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IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
LA FORZA ESPANSIVA DELLE CONFISCHE DI SPROPORZIONE
Se l’accusa vacilla si presume l’innocenza.
L’unico elemento di contrasto attiene il tenore letterale della disciplina in
esame, che è priva di ogni riferimento alla discrezionalità del giudice in questa
valutazione. La norma richiede l’accertamento della sproporzione, non dell’in-
tera condotta di vita o della personalità del soggetto, al fine di comprendere se
delinque o meno in modo professionale. E non sembra affidarsi, in nessun pas-
saggio, alla discrezionalità del giudicante.
Tale orientamento appare, invece, perfettamente in linea con la Direttiva
Europea 2014/42/UE, la quale, sempre all’art. 5 , richiede al giudice di valutare
(20)
tutte le circostanze del caso concreto, tra le quali la sproporzione. Quest’ultima
è ritenuta, tra l’altro, non l’elemento autosufficiente, ma uno degli elementi,
necessario ma non sufficiente, che possono fondare il suo libero convinci-
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mento, circa la riconducibilità dell’acquisto di quei beni ad attività criminose.
La sproporzione, dunque, non può essere l’unico parametro su cui fondare
l’applicazione della confisca allargata, perché altrimenti, da mero indizio tra
tanti, assumerebbe rango di prova in virtù della sola condanna del soggetto, a
prescindere da ogni altro elemento fattuale e processuale.
3.2 I recenti approdi giurisprudenziali
Nel 2020 giunge all’esame delle Sezioni Unite della Cassazione penale una
questione controversa tra le sezioni semplici, concernente appunto l’intervallo
temporale di sproporzione della confisca allargata, in riferimento alle ipotesi di
applicazione della misura ad opera del giudice dell’esecuzione.
L’orientamento maggioritario affermava che il limite temporale di riferi-
mento debba essere sempre la pronuncia di condanna, ovvero che i beni di rife-
rimento debbano essere soltanto quelli acquisiti fino alla pronuncia di condan-
na, senza estendersi fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza:
il giudice dell’esecuzione, quindi, deve fermarsi alla pronuncia di condanna
nell’esaminare la provenienza illecita o meno dei soli beni acquisiti entro tale
limite temporale .
(22)
Altro orientamento, all’epoca minoritario, richiedeva, invece, di avere
riguardo al momento di irrevocabilità della sentenza di condanna per uno dei
delitti di cui all’art. 240-bis c.p., in quanto unico momento di definitività dell’ac-
certamento penalistico .
(23)
(20) Cfr. supra nota n. 4.
(21) Cfr. A. M. Maugeri, Confisca “allargata”, op. cit.
(22) Cfr. tra tutte Cass. Pen. n. 22820/2019.
(23) Cfr. Cass. Pen. n. 35856/2019.
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