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DOTTRINA




                  La reazione della giurisprudenza italiana è stata, in effetti, altalenante.
                  In sede di merito, Corte di Appello di Napoli e Tribunale di Udine, nel
             2017, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, mediante il mec-
             canismo della norma interposta di cui all’art. 117 Cost.
                  Il Tribunale di Milano e quello di Palermo hanno ritenuto la questione
             manifestamente  infondata  ed  hanno  preferito  risolvere  il  problema  a  livello
             interpretativo.
                  La Corte di Cassazione (77)  ha ritenuto non manifestamente infondata la
             questione dell’art. 75, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, nella parte
             in  cui  sanziona  penalmente  la  violazione  degli  obblighi  cassati  dalla  CEDU,
             connessi alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, in riferi-
             mento agli artt. 25 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 ed
             all’art. 2 del Protocollo n. 4 della CEDU.
                  Significative, a chiusura, le sentenze n. 24 e 25 del 2019 della Corte costi-
             tuzionale, intervenute dopo un lungo periodo, e forse meditazione, dalla De
             Tommaso, del febbraio 2017 .
                                        (78)
                  Con la prima, il legislatore costituente si trova ad affrontare la questione
             tipica delle misure di prevenzione, analizzando gli incisi “abitualmente dediti a
             traffici delittuosi” e “che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di
             attività delittuose”.
                  La Corte costituzionale assume due visioni interpretative del tutto distinte;
             infatti, sull’inciso “che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di
             attività delittuose”, non ritiene quest’ultimo in contrasto con la Carta costitu-
             zionale, facendo operare il rimedio della cosiddetta “tassativizzazione”, riotte-
             nendo possibile individuare in chiave interpretativa l’indizio e, a seguire, la peri-
             colosità sociale in rapporto a ricavi di attività delittuose che, nel caso concreto,
                                          (79)
             ben possono essere individuati .
                  Diversa  la  conclusione  raggiunta  in  relazione  all’altro  requisito,  quale
             l’essere “abitualmente dediti a traffici delittuosi”, perché qui diventa proble-
             matico individuare tali traffici delittuosi, se non con riferimento esclusivo alle
             caratteristiche del caso concreto ed è per questa ragione che la Corte costitu-
             zionale ritiene giustamente tale inciso affetto da “radicale imprecisione”, rite-
             nendo violati l’art. 13 della Costituzione e l’art. 2 del Protocollo n. 4 della

             (77)  Cass., Sez. Seconda, 25 ottobre - 26 ottobre 2017.
             (78)  Stefano Finocchiaro, Due pronunce della Corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure di
                  prevenzione a seguito della sentenza De Tommaso della Corte EDU, www.penalecontemporaneo.it.
             (79)  Vincenzo Maiello, La prevenzione ante delictum da pericolosità generica al bivio tra legalità costituzionale
                  e interpretazione tassativizzante, in Giur. cost., 2019, 1, 332 ss.

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