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DOTTRINA
modo esplicito il Codice Urbani, con riguardo alla nozione di “bene cultura-
le” . Al di là di facili suggestioni, si ritiene che il codice del 2004 continui a
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costituire la fonte pressoché unica ai fini della definizione di “bene cultu-
(15)
rale” anche agli effetti penali, non soltanto perché, diversamente opinando,
coesisterebbe nel sistema giuridico italiano una duplice tipologia di bene cul-
turale: una, normativa, contenuta nel codice Urbani ai fini amministrativi, e
un’altra, extranormativa, di fatto rimessa all’interprete, agli effetti penali ,
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ma anche perché mai, durante il dibattito parlamentare, si è ipotizzato che i
beni culturali tutelati dalla legge in via di approvazione potessero distinguersi
dai beni culturali regolamentati dal Codice del 2004 (peraltro, anche quando
si è accennata una definizione di “patrimonio culturale” si è richiamato
espressamente il Codice Urbani ). La conclusione, quindi, è che agli effetti
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penali, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 22 del 2022, continuano ad
essere “beni culturali” esclusivamente gli oggetti elencati dagli artt. 10 ss. CBC
e restano “beni paesaggistici” esclusivamente i beni di cui all’art. 134 CBC.
Il patrimonio culturale “invisibile” non si identifica - almeno in toto - con il
patrimonio culturale oggettivo o reale, costituito dai beni di interesse artistico,
storico, archeologico di proprietà pubblica o di proprietà di associazioni private
senza fine di lucro, la cui natura “culturale” deriva, almeno dal 1939, dalle carat-
teristiche delle cose (art. 10 comma 1, 11, 91 CBC), o dall’inserimento in raccol-
te, musei, ecc. (art. 10 comma 2 CBC), sulla base di un giudizio compiuto diret-
tamente dalla legge (salva la verifica negativa dell’art. 12 CBC), senza che occorra
un provvedimento amministrativo discrezionale ricognitivo del valore storico,
artistico, ecc. Infatti, il patrimonio culturale invisibile o incognito, oltre a inclu-
dere i reperti archeologici ancora nascosti nel sottosuolo e nei fondali marini, che
(14) Fatta eccezione per l’art. 5 comma 2, con cui si abrogano gli artt. 170, 173, 174, 176, 177,
178 e 179 CBC e per l’art. 518-undecies c.p., in tema di uscita o esportazione illecite, laddove
si individua l’oggetto materiale della condotta - tra l’altro - nelle “cose oggetto di specifiche
disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali”.
(15) La disciplina complementare riguarda in primis i cosiddetti beni culturali extra-codicistici,
qualificati come tali dalla legislazione regionale (sul punto Corte costituzionale, 26 marzo
2003, n. 94, in Foro it, 2003, I, c. 1308) e i beni culturali disciplinati dalla legge 7 marzo 2001,
n. 78, recante Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.
(16) Sul punto, ancor prima dell’entrata in vigore della legge n. 22 del 2022, C. Sotis, La tutela penale dei
beni culturali mobili, Osservazioni in prospettiva de iure condendo, in AA.VV., Circolazione dei beni culturali
mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale, Giuffrè, Milano, 2015, p. 134.
(17) Intervento dell’on. Dori (M5S), del 15 ottobre 2018 in https://www.camera.it/leg18.: “Cosa si
intende con patrimonio culturale? Il codice dei beni culturali - decreto legislativo n. 42 del 2004 - all’articolo
2 afferma che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni culturali
le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico
e bibliografico. Rientrano, inoltre, nel concetto di beni culturali le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie, gli
archivi e le raccolte librarie delle biblioteche. Sono, invece, beni paesaggistici, tra gli altri, gli immobili e le aree
costituenti espressioni di valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio”.
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