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DOTTRINA




             contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli contro l’incolu-
             mità pubblica e la Sicurezza Urbana, definita “un bene pubblico da tutelare
             attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto
             delle norme che regolano la vita civile per migliorare le condizioni di vivibilità
             nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”.
                  Sarà il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48
             “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” (Decreto Minniti) a darle cornice
             normativa, declinando la Sicurezza Integrata, a cura dello Stato con Regioni, Enti
             Locali ed altri soggetti variamente interessati a costruire il benessere delle comu-
             nità, anche esaltando la collaborazione fra Forze di Polizia e la Polizia Locale.
                  Ne deriverà un’evoluzione del concetto di Sicurezza Urbana decisamente
             dilatato rispetto alla prima definizione del 2008, quale bene pubblico che ora
             investe anche vivibilità e decoro delle città, in tal modo chiamando in causa
             nell’art. 4 tutti i livelli istituzionali di cui si compone la Repubblica.


             2.  Sicurezza ed Enti Locali. Coordinamento e ruolo del Sindaco
                  Con il tempo è quindi cresciuto lo spazio degli Enti Locali - in particolare
             i Comuni - nella materia, che confluisce nei programmi politici dei candidati, in
             posizione di crescente rilievo e la sua non soddisfacente attuazione comporta
             criticità enfatizzate dalle opposizioni e dagli organi di informazione, generando
             flessioni di popolarità dei primi cittadini, proporzionali all’abbassamento della
             soglia di Sicurezza Percepita, anche quando non sono motivate da realtà fattuali,
             ma favorite da dinamiche comunicative distorte e finanche mistificanti.
                  Al Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, luogo di con-
             certazione delle politiche di sicurezza locali, diretto quale primus inter pares dal
             Prefetto, al quale partecipano i vertici provinciali delle Forze di Polizia indicate
             nell’art. 16 della legge 121/81, su un piano paritario anche se il contributo è
             diverso (per la G.d.F., è ordinario; per la Polizia Penitenziaria e il Corpo forestale dello
             Stato poi confluito nell’Arma dei Carabinieri, era straordinario), con il d.lgs. 297/99, si
             è estesa la partecipazione di diritto al Sindaco del Capoluogo di provincia ed al
             Presidente della Provincia.
                  Successivamente il cosiddetto “pacchetto sicurezza” (d.lgs. 128/01) ha pre-
             visto la partecipazione di altri soggetti (responsabili provinciali dei Vigili del Fuoco,
             delle Capitanerie di Porto e delle Polizie Municipali), recependo esigenze di coinvolgi-
             mento degli Enti locali. La società post globale è infatti sempre più policentrica,
             registrando una moltiplicazione dei soggetti che si occupano con diverse pro-
             spettive di medesime problematiche e la Sicurezza non costituisce un’eccezione.


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