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DOTTRINA
L’art. 16 del CAM dispone che le misure di prevenzione personali sono
richieste e applicate nei confronti dei soggetti giudicati pericolosi secondo i cri-
teri dettati dall’art. 1 e 4 dello stesso Codice, che suddividono le categorie di
pericolosità sociale in generica e qualificata.
Prima di analizzare i tratti che distinguono e caratterizzano le due categorie di
pericolosità all’interno del procedimento di prevenzione, si ritiene utile evidenziare
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che per giurisprudenza unanime , ai fini della valutazione dell’illecita provenienza
dei beni confiscabili, la pericolosità sociale del proposto è criterio essenziale ed inso-
stituibile nella fase di verifica dei singoli atti di incremento patrimoniale, tanto nei
confronti di soggetti portatori di pericolosità generica, tanto nei confronti di sog-
getti portatori di pericolosità qualificata. L’art. 1 del CAM - la cui portata è stata di
recente ridimensionata dall’intervento della Corte Costituzionale del febbraio 2019,
che dichiarato l’incostituzionalità della lettera a) per la genericità e la vaghezza della
locuzione “traffico delittuoso” - definisce i portatori di pericolosità cosiddetta generica,
individuandoli in “coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di ele-
menti di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”.
Mancando nella legislazione vigente indicazioni vincolanti, nello sforzo di
individuare quali fossero i requisiti che giustificassero la richiesta e l’applicazio-
ne delle misure di prevenzione patrimoniali nei confronti dei soggetti portatori
della pericolosità cosiddetta generica, la giurisprudenza più recente , pronun-
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ciandosi sulla previsione della lettera b) del comma 1 dell’art. 1 del CAM, ritiene
indispensabile la sussistenza di tre requisiti:
1)delitti commessi abitualmente dal soggetto (in un significativo arco temporale);
2)delitti che abbiano effettivamente generato profitto in favore del proposto;
3)profitti che abbiano costituito in tutto o almeno in parte l’unica fonte di
reddito del proposto.
In ambito misure di prevenzione patrimoniali, non rilevando l’attualità, vi
è l’onere di verificare la sussistenza dei tre requisiti “in relazione al lasso temporale
nel quale si è verificato, nel passato, l’illecito incremento patrimoniale che la confisca intende
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neutralizzare” . Pertanto, anche se gli elementi sintomatici di pericolosità sono
risalenti nel tempo, la misura di prevenzione patrimoniale può essere comunque
richiesta ed applicata, in virtù della “correlazione temporale” e della “perime-
trazione” del periodo di manifestazione della pericolosità, “avendo riguardo al
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momento iniziale e finale di manifestazione della pericolosità” .
(36) Cfr. Corte Cass. pen., Sez. Seconda, n. 1049/ 2019.
(37) Cass. Sez. Prima, 10 gennaio 2020, n. 11661; Cass. Sez. Quinta, 30 novembre 2020.
(38) Sentenza Corte cost. n. 24 del 2019.
(39) Corte Cass. pen., Sez. Seconda, n. 11846/2018.
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