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IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
LA FORZA ESPANSIVA DELLE CONFISCHE DI SPROPORZIONE
persona condannata per un reato idoneo a produrre un vantaggio economico,
delineava la misura della confisca attraverso molti elementi comuni a entrambe
le forme di confisca in esame, legittimandole anche a livello sovranazionale.
Così, proprio a partire da quegli anni, anche il versante giurisprudenziale
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inizia ad erodere le differenze tra i due istituti, e ad avvicinarli sempre di più .
È evidente, infatti, l’assonanza tra il criterio di correlazione temporale, elabora-
to dai giudici per la confisca di prevenzione, con quello della ragionevolezza
temporale, utilizzato invece per la confisca allargata.
Lo scopo di tale sovrapponibilità di disciplina si giustifica alla luce della
volontà e del dovere costituzionale di evitare duplicazioni a livello punitivo,
posto che, potendo i due istituti essere applicati congiuntamente, uno post delic-
tum, l’altro praeter delictum, si rischierebbe una risposta del sistema non solo
eccessiva e appunto sproporzionata, ma anche inerente un ammontare di beni
superiore a quanto necessario per il raggiungimento dello scopo, senza fonda-
mento. Del resto, non può negarsi come entrambe le forme di confisca siano
state pensate e volute prima, e incentivate e utilizzate poi dal legislatore per lo
stesso scopo: estendere l’applicabilità della confisca ordinaria ad ipotesi in cui
non ne sussisterebbero altrimenti i presupposti, al fine di arginare sempre più
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le condotte illecite di criminalità organizzata, oltre che disincentivarle .
3. La confisca allargata
Gli elementi costitutivi della confisca allargata sono:
la pronuncia di condanna, o di patteggiamento, per uno dei reati c.d.
spia tassativamente indicati dal legislatore nel disposto normativo ;
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la titolarità o disponibilità di beni, denaro o utilità, da parte del condan-
nato;
la sproporzione tra questi ultimi e il reddito o attività economica dichiarati;
l’assenza di idonea giustificazione, in termini di mera allegazione, circa
la loro provenienza.
in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili,
come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona
condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose”.
(7) Cfr. D. Guidi, Presunzioni e automatismi nella confisca “per sproporzione” di cui all’art. 240-bis c.p.,
Discrimen, 19 dicembre 2019.
(8) La riflessione è confermata dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 33/2018, Dir. pen. proc. 2018.
(9) Notevoli perplessità ha manifestato la dottrina riguardo l’inserimento, tra questi, anche del
delitto di ricettazione, che ben può atteggiarsi a delitto occasionale e individuale. Cfr. R.
Cantone, La confisca per sproporzione, in V. Maiello (a cura di), La legislazione penale in materia di
criminalità organizzata, misure di prevenzione e armi, Torino, 2015.
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