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IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
                             LA FORZA ESPANSIVA DELLE CONFISCHE DI SPROPORZIONE




               all’art.  240  c.p.,  poiché  il  meccanismo  applicativo  sarebbe  il  medesimo  per
               entrambe le fattispecie; anzi il criterio della sproporzione diverrebbe criterio
               ultroneo, ma più gravoso, per una confisca molto meno legata al reo e al delitto
               oggetto di condanna, creando una sorta di paradosso giuridico. Qualora sussi-
               stessero già - nella fattispecie concreta all’esame del giudice - i requisiti della
               confisca ordinaria, si applicherebbe quella, senza dover estendere l’indagine ad
               altri beni, non direttamente collegati al reato.
                    La pronuncia passa poi, a questo punto, ad esaminare il criterio della spro-
               porzione, sottolineando come ciò che rileva è la congruità o meno tra il reddito
               o l’attività economica al momento dell’acquisizione dei beni e il loro valore, e
               non tra gli stessi e il reddito e/o attività economica del soggetto al momento
               della valutazione ad opera del giudice. Se fosse così, infatti, al soggetto verrebbe
               imposto un onere probatorio eccessivamente gravoso, una sorta di probatio dia-
               bolica, poiché gli sarebbe impossibile fornire allegazione di proporzionalità in
               questi termini temporali, ovvero in un momento storico lontanissimo da quello
               in cui si sono svolti gli eventi. Lo scarto temporale potrebbe essere anche molto
               ampio, considerati i tempi del nostro sistema processuale, tra il momento in cui
               egli è entrato in possesso dei beni, e il momento in cui gli si chiede di darne
               conto. Ciò che rileva è la proporzione o meno tra l’acquisizione dei beni e il suo
               tenore di vita in quello stesso periodo. Come ha fatto ad ottenerli se i suoi red-
               diti o attività non lo consentivano?
                    L’accusa dimostra che non poteva acquisirli. Il condannato è chiamato a
               dimostrare  il  contrario,  ovvero  come  egli  abbia  economicamente  potuto  far
               fronte alla spesa. In teoria, per il reo, si tratterebbe di dire meramente la verità
               e rendere noto lo svolgimento degli eventi.
                    L’orizzonte temporale, inoltre, deve essere il medesimo tra i due termini
               di paragone, anche perché solo così si evita di investire e di colpire indiscrimi-
               natamente l’intero patrimonio del soggetto, e di espropriarlo interamente.
                                              (18)
                    Nelle pronunce più recenti  si denota un’ulteriore delimitazione del crite-
               rio di sproporzione e della sua valutazione ad opera del giudice, grazie al ricorso
               al parametro della ragionevolezza temporale. Non è possibile prescindere da una
               qualsiasi connessione temporale tra i beni e il delitto commesso, perché altrimen-
               ti la valutazione si estenderebbe all’intera esistenza del soggetto, e l’istituto diven-
               terebbe applicabile automaticamente, in quanto la mera allegazione richiesta al
               soggetto per superare la presunzione di sproporzione diventerebbe sempre più
               complessa e diabolica, giungendo a richiedere allegazione di acquisizioni sempre
               più remote, e sempre più lontane dalla commissione del delitto.
               (18)  Cfr. Cass. pen. sez. Seconda, n. 52626 del 2018, in CED Cass. 2018, rv 274468.

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