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DOTTRINA




                  L’art. 16 del CAM dispone che le misure di prevenzione personali sono
             richieste e applicate nei confronti dei soggetti giudicati pericolosi secondo i cri-
             teri dettati dall’art. 1 e 4 dello stesso Codice, che suddividono le categorie di
             pericolosità sociale in generica e qualificata.
                  Prima di analizzare i tratti che distinguono e caratterizzano le due categorie di
             pericolosità all’interno del procedimento di prevenzione, si ritiene utile evidenziare
                                          (36)
             che per giurisprudenza unanime , ai fini della valutazione dell’illecita provenienza
             dei beni confiscabili, la pericolosità sociale del proposto è criterio essenziale ed inso-
             stituibile nella fase di verifica dei singoli atti di incremento patrimoniale, tanto nei
             confronti di soggetti portatori di pericolosità generica, tanto nei confronti di sog-
             getti portatori di pericolosità qualificata. L’art. 1 del CAM - la cui portata è stata di
             recente ridimensionata dall’intervento della Corte Costituzionale del febbraio 2019,
             che dichiarato l’incostituzionalità della lettera a) per la genericità e la vaghezza della
             locuzione “traffico delittuoso” - definisce i portatori di pericolosità cosiddetta generica,
             individuandoli in “coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di ele-
             menti di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”.
                  Mancando nella legislazione vigente indicazioni vincolanti, nello sforzo di
             individuare quali fossero i requisiti che giustificassero la richiesta e l’applicazio-
             ne delle misure di prevenzione patrimoniali nei confronti dei soggetti portatori
             della pericolosità cosiddetta generica, la giurisprudenza più recente , pronun-
                                                                             (37)
             ciandosi sulla previsione della lettera b) del comma 1 dell’art. 1 del CAM, ritiene
             indispensabile la sussistenza di tre requisiti:
                  1)delitti commessi abitualmente dal soggetto (in un significativo arco temporale);
                  2)delitti che abbiano effettivamente generato profitto in favore del proposto;
                  3)profitti che abbiano costituito in tutto o almeno in parte l’unica fonte di
             reddito del proposto.
                  In ambito misure di prevenzione patrimoniali, non rilevando l’attualità, vi
             è l’onere di verificare la sussistenza dei tre requisiti “in relazione al lasso temporale
             nel quale si è verificato, nel passato, l’illecito incremento patrimoniale che la confisca intende
                         (38)
             neutralizzare” . Pertanto, anche se gli elementi sintomatici di pericolosità sono
             risalenti nel tempo, la misura di prevenzione patrimoniale può essere comunque
             richiesta ed applicata, in virtù della “correlazione temporale” e della “perime-
             trazione”  del  periodo  di  manifestazione  della  pericolosità,  “avendo  riguardo  al
                                                                (39)
             momento iniziale e finale di manifestazione della pericolosità” .
             (36)  Cfr. Corte Cass. pen., Sez. Seconda, n. 1049/ 2019.
             (37)  Cass. Sez. Prima, 10 gennaio 2020, n. 11661; Cass. Sez. Quinta, 30 novembre 2020.
             (38)  Sentenza Corte cost. n. 24 del 2019.
             (39)  Corte Cass. pen., Sez. Seconda, n. 11846/2018.

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