Page 41 - Rassegna 2023-2
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IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
LA FORZA ESPANSIVA DELLE CONFISCHE DI SPROPORZIONE
all’art. 240 c.p., poiché il meccanismo applicativo sarebbe il medesimo per
entrambe le fattispecie; anzi il criterio della sproporzione diverrebbe criterio
ultroneo, ma più gravoso, per una confisca molto meno legata al reo e al delitto
oggetto di condanna, creando una sorta di paradosso giuridico. Qualora sussi-
stessero già - nella fattispecie concreta all’esame del giudice - i requisiti della
confisca ordinaria, si applicherebbe quella, senza dover estendere l’indagine ad
altri beni, non direttamente collegati al reato.
La pronuncia passa poi, a questo punto, ad esaminare il criterio della spro-
porzione, sottolineando come ciò che rileva è la congruità o meno tra il reddito
o l’attività economica al momento dell’acquisizione dei beni e il loro valore, e
non tra gli stessi e il reddito e/o attività economica del soggetto al momento
della valutazione ad opera del giudice. Se fosse così, infatti, al soggetto verrebbe
imposto un onere probatorio eccessivamente gravoso, una sorta di probatio dia-
bolica, poiché gli sarebbe impossibile fornire allegazione di proporzionalità in
questi termini temporali, ovvero in un momento storico lontanissimo da quello
in cui si sono svolti gli eventi. Lo scarto temporale potrebbe essere anche molto
ampio, considerati i tempi del nostro sistema processuale, tra il momento in cui
egli è entrato in possesso dei beni, e il momento in cui gli si chiede di darne
conto. Ciò che rileva è la proporzione o meno tra l’acquisizione dei beni e il suo
tenore di vita in quello stesso periodo. Come ha fatto ad ottenerli se i suoi red-
diti o attività non lo consentivano?
L’accusa dimostra che non poteva acquisirli. Il condannato è chiamato a
dimostrare il contrario, ovvero come egli abbia economicamente potuto far
fronte alla spesa. In teoria, per il reo, si tratterebbe di dire meramente la verità
e rendere noto lo svolgimento degli eventi.
L’orizzonte temporale, inoltre, deve essere il medesimo tra i due termini
di paragone, anche perché solo così si evita di investire e di colpire indiscrimi-
natamente l’intero patrimonio del soggetto, e di espropriarlo interamente.
(18)
Nelle pronunce più recenti si denota un’ulteriore delimitazione del crite-
rio di sproporzione e della sua valutazione ad opera del giudice, grazie al ricorso
al parametro della ragionevolezza temporale. Non è possibile prescindere da una
qualsiasi connessione temporale tra i beni e il delitto commesso, perché altrimen-
ti la valutazione si estenderebbe all’intera esistenza del soggetto, e l’istituto diven-
terebbe applicabile automaticamente, in quanto la mera allegazione richiesta al
soggetto per superare la presunzione di sproporzione diventerebbe sempre più
complessa e diabolica, giungendo a richiedere allegazione di acquisizioni sempre
più remote, e sempre più lontane dalla commissione del delitto.
(18) Cfr. Cass. pen. sez. Seconda, n. 52626 del 2018, in CED Cass. 2018, rv 274468.
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