Page 45 - Rassegna 2023-2
P. 45

IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
                             LA FORZA ESPANSIVA DELLE CONFISCHE DI SPROPORZIONE




               4.  La confisca di prevenzione
                    La  confisca  di  prevenzione,  oggi  collocata  nel  titolo  II  del  libro  I  del
               CAM, approda nel nostro ordinamento nel 1982 col fine di acquisire allo Stato
               i beni illeciti, che su base indiziaria, si ritenesse fossero nella disponibilità dei
               mafiosi. Lo strumento ebbe da subito risultati positivi tanto che il Legislatore è
               stato indotto, negli anni, ad estenderne il portato nei confronti di una sempre
               più ampia platea di indiziati della commissione di gravi delitti e di ogni forma
               di pericolosità. Più in generale, il sistema delle misure di prevenzione è caratte-
               rizzato da una pluralità di strumenti, applicabili nei confronti di persone e patri-
               moni, che hanno come scopo quello di evitare che la persona pericolosa possa
               continuare ad essere tale in futuro. A differenza che nel processo penale - il cui
               fine è la “verifica di un determinato fatto-reato” - l’oggetto del procedimento
               di prevenzione si fonda su una “complessiva notazione di pericolosità espressa mediante
               condotte che non necessariamente costituiscono reato” .
                                                           (25)
                    Nelle misure di prevenzione patrimoniali, tale connotazione di pericolosi-
               tà diviene immanente alla res, in forza della sua illegittima acquisizione da parte
               di un soggetto socialmente pericoloso, riverberandosi tale condizione eo ipso sul
               bene acquistato .
                              (26)
                    Pienamente  giurisdizionalizzata  e  giurisprudenzialmente  armonizzata
               all’interno dell’ordinamento nazionale ed internazionale, la confisca di preven-
               zione, grazie al giudizio di pericolosità che prescinde dalla condanna, al caratte-
               re indiziario della provenienza illecita dei beni e all’agilità, quindi, che ne carat-
               terizza procedimento di applicazione, è oggi uno degli strumenti più ampia-
               mente utilizzati nell’azione di sottrazione dei beni illeciti alla criminalità e di
               recupero alla collettività, formalmente e sostanzialmente unico e all’avanguardia
               sul panorama mondiale.

               4.1 La natura giuridica
                    Dal punto di vista teleologico, nonostante sia innegabile la loro dimensio-
               ne afflittiva, le misure di prevenzione nulla hanno a che fare con la punizione
               di fatti, anche di natura di penale, compiuti in passato dal proponendo.
                    Nell’esprimersi  riguardo  la  confisca  di  prevenzione  la  Corte
               Costituzionale, escludendone la natura sanzionatoria, sostiene le finalità pre-
               ventiva e ripristinatoria della misura di prevenzione patrimoniale, osservando
               che lo scopo di tale misura non è quello “di punire la persona per la propria condotta
               (...) bensì, più semplicemente, quello di far venire meno il rapporto di fatto del soggetto con il

               (25)  Corte cost. n. 106/2015.
               (26)  Cass., Sez. U., 26 giugno 2014, Spinelli e altri, cit.

                                                                                         43
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50