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IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
                             LA FORZA ESPANSIVA DELLE CONFISCHE DI SPROPORZIONE




                    a)per i primi la pericolosità sociale, oltre che presupposto, è misura tem-
               porale e, dunque, il dato cronologico viene applicato rigidamente, così da ren-
               dere suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui
               si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente, dalla sua persistenza
               al momento della proposta;
                    b)per i mafiosi - o più in generale i casi di pericolosità qualificata nell’am-
               bito dei quali le risultanze probatorie non siano tali da consentire di perimetrare
               con certezza la durata dell’esperienza criminale, ossia di determinare con preci-
               sione l’inizio e la fine della condotta contra legem del proposto - il dato cronolo-
               gico non può essere applicato rigidamente perchè le relazioni criminali “involgo-
               no l’intero percorso esistenziale del proposto o, per lo meno, quella parte preponderante e plu-
               ridecennale di esso durante la quale egli ha accumulato praticamente la totalità delle sue ric-
                      (47)
               chezze” , pertanto, il giudice dovrà accertare se la pericolosità “investa, come ordi-
               nariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momen-
               to iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili
               di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo
                                  (48)
               temporale individuato” .
                    L’art. 18 del CAM estende l’applicabilità delle misure di prevenzione patri-
               moniali nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa in caso di morte
               del proposto. L’“ereditarietà” è legata al fatto che tali misure - come si è detto
               - si concentrano sul bene e quindi colpiscono l’erede, non perchè “portatore di
               pericolosità”, ma in quanto beneficiari, sul piano patrimoniale, di beni ritenuti
               di illecita provenienza.
                    La rassegna dei soggetti nei confronti dei quali è adottabile la confisca di
               prevenzione  include,  inoltre,  coloro  i  quali  sono  oggetto  di  segnalazione  da
               parte del Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite. La disposizione è stata
               inserita dal Legislatore con la Legge n. 155 del 31 luglio 2005, al fine di “rendere
               più ampia ed efficace l’azione di contrasto del terrorismo internazionale” .
                                                                            (49)
                    In  ultimo,  con  l’inserimento  dell’Art.  578-ter  nel  c.p.p.,  la  Riforma
               Cartabia,  nel  regolare  la  decisione  sulla  confisca  in  caso  di  dichiarazione  di
               improcedibilità, ha previsto che il Giudice di Appello o la Corte di Cassazione
               diano  impulso  all’avvio  del  procedimento  di  prevenzione,  disponendo  con
               “ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del
               capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a pro-
               porre le misure patrimoniali […]”.

               (47)  Corte Cost. n. 24/2019.
               (48)  Cass. Sezioni Unite n. 4880/2015.
               (49)  Cit. Relazione al disegno di legge S3571 di conversione del DL 144/2005.

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