Page 64 - Rassegna 2023-2
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DOTTRINA




             SOMMARIO 1. Premessa. - 2. Il patrimonio culturale “invisibile” (o incognito), in quanto non
                       parva pars del patrimonio storico e artistico della Nazione. - 3. L’individuazione
                       del patrimonio culturale “invisibile” (o incognito). - 4. Le categorie del patri-
                       monio culturale “invisibile” o incognito e la tutela penale. - 5. Conclusioni.


             1.  Premessa
                  Il patrimonio culturale “invisibile” (o “incognito” ) consiste nel comples-
                                                                 (2)
             so degli oggetti “testimonianza materiale avente valore di civiltà”  che, in quan-
                                                                          (3)
             to non censiti, sono attualmente sottratti allo studio degli esperti e alla fruizione
             collettiva. Qualora in alcuni casi non possano definirsi beni culturali in senso
             stretto, essi sono sottoposti a un regime vincolistico, strumentale alla conoscen-
             za ed eventualmente all’inserimento nel patrimonio culturale “cognito”, secon-
             do le modalità previste dal d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del
             paesaggio, d’ora in poi CBC) e costituiscono l’oggetto materiale di condotte
             penalmente rilevanti.


             2.  Il patrimonio culturale “invisibile” (o incognito), in quanto non parva pars
               del patrimonio storico e artistico della Nazione
                  Al fine di individuare con esattezza i “beni culturali invisibili” occorre par-
             tire da un dato che non appare evidente: il patrimonio culturale invisibile, ben-
             ché composto da beni non ancora noti, ovvero non ancora attinti da vincoli
             ministeriali,  fa  parte  a  pieno  titolo  del  “patrimonio  storico  e  artistico  della
             Nazione” di cui all’art. 9 Cost. e ciò giustifica sia il regime vincolistico sia la
             repressione penale.
                  In primis, il patrimonio storico e artistico della Nazione, nell’accezione dei
             padri costituenti, è meritevole di tutela in tutta Italia (sottosuolo e fondali marini
             compresi), come si desume dal significato totalizzante, onnicomprensivo, del
             sostantivo “Nazione”, quale si rinviene anche negli artt. 16, 67, 87, 117m, 120
             della Carta costituzionale , secondo un significato elaborato per la prima volta
                                     (4)

             (2)   Espressione di G. Pioletti, Patrimonio storico e artistico nazionale (reati contro il), in EdD, Giuffrè,
                  Milano, 1982, XXXII, p. 393.
             (3)   Definizione di “bene culturale” contenuta per la prima volta nella Dichiarazione della “Prima
                  commissione di indagine per la tutela per la valorizzazione delle cose d’interesse storico, archeo-
                  logico, artistico e del paesaggio” (Commissione Franceschini) istituita con la legge 26 aprile 1964,
                  n. 310, pubblicata in Riv. trim. dir. pubbl. 1966, pp. 119 ss. La definizione è stata recepita nell’art.
                  2, comma 2, CBC nella parte in cui, nell’individuare i beni culturali, fa riferimento a “altre cose
                  individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.
             (4)   S. Settis, Paesaggio Costituzione Cemento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile, Einaudi,
                  Torino, 2010, p. 58.

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