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IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
LA FORZA ESPANSIVA DELLE CONFISCHE DI SPROPORZIONE
Nella definizione della provenienza illecita rilevante ai fini dell’applicazione
della confisca di prevenzione, il concetto di “frutto” di attività illecite si riferisce
alle utilità economiche direttamente conseguite per effetto della realizzazione
della condotta illecita, mentre nella nozione di “reimpiego” vengono fatti rien-
trare i beni che presentano una correlazione indiretta con la condotta crimino-
sa, come, ad esempio, l’impiego in attività imprenditoriali dei vantaggi econo-
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mici che ne derivano .
Le definizioni di “frutto” e “reimpiego” utilizzata dal Legislatore italiano
possono dirsi coincidenti con la nozione di provento di reato ricavabile dalla legi-
slazione internazionale e sovranazionale: sia il Regolamento UE/2018/1805, rela-
tivo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca,
sia la Direttiva 2014/42/UE fanno rifermento a “ogni vantaggio economico derivato,
direttamente o indirettamente, da reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente successivi rein-
vestimenti o trasformazioni di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile”.
La giurisprudenza è concorde nell’affermare che “In tema di misure di pre-
venzione patrimoniale [nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose], l’accertamento
dell’illecita provenienza dei beni ai fini dei provvedimenti di sequestro e confisca va compiuto
in relazione a ciascun bene suscettibile della misura e non all’intero patrimonio” .
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Nel caso in cui il patrimonio del proposto si componesse della sommato-
ria di proventi sia leciti che illeciti, la giurisprudenza osserva che “può essere dispo-
sta la confisca di tutto il patrimonio immobiliare e societario del proposto qualora l’apporto
di componenti lecite si sia risolto nel consolidamento e nell’espansione della sistematica e rei-
terata attività di riciclaggio e di reimpiego di preponderanti capitali illeciti sì da non essere
più scindibile la minoritaria quota lecita, stante il risultato sinergico dei capitali impiegati,
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determinante una loro inestricabile commistione e contaminazione” .
In relazione alla confiscabilità dell’azienda e dei beni ad essa afferenti, la
giurisprudenza è concorde nell’affermare che “la confisca dell’intera azienda, pertan-
to, è possibile soltanto nell’ipotesi in cui ci si trovi in presenza di una «impresa mafiosa»,
quando cioè vi sia totale sovrapposizione fra la compagine associativa e la consorteria crimi-
nale o, comunque, quando l’intera attività d’impresa sia «inquinata» dall’ingresso nelle casse
dell’azienda di risorse economiche provento di delitto, che abbiano determinato una contami-
nazione irreversibile dei meccanismi di accumulazione della ricchezza prodotta, di tal che
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risulti impossibile distinguere fra capitali illeciti e capitali leciti”
(64) La Confisca e il Sequestro di Prevenzione di Stefano Finocchiaro, https://www.penalecontempora-
neo.it/upload/8302-finocchiaro.confisca.sequestrodpc.2019.pdf.
(65) Cass. pen. Sez. Sesta Sent., 30 settembre 2008, n. 37166.
(66) Cass. pen. Sez. Sesta Sent., 6 dicembre 2019, n. 49750.
(67) Cass. Sez. Sesta, n. 39911 del 4 giugno 2014, Scuto, Rv. 261588.
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