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DOTTRINA
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Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 27421 del 15 luglio 2021 , nota
come pronuncia Crostella, hanno esplicitamente sposato il primo dei due
orientamenti, quello più restrittivo, dopo aver rimarcato, facendo seguito alla
ormai nota pronuncia n. 33 del 2018 della Corte Costituzionale, la centralità
del parametro della ragionevolezza temporale nell’applicazione della confisca
allargata.
Si pensi al caso del soggetto condannato per uno solo dei reati c.d. spia,
e per un singolo episodio criminoso. Senza il criterio della ragionevolezza
temporale, si dilaterebbe oltre modo l’esame di ogni bene e utilità acquisiti
dal soggetto, estendendosi all’intera esistenza del condannato, senza alcun
argine.
Qualora, dunque, l’acquisizione avvenga dopo la commissione del delitto
e sia chiamato il giudice dell’esecuzione ad eseguire la confisca, il discorso non
muta e la ragionevolezza temporale permane, rendendo idoneo il limite della
pronuncia di condanna - e non del suo passaggio in giudicato - che, in genere,
considerati gli ordinari tempi processuali del nostro ordinamento, giunge spes-
so moltissimi anni dopo, con inevitabile dilatazione della disamina delle attività
e condotte del condannato - illegittima costituzionalmente - e a notevole distan-
za dal momento consumativo del reato.
Per pronuncia di condanna s’intende ovviamente la pronuncia di primo
grado, se confermata nel merito nei gradi successivi, la pronuncia di appello o
di rinvio nei casi di riforma di quella di primo grado assolutoria, prescindendo
da riforme solo in termini di pena.
È fatta salva l’ipotesi, purché opportunamente suffragata sul piano proba-
torio, di beni o utilità acquisiti dopo la pronuncia, tramite reimpiego di mezzi
finanziari acquisiti prima, o prima della sentenza, ma scoperti solo successiva-
mente. In tal caso il giudice dell’esecuzione potrà superare il limite della pro-
nuncia di condanna.
Le Sezioni Unite dimostrano, inoltre, come sposando il diverso e minori-
tario orientamento, si giungerebbe a far coincidere la confisca allargata, ex art.
240 bis c.p., con la confisca di prevenzione disciplinata dal Codice Antimafia,
per la quale l’art. 19 del CAM non prevede limiti temporali al campo d’indagine.
Del resto non bisogna dimenticare che il giudice dell’esecuzione non ha poteri
cognitivi e processuali pieni, tali da consentirgli una disamina completa della
vita e della condotta del condannato, che si estenda oltre quanto sia stato già
oggetto del giudizio di cognizione.
(24) Cfr. L. Capriello, Osservazioni a prima lettura sulla decisione delle Sezioni Unite in ordine al parametro
temporale della confisca allargata disposta dal giudice dell’esecuzione, in Giurispr. Pen., 2021, 3.
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