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IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
LA FORZA ESPANSIVA DELLE CONFISCHE DI SPROPORZIONE
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a preventive and/or compensatory nature» . Affermandone la conformità ai principi
di legalità e proporzionalità richiesta dall’art. 1 Prot. Add. Cedu posto a tutela
della proprietà privata, sancisce, in definitiva, che la confisca di prevenzione
costituisce “an effective and necessary weapon in the combat against this cancer […] pro-
porzionate to the aim pursued” .
(31)
4.2 Il requisito soggettivo
L’articolo 18 del CAM prevede la possibilità di applicare le misure di pre-
venzione reali in maniera disgiunta rispetto a quelle personali ; la previsione
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comporta che l’unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell’applicazione della
confisca - e del prodromico sequestro - è l’inquadramento del proposto in una
delle fattispecie di pericolosità.
La norma continua prevedendo che la misura patrimoniale è applicabile
“indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al
momento della richiesta della misura di prevenzione” e “anche in caso di morte del soggetto
proposto per la loro applicazione”.
Ne discende il principio secondo cui l’“attualità” della pericolosità è richiesta
per l’applicazione della misura di prevenzione personale mentre per la misura di prevenzione
patrimoniale ci si deve riferire al periodo (storico) in cui la pericolosità si sia manifesta-
ta” , e ciò perché, nel richiedere e applicare la misura di prevenzione patrimo-
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niale, la pericolosità del soggetto non rileva in quanto tale ed attuale, ma perché
“si trasferisce alla res per via della sua illecita acquisizione da parte di un soggetto social-
mente pericoloso, in quanto rientrante in una delle categorie previste dalla normativa di settore,
e ad essa inerisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile” .
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Il procedimento di prevenzione vede un giudizio di pericolosità che nelle
sue componenti logiche va scisso in due fasi. La prima di esse è di tipo consta-
tativo ed è finalizzata ad evidenziare quei dati cognitivi sulla base dei quali è
possibile verificare se il proposto, in passato, abbia posto in essere una condotta
contraria alle ordinarie regole di convivenza sociale. La seconda fase è di tipo
prognostico ed è finalizzata, basandosi sui risultati della prima, a qualificare
come probabile la ripetizione di condotte antisociali inquadrabili nelle categorie
criminologiche previste dalla Legge di riferimento .
(35)
(30) C. eur., 12 maggio 2015, Gogitidze c. Georgia.
(31) Fabio Basile, Manuale delle misure di prevenzione - profili sostanziali, pp. 206 - 207.
(32) Articolo 18 d.lgs. n. 159/2011.
(33) Corte Cass. pen., Sez. Seconda, n. 11846/2018.
(34) Cass. Pen., Sezioni Unite, 26 giugno 2014, n. 488.
(35) Cfr. Cass. pen., sez. Prima, 11 febbraio 2014, n. 23641.
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