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LA TUTELA PENALE DEL PATRIMONIO CULTURALE INVISIBILE (O INCOGNITO)




               comunque già costituiscono “patrimonio culturale oggettivo” ai sensi degli artt.
               10, comma 1 e 91, CBC, comprende anche beni di proprietà privata, caratteriz-
               zati da interesse artistico, storico, ecc., prima della dichiarazione di interesse par-
               ticolarmente importante, di cui all’art. 13 Cost., la cui libera circolazione giuridi-
               ca nazionale e internazionale è limitata. Fin da adesso infatti è opportuno richia-
               mare l’art. 518-undecies c.p., in tema di uscita o esportazione illecite, che riproduce
               con modifiche analoghe disposizioni della legge Bottai del 1939 (art. 66, modi-
               ficato dalla legge n. 88 del 1998), del testo unico del 1999 (art. 123) e del Codice
               dei beni culturali (art. 174) laddove si individua l’oggetto materiale della condotta
               non soltanto nei beni culturali ma anche nelle “cose di interesse artistico, storico,
               archeologico,  etnoantropologico,  bibliografico,  documentale  o  archivistico”  e
               altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui
               beni culturali, così da rendere palese che accanto ai veri e propri beni culturali la
               legge presta attenzione anche ad altre cose munite di valore culturale.
                    Dunque il patrimonio culturale Invisibile per un verso è una componente
               del patrimonio culturale oggettivo, per altro verso include beni che non sono
               ascrivibili a quella categoria.


               4.  Le categorie del patrimonio culturale “invisibile” o incognito e la tute-
                  la penale
                    Ragionando  a  contrario,  ossia  escludendo  tutti  gli  oggetti  censiti  che
               assurgono al rango di beni culturali ope legis o in base alla legge (art. 10, 11
               CBC) e tutte le cose non ancora dichiarate beni culturali “che presentino inte-
               resse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risal-
               ga ad oltre settanta anni” nonché “archivi e singoli documenti, appartenenti
               a privati, che presentino interesse culturale” (art. 65 CBC), e tenendo in con-
               siderazione anche i reperti archeologici ancora non rinvenuti, rispetto ai quali
               è previsto il monopolio statale di ricerca (art. 88 ss. CBC), si dovranno inclu-
               dere nel patrimonio culturale incognito o invisibile, a prescindere dall’appar-
               tenenza,  pubblica  o  privata,  sia  i  veri  e  propri  beni  “culturali”,  ritrovati  a
               seguito  di  scoperte  o  ricerche  e  sottratti  al  diritto  dominicale  dello  Stato,
               come tali non censiti (art. 10 comma 1, 91 CBC), sia gli oggetti di valore
               archeologico che attendono di essere scoperti, sia le cose di proprietà privata
               che presentino interesse culturale soggette ai limiti di alienazione e esporta-
               zione, come tali anch’esse ignote ai più.
                    In particolare, alla luce delle disposizioni penali, il patrimonio culturale
               invisibile o incognito è costituito:


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