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IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
                             LA FORZA ESPANSIVA DELLE CONFISCHE DI SPROPORZIONE




                                                  (30)
               a preventive and/or compensatory nature» . Affermandone la conformità ai principi
               di legalità e proporzionalità richiesta dall’art. 1 Prot. Add. Cedu posto a tutela
               della proprietà privata, sancisce, in definitiva, che la confisca di prevenzione
               costituisce “an effective and necessary weapon in the combat against this cancer […] pro-
               porzionate to the aim pursued” .
                                         (31)

               4.2 Il requisito soggettivo
                    L’articolo 18 del CAM prevede la possibilità di applicare le misure di pre-
               venzione reali in maniera disgiunta rispetto a quelle personali ; la previsione
                                                                            (32)
               comporta che l’unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell’applicazione della
               confisca - e del prodromico sequestro - è l’inquadramento del proposto in una
               delle fattispecie di pericolosità.
                    La norma continua prevedendo che la misura patrimoniale è applicabile
               “indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al
               momento della richiesta della misura di prevenzione” e “anche in caso di morte del soggetto
               proposto per la loro applicazione”.
                    Ne discende il principio secondo cui l’“attualità” della pericolosità è richiesta
               per l’applicazione della misura di prevenzione personale mentre per la misura di prevenzione
               patrimoniale ci si deve riferire al periodo (storico) in cui la pericolosità si sia manifesta-
               ta” , e ciò perché, nel richiedere e applicare la misura di prevenzione patrimo-
                  (33)
               niale, la pericolosità del soggetto non rileva in quanto tale ed attuale, ma perché
               “si trasferisce alla res per via della sua illecita acquisizione da parte di un soggetto social-
               mente pericoloso, in quanto rientrante in una delle categorie previste dalla normativa di settore,
               e ad essa inerisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile” .
                                                                        (34)
                    Il procedimento di prevenzione vede un giudizio di pericolosità che nelle
               sue componenti logiche va scisso in due fasi. La prima di esse è di tipo consta-
               tativo ed è finalizzata ad evidenziare quei dati cognitivi sulla base dei quali è
               possibile verificare se il proposto, in passato, abbia posto in essere una condotta
               contraria alle ordinarie regole di convivenza sociale. La seconda fase è di tipo
               prognostico  ed  è  finalizzata,  basandosi  sui  risultati  della  prima,  a  qualificare
               come probabile la ripetizione di condotte antisociali inquadrabili nelle categorie
               criminologiche previste dalla Legge di riferimento .
                                                                (35)
               (30)  C. eur., 12 maggio 2015, Gogitidze c. Georgia.
               (31)  Fabio Basile, Manuale delle misure di prevenzione - profili sostanziali, pp. 206 - 207.
               (32)  Articolo 18 d.lgs. n. 159/2011.
               (33)  Corte Cass. pen., Sez. Seconda, n. 11846/2018.
               (34)  Cass. Pen., Sezioni Unite, 26 giugno 2014, n. 488.
               (35)  Cfr. Cass. pen., sez. Prima, 11 febbraio 2014, n. 23641.

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