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DOTTRINA
La reazione della giurisprudenza italiana è stata, in effetti, altalenante.
In sede di merito, Corte di Appello di Napoli e Tribunale di Udine, nel
2017, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, mediante il mec-
canismo della norma interposta di cui all’art. 117 Cost.
Il Tribunale di Milano e quello di Palermo hanno ritenuto la questione
manifestamente infondata ed hanno preferito risolvere il problema a livello
interpretativo.
La Corte di Cassazione (77) ha ritenuto non manifestamente infondata la
questione dell’art. 75, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, nella parte
in cui sanziona penalmente la violazione degli obblighi cassati dalla CEDU,
connessi alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, in riferi-
mento agli artt. 25 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 ed
all’art. 2 del Protocollo n. 4 della CEDU.
Significative, a chiusura, le sentenze n. 24 e 25 del 2019 della Corte costi-
tuzionale, intervenute dopo un lungo periodo, e forse meditazione, dalla De
Tommaso, del febbraio 2017 .
(78)
Con la prima, il legislatore costituente si trova ad affrontare la questione
tipica delle misure di prevenzione, analizzando gli incisi “abitualmente dediti a
traffici delittuosi” e “che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di
attività delittuose”.
La Corte costituzionale assume due visioni interpretative del tutto distinte;
infatti, sull’inciso “che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di
attività delittuose”, non ritiene quest’ultimo in contrasto con la Carta costitu-
zionale, facendo operare il rimedio della cosiddetta “tassativizzazione”, riotte-
nendo possibile individuare in chiave interpretativa l’indizio e, a seguire, la peri-
colosità sociale in rapporto a ricavi di attività delittuose che, nel caso concreto,
(79)
ben possono essere individuati .
Diversa la conclusione raggiunta in relazione all’altro requisito, quale
l’essere “abitualmente dediti a traffici delittuosi”, perché qui diventa proble-
matico individuare tali traffici delittuosi, se non con riferimento esclusivo alle
caratteristiche del caso concreto ed è per questa ragione che la Corte costitu-
zionale ritiene giustamente tale inciso affetto da “radicale imprecisione”, rite-
nendo violati l’art. 13 della Costituzione e l’art. 2 del Protocollo n. 4 della
(77) Cass., Sez. Seconda, 25 ottobre - 26 ottobre 2017.
(78) Stefano Finocchiaro, Due pronunce della Corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure di
prevenzione a seguito della sentenza De Tommaso della Corte EDU, www.penalecontemporaneo.it.
(79) Vincenzo Maiello, La prevenzione ante delictum da pericolosità generica al bivio tra legalità costituzionale
e interpretazione tassativizzante, in Giur. cost., 2019, 1, 332 ss.
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