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LA TUTELA PENALE DEL PATRIMONIO CULTURALE INVISIBILE (O INCOGNITO)




               3.  L’individuazione del patrimonio culturale “invisibile” (o incognito)
                    Entrando  in  medias  res,  al  fine  evitare  equivoci,  è  opportuno  fin  d’ora
               distinguere  il  patrimonio  culturale  “invisibile”  da  categorie  analoghe,  con  le
               quali potrebbe confondersi. Prima di tutto esso non si identifica con il patrimo-
               nio culturale immateriale, a cui pertengono linguaggio, musiche, canti, tradizio-
               ni, riti, feste tradizionali, spettacoli, fiabe tradizionali, cerimonie, proverbi, cibi
               del territorio ecc.  Benché nelle “cose d’arte” la disciplina giuridico-patrimo-
                                (10)
               niale (statale, regionale, comunale, privata) conviva con una forte componente
               immateriale-spirituale e benché quest’ultima sia così da rilevante da sostanziare
               il valore storico, artistico ecc., che funge da base giustificativa della tutela ,
                                                                                         (11)
               anche il patrimonio culturale invisibile consiste in res qui tangi possunt.
                    Ciò vale sia per le “cose” non ancora conosciute e tuttavia scoperte for-
               tuitamente o a seguito di ricerche (art. 91, 10 CBC), sia per le “cose”, non costi-
               tuenti beni culturali, “a chiunque appartenenti che presentino interesse culturale,
               siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta
               anni” o degli “archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che pre-
               sentino interesse culturale” (art. 65 CBC). Benché la scelta tradizionale di anco-
               rare  il  patrimonio  culturale  a  oggetti  o  gruppi  di  oggetti  aventi  consistenza
               materiale abbia trovato timide aperture , non si può non prescindere dal dato
                                                     (12)
               positivo, che è univoco, come si è visto (perfino la nozione residuale di cui
               all’art. 2 comma 2 CBC fa riferimento a “cose”).
                    D’altra parte, sul versante penalistico, ben difficilmente si potrebbe imma-
               ginare una repressione di condotte incidenti su beni dotati di valore culturale
               ma non dotati di corporeità. Né sembra che un mutamento di avviso possa
               derivare  dal  fatto  che  la  recente  legge  9  marzo  2022,  n.  22  nel  traslare  nel
               Codice Rocco gran parte delle disposizioni penali ha omesso sia di delineare
               una definizione del bene culturale “agli effetti penali” , sia di richiamare in
                                                                     (13)

               (10)  G. Severini, Artt. 1, 2, in AA.VV., Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M. A. Sandulli,
                    Giuffrè, Milano, 2006, p. 24.
               (11)  Sul punto, V. Cerulli Irelli, Beni culturali, diritti collettivi e proprietà pubblica, in AA.VV., Scritti in
                    onore di M. S. Giannini, Giuffrè, Milano, 1988, I, pp. 140 ss; P. Ferri, Beni culturali e ambientali
                    nel diritto amministrativo, in Dig. Disc. Pubb., II, UTET, Torino, 1987, p. 218 in cui si afferma
                    che l’identità dei beni culturali è connessa “ad un valore ideale che risulta profondamente
                    compenetrato nell’elemento materiale”.
               (12)  Sulle potenzialità insite nell’art. 148, comma 1, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, al fine di esten-
                    dere le categorie di beni culturali, M. Ainis, M. Fiorillo, I beni culturali, in AA.VV., Trattato di
                    diritto amministrativo, a cura di Cassese, II, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 1067 ss.
               (13)  Sul punto già G. De Marzo, La nuova disciplina sanzionatoria dei beni culturali, in Foro it., 2022, 4,
                    c. 126; C. Iagnemma, I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale
                    ricondotta alla deterrenza punitiva, in Arch. pen., 2022, I, p. 7; A. Natalini, Riforma ipertrofica e casi-
                    stica senza una norma definitoria, in Guida al diritto, 2022, n. 13, p. 28.

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