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IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
                             LA FORZA ESPANSIVA DELLE CONFISCHE DI SPROPORZIONE




                    L’accertamento sull’idoneità delle condotte a creare profitti illeciti deve
               basarsi “su elementi di fatto, vale a dire circostanze obiettivamente identificabili, controlla-
               bili, con esclusione di elementi privi di riscontro concreti, quali meri sospetti, illazioni e con-
               getture” .
                      (40)
                    Nel caso di pericolosità generica, infatti, “l’efficacia dimostrativa degli elementi
               posti a base della riconduzione del proposto ad una delle categorie di pericolosità deve essere
               più alta” ; ne deriva, ad esempio, l’irrilevanza di “risultanze investigative e di polizia
                       (41)
               non tradottesi in provvedimenti giurisdizionali attestanti, perlomeno in termini di qualificata
               probabilità, l’effettiva verificazione di tali comportamenti” .
                                                               (42)
                    La pericolosità cosiddetta“qualificata”, declinata nell’art. 4 del CAM, riguarda
               (invece): gli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 416-bis
               c.p.; i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del
               codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’art. 512-bis (trasferimen-
               to fraudolento di valori) c.p. o del delitto di cui all’articolo 418 (Assistenza agli
               associati) del codice penale; quest’ultimo inserito dalla Legge 161/2017 che ha
               così esteso le misure di prevenzione agli indiziati di condotte di assistenza e
               fiancheggiamento agli associati.
                    La pericolosità qualificata, inoltre, è connessa:
                      a fenomeni sovversivi [art. 4, comma 1, lett. d) prima parte, e), f), g) e h)];
                      a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive
               [art. 4, comma 1, lett. i)];
                      a finalità terroristiche ovvero derivante dall’essere un cosiddetto «com-
               battente all’estero» (art. 4, comma 1, lett. d) seconda parte);
                      a fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pub-
               bliche e a reati associativi finalizzati alla commissione di delitti contro la pub-
               blica amministrazione [art. 4, comma 1, lett. i-bis)];
                      al reato di maltrattamenti in famiglia e a quello di atti persecutori [art. 4
               comma 1, lett. i-ter)].
                    Data l’eterogeneità che caratterizza i soggetti portatori di pericolosità qua-
               lificata, in termini di gravità dei reati e dei presupposti richiesti dalle singole fat-
               tispecie (ad esempio si parla di “indiziati”, di “condannati” e “proclivi” a com-
               mettere reati della stessa specie, “sospettati”, di “dediti alla commissione-istiga-
               tori-mandanti-finanziatori”  di  determinati  reati…)  per  esigenze  di  brevità  la
               riflessione si soffermerà sulla pericolosità “mafiosa”.


               (40)  Cass. Sez. Sesta, 15 giugno 2017, n. 43446; Cass. Sez. Quinta, 19 gennaio 2018, n. 15492.
               (41)  Cass. Sez. Prima, 19 aprile 2018, n. 43826.
               (42)  Come in nota n. 38.

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