Page 51 - Rassegna 2023-2
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IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
LA FORZA ESPANSIVA DELLE CONFISCHE DI SPROPORZIONE
a)per i primi la pericolosità sociale, oltre che presupposto, è misura tem-
porale e, dunque, il dato cronologico viene applicato rigidamente, così da ren-
dere suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui
si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente, dalla sua persistenza
al momento della proposta;
b)per i mafiosi - o più in generale i casi di pericolosità qualificata nell’am-
bito dei quali le risultanze probatorie non siano tali da consentire di perimetrare
con certezza la durata dell’esperienza criminale, ossia di determinare con preci-
sione l’inizio e la fine della condotta contra legem del proposto - il dato cronolo-
gico non può essere applicato rigidamente perchè le relazioni criminali “involgo-
no l’intero percorso esistenziale del proposto o, per lo meno, quella parte preponderante e plu-
ridecennale di esso durante la quale egli ha accumulato praticamente la totalità delle sue ric-
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chezze” , pertanto, il giudice dovrà accertare se la pericolosità “investa, come ordi-
nariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momen-
to iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili
di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo
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temporale individuato” .
L’art. 18 del CAM estende l’applicabilità delle misure di prevenzione patri-
moniali nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa in caso di morte
del proposto. L’“ereditarietà” è legata al fatto che tali misure - come si è detto
- si concentrano sul bene e quindi colpiscono l’erede, non perchè “portatore di
pericolosità”, ma in quanto beneficiari, sul piano patrimoniale, di beni ritenuti
di illecita provenienza.
La rassegna dei soggetti nei confronti dei quali è adottabile la confisca di
prevenzione include, inoltre, coloro i quali sono oggetto di segnalazione da
parte del Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite. La disposizione è stata
inserita dal Legislatore con la Legge n. 155 del 31 luglio 2005, al fine di “rendere
più ampia ed efficace l’azione di contrasto del terrorismo internazionale” .
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In ultimo, con l’inserimento dell’Art. 578-ter nel c.p.p., la Riforma
Cartabia, nel regolare la decisione sulla confisca in caso di dichiarazione di
improcedibilità, ha previsto che il Giudice di Appello o la Corte di Cassazione
diano impulso all’avvio del procedimento di prevenzione, disponendo con
“ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a pro-
porre le misure patrimoniali […]”.
(47) Corte Cost. n. 24/2019.
(48) Cass. Sezioni Unite n. 4880/2015.
(49) Cit. Relazione al disegno di legge S3571 di conversione del DL 144/2005.
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