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IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
                             LA FORZA ESPANSIVA DELLE CONFISCHE DI SPROPORZIONE




               delinquenziale rappresenta il mezzo per il perseguimento di un obiettivo più
               ambizioso, che gli consenta di ottenere il controllo stabile di una porzione di
               società, così da garantirsi l’arricchimento parassitario.
                    È il controllo sociale, dunque, la caratteristica che rende appetibile l’adesio-
               ne o anche la “semplice” partecipazione all’organizzazione mafiosa: si pensi ad
               esempio a quei soggetti che, sebbene non prendano parte direttamente al com-
               pimento dell’attività delinquenziale, offrono comunque in modo stabile il loro
               contributo per il mantenimento in vita dell’associazione, ottenendone in cambio
               vantaggi di vario genere (è il caso ad esempio dell’imprenditore colluso).
                    Si può mantenere il controllo se si ha la capacità di reclutare affiliati, di
               acquistare armi e stupefacenti, di avere la disponibilità di strutture immobiliari
               e  mezzi  indispensabili  per  pianificare  le  attività  criminali;  è  in  tale  contesto,
               come ci racconta lo stesso Inzerillo, che l’alienazione dei patrimoni mafiosi è
               essenziale al fine di impedire alle organizzazioni di rafforzare il loro potere eco-
               nomico sui territori dove esercitano la loro egemonia, perchè misura più effica-
               ce anche della stessa detenzione in carcere.


               2. Istituti a confronto: artt. 240-bis c.p. e 24 d.lgs n. 159/2011
                    Per confisca cosiddetta allargata s’intende la confisca disciplinata attualmente
               dall’art. 240-bis c.p., dedicato alla confisca in casi particolari. L’articolo è stato inse-
               rito nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 21 del 2018, il quale ha proceduto così ad
               abrogare la previgente disciplina, di cui all’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 .
                                                                                        (3)
                    La collocazione sistematica, tuttavia, appare fuorviante, in quanto pochi
               sono i punti in comune con la confisca cosiddetta ordinaria, di cui all’art. 240
               c.p., disposta invero a seguito di condanna per le cose che sono servite o desti-
               nate a commettere il reato, di quelle che ne costituiscono il prodotto, il profitto
               e il prezzo, degli strumenti informatici utilizzati per commettere taluni reati indi-
               cati, e delle cose il cui uso, fabbricazione, alienazione, detenzione e porto costi-
               tuiscono reato, a prescindere dalla condanna.
                    La confisca allargata opera, invece, attraverso un meccanismo presuntivo
               - quasi assoluto - e coinvolge tutte le utilità riconducibili al condannato per alcu-
               ni specifici reati, che appaiano sproporzionate rispetto al suo reddito o alla sua
               attività economica, e della cui acquisizione lo stesso non sappia fornire lecita
               giustificazione, al fine di evitare che le stesse siano utilizzate in modo illecito,
               con effetti distorsivi sulla concorrenza e sull’intero tessuto economico.

               (3)   Cfr. P. Corvi, La confisca in casi particolari, alias la confisca “allargata”, in A. Giarda, F. Giunta, G.
                    Varraso (a cura di), Dai decreti attuativi della legge “Orlando” alle novelle di fine legislatura, Padova, 2018.

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