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LA TUTELA PENALE DEL PATRIMONIO CULTURALE INVISIBILE (O INCOGNITO)
Il codice penale parimenti sanziona in forma anticipata la condotta di
dispersione del patrimonio culturale incognito con una contravvenzione di
nuovo conio, prevista dall’art. 707-bis c.p. in cui si punisce chi è colto in possesso
di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione
dei metalli, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, all’interno di aree e
parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito
atto dell’amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori
sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico secon-
do quanto previsto dalla legge». Al pari dell’art. 707 c.p. si tratta di un reato di
sospetto e trova fondamento sul fatto che le ricerche archeologiche di solito
sono effettuate mediante strumenti atti a rilevare metalli o a sondare il terreno.
b. Il patrimonio “archeologico” incognito oggetto di illecito impossessamento
La disposizione che in modo maggiormente efficace punisce condotte di
illecito prelevamento di oggetti di interesse artistico, storico, ecc. dal sottosuo-
lo o dai fondali marini, di proprietà statale ex art. 91 CBC, con conseguente
dispersione, è l’art. 518-bis c.p., in cui si prevede, accanto al vero e proprio furto
di beni culturali mobili altrui, l’impossessamento di “beni culturali appartenenti
allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini”; la sanzione
base (reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500) è ele-
vata se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo
comma dell’articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in
quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia
ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge (è prevista infatti la reclu-
sione da quattro a dieci anni e nella multa da euro 927 a euro 2.000).
Finalmente si equipara il trattamento sanzionatorio del furto di beni cul-
turali al regime del furto ordinario, ma restano disparità processuali e nel regime
di procedibilità: il furto ordinario è soggetto alla citazione diretta a giudizio,
mentre l’accusa per il furto di beni culturali deve essere vagliata durante l’udien-
za preliminare; il furto ordinario semplice è soggetto alla condizione della que-
rela mentre il furto archeologico è perseguibile d’ufficio; ogni volta che la legge
richiama, ai fini processuali, l’art. 624 c.p. non per questo opera il rinvio anche
al furto di beni culturali.
Una potenziale applicazione al patrimonio culturale incognito archeolo-
gico può rinvenirsi nell’art. 518-ter c.p. (Appropriazione indebita di beni cul-
turali), laddove il soggetto attivo potrebbe individuarsi nel concessionario di
ricerca così come l’autore di scoperta fortuita e ogni detentore di cose sco-
perte fortuitamente che si approprino degli oggetti rinvenuti e denunciati.
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