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DOTTRINA
La soluzione è stata giustificata sulla presunzione (iuris tantum) di proprietà
statale dei reperti archeologici e sulla situazione di fatto in base alla quale da
tempo ogni scoperta di un certo rilievo viene pubblicata e ancor prima corre-
data da opportuni studi comparativi, sicché, in mancanza di idonea documen-
tazione, i reperti archeologici oggetto dell’imputazione si presumono di recente
e clandestina scoperta. In adesione ad un imponente battage dottrinario , la
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Suprema Corte, pur confermando che lo Stato ha il dominio sul sottosuolo e
sui fondali marini e quindi le cose mobili di interesse archeologico rinvenute
fortuitamente o a seguito di ricerche appartengono allo Stato fin dal loro rinve-
nimento, ha iniziato a ricusare quel consolidato indirizzo interpretativo; in par-
ticolare, nel 1999 ha negato l’esistenza di una presunzione di illiceità del posses-
so in capo al privato opinando che altrimenti per via giudiziaria si sarebbe tra-
sformato il reato di impossessamento o ricettazione di reperti archeologici nel
reato di abusiva detenzione degli stessi ; di nuovo, nel 2006, ha confermato
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citata legge 1° giugno 1939, n. 1089, come delitto punito con la stessa pena comminata per il furto”; conforme
Cass. 29 ottobre 1973, Fedele, in Foro it. 1974, II, 396; Cass., sez. Seconda, 8 gennaio 1980,
Schiavo, in Rep. Foro it., 1981, voce antichità, n. 45; Cass., sez. Seconda, 13 dicembre 1983, Di Ruvo,
in Rep. Foro it., 1985, voce antichità, n. 84 e CED Cass. 162631; Cass., sez. Seconda, 5 ottobre 1984,
Ponti, in Riv. pen., 1985, p. 804, CED Cass. 167789 e CP, 1986, p. 488; Cass., sez. Seconda, 27 giu-
gno 1995, n. 12087, Dal Lago, in CED Cass. 203105, Giust. pen., 1996, II, 577 e CP, 1997, p. 515;
Cass., sez. Seconda, 21 novembre 1997, Amorelli, in CP, 2001, p. 1587; Cass., sez. Seconda, 3
dicembre 1988, n. 12716, in Riv. pen., 1999, p. 1114. Nella giurisprudenza di merito, App. Firenze,
14 aprile 1992, Gentili, in Foro it., 1993, I, 632. In dottrina, P. G. Ferri, Brevi cenni sulla buona e mala
fede nei rapporti concernenti i beni culturali, in AA.VV., La circolazione illecita delle opere d’arte, Atti del 6 con-
vegno internazionale, Bollettino di Numismatica, supplemento n. 36, 2001, pp. 337 ss. Contra, nel senso
dell’inesistenza di una presunzione di illegittimità del possesso di beni archeologici da parte del
privato, Cass., sez. Terza, 4 febbraio 1993, Gentili, in CED Cass. 194299-01, che rilevava come le
ipotesi di reato di mero sospetto nelle quali il possessore deve giustificare la legittimità del pos-
sesso erano espressamente previste dalla legge, mentre la legge penale speciale nulla disponeva in
proposito e nella giurisprudenza di merito: Trib. Milano, 28 gennaio 2000, in Foro ambrosiano, 2000,
p. 321, Trib. Roma 21 giugno 2001, Pincus, in CP, 2002, p. 2906, con nota di S. Spafford, La ricet-
tazione per via ereditaria di materia archeologico nella recente giurisprudenza del tribunale di Roma, pp. 2913 ss.
(24) B. Rotili, La tutela penale delle cose di interesse artistico e storico, Jovene, Napoli, 1978, p. 162; G.
Pioletti, La tutela penale del patrimonio artistico nella giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione,
in Riv. polizia, 1984, p. 449; G. Pioletti, Sulla probatio diabolica, cit., 517ss. E. P. Fiorino,
Osservazioni sulla presunzione di illiceità del possesso privato di cose di antichità e d’ arte, in CP, 2000, p. 155;
D. Di Vico, Sul possesso ingiustificato dei beni culturali, in CP,2001, p. 1593; S. Spafford, La ricet-
tazione, cit., Demuro, Beni culturali, cit., p. 131; V. Manes, La tutela penale, in AA.VV., Il diritto
dei beni culturali, a cura di Barbati, Cammelli, Sciullo, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 233; G.
Volpe, Manuale di legislazione dei beni culturali. Storia e attualità, Padova, 2005, pp. 318 ss.
(25) Cass., sez. Seconda, 7 giugno 1999, Cilia, in CED Cass. 213739 - 01 in Cons. Stato, 2000, II, p.
94, CP, 2000, p. 151 con nota di E. P. Fiorino, Osservazioni, cit., e in Riv. polizia, 2000, p. 31: “è
certamente esatto che lo Stato ha un dominio eminente sul sottosuolo archeologico… ma è altresì vero che la legge
prende atto… della presenza di beni culturali non solo in mano ad cd soggetti di collaborazione… ma anche a
qualsiasi titolo in mano dei privati… Se dalle disposizioni in materia che accanto alla appartenenza allo Stato
delle cose di antichità e d’arte ritrovate, prevedono un possesso privato di tali cose, si dovesse ricavare la clausola
implicita che per i beni archeologici la proprietà privata è riconosciuta come tale solo se provata, e nella generalità
dei casi di proprietà diffusa occorrerebbe provare che risale ad epoca anteriore al 1909, il sistema violerebbe l’art.
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