 54 del TUEL, che consente ai Sindaci di emanare atti anche


               (2)   M. Di Raimondo, Pubblica Sicurezza. Manuale per le Forze di Polizia, Maggioli editore, Rimini,
                    1997.
               (3)   Su tutti vedasi T.F. Giupponi, La sicurezza e le sue dimensioni costituzionali. L’ordinamento della sicu-
                    rezza: soggetti e funzioni, ed. T.F. Giupponi, N. Gallo, Franco Angeli, Milano, 2014.
               (4)   Sentenza della Corte costituzionale del 21 ottobre - 12 novembre 2020, n. 236, che ha dichia-
                    rato  l’illegittimità  costituzionale  della  Legge  Regionale  del  Veneto  8  agosto  2019,  n.  34
                    «Norme per il riconoscimento e il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell’ambito di un
                    sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità».

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