Page 61 - Rassegna 2023-2
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IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
                             LA FORZA ESPANSIVA DELLE CONFISCHE DI SPROPORZIONE




               CEDU - per l’operatività dell’art. 117 quale norma interposta - che riguarda
               la libertà di circolazione, per quanto attiene le misure di prevenzione perso-
               nali, nonché l’art. 42 della Costituzione sulla tutela del diritto di proprietà,
               nonché,  con  il  medesimo  meccanismo  di  recepimento,  anche  l’art.  1  del
               Protocollo n. 1 della CEDU, per quanto riguarda le misure patrimoniali del
               sequestro e della confisca.
                    Si ricava da tali approdi una chiara actio finium regundorum tra reati e misure
               di prevenzione, tale per cui i primi e i loro presupposti appartengono al diritto
               penale e seguono anche le norme costituzionali previste per tale materia, men-
               tre le misure di prevenzione sono fuori dal perimetro e dall’ambito di applica-
               zione del diritto penale, oscillando tra la tesi originaria del diritto di polizia e,
               quindi, del diritto amministrativo e quella, più moderna, di origine anglosasso-
               ne, del diritto civile. Emerge in definitiva una natura, in fondo, ibrida delle
               misure di prevenzione ed in particolare della confisca di prevenzione, posta
               evidentemente  “ai  confini”  tra  diritto  amministrativo,  diritto  civile  e  diritto
               penale.
                    Eppure una soluzione sul problema della natura giuridica di una sanzione
               esiste ed è ricavabile dai criteri Engel, stabiliti dalla Corte Europea dei diritti
                                                            (80)
               dell’uomo, che ormai costituiscono ius receptum .
                    La sentenza, partendo dal presupposto che la definizione legislativa utiliz-
               zata non può dirsi vincolante per l’interprete, giacché devono essere utilizzati,
               gli ulteriori criteri di carattere sostanziale, alternativi e non cumulativi tra loro.
               elabora tre criteri, ovverosia la qualifica formale dell’illecito, la funzione dell’il-
               lecito e della relativa sanzione e il grado di severità della sanzione. Tali criteri
               servono per evitare la c.d. truffa delle etichette e per individuare a livello sostan-
               ziale la materia penale.
                    Nell’odierno campo di analisi, ne consegue che la qualifica formale, a livel-
               lo amministrativo o civile, non può certo dirsi vincolante per l’interprete; quan-
               to alla funzione, in particolare di carattere patrimoniale, è evidente il suo pre-
               ventivo  e  non  già  “punitivo”,  ma  ciò  non  costituisce  un  argomento  tale  da
               escludere la loro natura eventualmente penale. Infatti, la stessa pena svolge nel
               nostro sistema sia funzione di prevenzione generale, che di prevenzione specia-
               le; essendo oramai superata l’ottica meramente retributiva, la pena ricava la sua
               legittimità dalla capacità di diminuire il numero dei reati e di reintegrare il reo
               nel contesto sociale.

               (80)  Corte EDU, 23 novembre 1976, Engel c. Paesi Bassi, 5100/71: in argomento Mazzacuva, Le
                    pene nascoste - Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico, cit.; analoga-
                    mente, Corte EDU, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine c. Russia [GC], 14939/03.

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