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DOTTRINA




             4.3 I requisiti oggettivi
                  La confiscabilità del bene, così come definita dall’art. 24 del CAM, dipen-
             de dall’accertamento di tre requisiti oggettivi:
                  a)la disponibilità del bene;
                  b)il suo valore sproporzionato;
                  c)la sua provenienza illecita.
                  Preliminarmente si evidenzia che la giurisprudenza prevalente propende
             per l’alternatività degli ultimi due requisiti, ossia l’indizio della sproporzione
             sarebbe  da  solo  idoneo  a  giustificare  l’ablazione  e  non  sarebbe,  dunque,  un
                                                                        (50)
             mero “indizio di derivazione illecita bisognevole di ulteriore conferma” .
                  Il procedimento di prevenzione accoglie una nozione ampia di disponibilità,
             che mira a superare il dato formale della titolarità per dare, invece, preminente
             rilievo alla relazione di fatto che avvince i beni al proposto, il quale si comporta,
             rispetto a tali beni, uti dominus .
                                         (51)
                  Secondo giurisprudenza unanime, il concetto di disponibilità “comprende
             una gamma di ipotesi diversificate che possono andare dal diritto di proprietà vero e proprio
             a situazioni di intestazione fittizia ad un terzo soggetto, in virtù ad esempio di un contratto
             simulato o fiduciario, fino a situazioni di mero fatto basate su una posizione di mera sogge-
                                                                           (52)
             zione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti [del proposto]” .
                  L’art. 26 prevede due presunzioni semplici di fittizietà dei trasferimenti e
             delle intestazioni perfezionati nei due anni precedenti la proposta di misura di
             prevenzione: (comma 2, lett. a) la prima, anche a titolo oneroso, nei confronti
             dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente con-
             vivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto
             grado; mentre la seconda, a titolo gratuito o fiduciario, nei confronti di qualun-
             que soggetto. Le uniche due condizioni che la presunzione di intestazione fitti-
             zia pone per la persona convivente del proposto sono:
                  1)la stabilità della convivenza;
                  2)la riferibilità dell’atto dispositivo al biennio precedente alla proposta di
                                (53)
             misura patrimoniale .
                  Tale rapporto rileva significativamente quando “il terzo familiare convivente,
             che risulta formalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica” .
                                                                                    (54)
             (50)  Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 26 giugno 2014) 2 febbraio 2015, n. 4880, § 6 dei considerata.
             (51)  F. Basile, Manuale delle misure di prevenzione - profili sostanziali, seconda edizione, pag. 174.
             (52)  Cass. pen. Sez. Quinta, 17 marzo 2000, n. 1520.
             (53)  Cfr. Cass. pen. Sez. Quinta Sent., 6 luglio 2017, n. 32994 (rv. 270598).
             (54)  Sez. Sesta, n. 14600 del 16 febbraio 2021, Sola, Rv. 281611; Sez. Sesta, n. 43446 del 15 giugno
                  2017, Cristodaro, Rv. 271222; Sez. Sesta, n. 45110 del 19 luglio 2017, Ieni, Rv. 271382; Sez.
                  Prima, n. 17743 del 7 marzo 2014, Rienzi, Rv. 259608.

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