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INTERDIZIONI AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI




               dubbio a postulare un carattere di verosimiglianza alla prognosi, tanto da far
               ritenere che gli indizi gravi, precisi e concordanti indichino ‘più probabile che
               non’ il pericolo dell’infiltrazione mafiosa .
                                                       (6)

                    3.3. Gli artt. 9 e 45 del d.lgs n. 231 del 2001, se riferiti alla materia degli
               appalti pubblici prevedono per le imprese, sul modello delle disposizioni penali
               valide per la persona fisica, l’applicabilità delle pene accessorie; l’art. 9, comma
               2 le elenca, mentre gli artt. 24 e ss. del decreto in cui sono elencati i reati rile-
               vanti ai fini della sua applicazione indicano di volta in volta quando alla pena
               principale debba essere applicata dal giudice anche la sanzione accessoria. L’art.
               45 utilizza quell’elenco dell’art. 9 per indicare quali siano le misure cautelari che
               in fase d’indagini preliminari possono essere destinate, a fini appunto cautelari,
               all’impresa  coinvolta.  Tra  le  misure  cautelari,  ovvero  tra  le  pene  accessorie,
               compare  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione:  l’art.  94,
               comma 5, lett. a) del nuovo Codice richiama fra le cause d’esclusione automa-
               tica  (assieme  all’art.  14  del  T.U.  sulla  sicurezza)  anche  l’art.  9  del  d.lgs.  n.
               231/2001;  avrebbe  potuto  chiudere  il  cerchio  inserendo  anche  l’art.  45  del
               medesimo decreto che comunque comporta indubbiamente effetti interdittivi
               per il provvedimento cautelare disposto dal giudice nei confronti dell’impresa .
                                                                                         (7)
               Un mancato richiamo che si conferma anche in questa rinnovellazione della
               materia, operata dal decreto 36.

                    3.4. Quest’ultima considerazione appare valida tanto più se si considera
               che fra i reati a cui s’applica il d.lgs. n. 231/2001 (sempre se siano commessi da
               apicali  dell’impresa  nell’interesse  o  vantaggio  di  quest’ultima)  compaiono  il
               falso in bilancio (art. 2622 c.c.) e l’art. 648-bis del c.p., che sono fra i reati esclu-
               denti (quando la condanna sia definitiva) nel comma 1 dell’art. 94 del Codice.
                    Inoltre, la misura cautelare (o la pena accessoria) del divieto di contrarre
               con la pubblica amministrazione (art. 45 o art. 9 del decreto) può essere appli-
               cata dal giudice in sede penale anche per i reati tributari (aggiunti nel d.lgs. n.
               231/2001 dalla legge n. 157 del 2019). Quest’ultimi compaiono a loro volta fra
               i reati la cui contestazione (o l’accertata commissione) è idonea a far desumere
               alla stazione appaltante l’illecito professionale, il quale se ritenuto grave com-
               porterebbe l’esclusione dalla gara (motivata e quindi non automatica) dell’ope-
               ratore economico (art. 98, comma 3, lett. h), n. 3 del nuovo Codice).

               (6)   In tema, si vedano del Consiglio di Stato, sez. III: 3 aprile 2019, n. 2211; Cons. St., 26 feb-
                    braio 2019, n. 1349; 30 gennaio 2019, n. 758; 18 aprile 2018, n. 2343; 7 febbraio 2018, n. 820.
               (7)   Nel tempo lo ha confermato la stessa giurisprudenza e l’allora AVCP già nel 2008.

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