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IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
                             LA FORZA ESPANSIVA DELLE CONFISCHE DI SPROPORZIONE




                    Se l’accusa vacilla si presume l’innocenza.
                    L’unico elemento di contrasto attiene il tenore letterale della disciplina in
               esame, che è priva di ogni riferimento alla discrezionalità del giudice in questa
               valutazione. La norma richiede l’accertamento della sproporzione, non dell’in-
               tera condotta di vita o della personalità del soggetto, al fine di comprendere se
               delinque o meno in modo professionale. E non sembra affidarsi, in nessun pas-
               saggio, alla discrezionalità del giudicante.
                    Tale orientamento appare, invece, perfettamente in linea con la Direttiva
               Europea 2014/42/UE, la quale, sempre all’art. 5 , richiede al giudice di valutare
                                                             (20)
               tutte le circostanze del caso concreto, tra le quali la sproporzione. Quest’ultima
               è  ritenuta,  tra  l’altro,  non  l’elemento  autosufficiente,  ma  uno  degli  elementi,
               necessario ma non sufficiente, che possono fondare  il suo libero convinci-
                                                                   (21)
               mento, circa la riconducibilità dell’acquisto di quei beni ad attività criminose.
                    La sproporzione, dunque, non può essere l’unico parametro su cui fondare
               l’applicazione  della  confisca  allargata,  perché  altrimenti,  da  mero  indizio  tra
               tanti, assumerebbe rango di prova in virtù della sola condanna del soggetto, a
               prescindere da ogni altro elemento fattuale e processuale.

               3.2 I recenti approdi giurisprudenziali
                    Nel 2020 giunge all’esame delle Sezioni Unite della Cassazione penale una
               questione controversa tra le sezioni semplici, concernente appunto l’intervallo
               temporale di sproporzione della confisca allargata, in riferimento alle ipotesi di
               applicazione della misura ad opera del giudice dell’esecuzione.
                    L’orientamento maggioritario affermava che il limite temporale di riferi-
               mento debba essere sempre la pronuncia di condanna, ovvero che i beni di rife-
               rimento debbano essere soltanto quelli acquisiti fino alla pronuncia di condan-
               na, senza estendersi fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza:
               il  giudice  dell’esecuzione,  quindi,  deve  fermarsi  alla  pronuncia  di  condanna
               nell’esaminare la provenienza illecita o meno dei soli beni acquisiti entro tale
               limite temporale .
                               (22)
                    Altro  orientamento,  all’epoca  minoritario,  richiedeva,  invece,  di  avere
               riguardo al momento di irrevocabilità della sentenza di condanna per uno dei
               delitti di cui all’art. 240-bis c.p., in quanto unico momento di definitività dell’ac-
               certamento penalistico .
                                     (23)

               (20)  Cfr. supra nota n. 4.
               (21)  Cfr. A. M. Maugeri, Confisca “allargata”, op. cit.
               (22)  Cfr. tra tutte Cass. Pen. n. 22820/2019.
               (23)  Cfr. Cass. Pen. n. 35856/2019.

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