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IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
LA FORZA ESPANSIVA DELLE CONFISCHE DI SPROPORZIONE
4. La confisca di prevenzione
La confisca di prevenzione, oggi collocata nel titolo II del libro I del
CAM, approda nel nostro ordinamento nel 1982 col fine di acquisire allo Stato
i beni illeciti, che su base indiziaria, si ritenesse fossero nella disponibilità dei
mafiosi. Lo strumento ebbe da subito risultati positivi tanto che il Legislatore è
stato indotto, negli anni, ad estenderne il portato nei confronti di una sempre
più ampia platea di indiziati della commissione di gravi delitti e di ogni forma
di pericolosità. Più in generale, il sistema delle misure di prevenzione è caratte-
rizzato da una pluralità di strumenti, applicabili nei confronti di persone e patri-
moni, che hanno come scopo quello di evitare che la persona pericolosa possa
continuare ad essere tale in futuro. A differenza che nel processo penale - il cui
fine è la “verifica di un determinato fatto-reato” - l’oggetto del procedimento
di prevenzione si fonda su una “complessiva notazione di pericolosità espressa mediante
condotte che non necessariamente costituiscono reato” .
(25)
Nelle misure di prevenzione patrimoniali, tale connotazione di pericolosi-
tà diviene immanente alla res, in forza della sua illegittima acquisizione da parte
di un soggetto socialmente pericoloso, riverberandosi tale condizione eo ipso sul
bene acquistato .
(26)
Pienamente giurisdizionalizzata e giurisprudenzialmente armonizzata
all’interno dell’ordinamento nazionale ed internazionale, la confisca di preven-
zione, grazie al giudizio di pericolosità che prescinde dalla condanna, al caratte-
re indiziario della provenienza illecita dei beni e all’agilità, quindi, che ne carat-
terizza procedimento di applicazione, è oggi uno degli strumenti più ampia-
mente utilizzati nell’azione di sottrazione dei beni illeciti alla criminalità e di
recupero alla collettività, formalmente e sostanzialmente unico e all’avanguardia
sul panorama mondiale.
4.1 La natura giuridica
Dal punto di vista teleologico, nonostante sia innegabile la loro dimensio-
ne afflittiva, le misure di prevenzione nulla hanno a che fare con la punizione
di fatti, anche di natura di penale, compiuti in passato dal proponendo.
Nell’esprimersi riguardo la confisca di prevenzione la Corte
Costituzionale, escludendone la natura sanzionatoria, sostiene le finalità pre-
ventiva e ripristinatoria della misura di prevenzione patrimoniale, osservando
che lo scopo di tale misura non è quello “di punire la persona per la propria condotta
(...) bensì, più semplicemente, quello di far venire meno il rapporto di fatto del soggetto con il
(25) Corte cost. n. 106/2015.
(26) Cass., Sez. U., 26 giugno 2014, Spinelli e altri, cit.
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