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DOTTRINA
È noto ormai come il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
guardi in avanti e non sia riferibile anche ai contratti già in essere quando inter-
viene il provvedimento interdittivo .
(3)
Sempre nel comma 2 dell’art. 14 segue un altro periodo del quale, franca-
mente, appare più difficile capire il senso: come in passato è, infatti, confermato
che «A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione
da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del prov-
vedimento interdittivo». Se il provvedimento di sospensione, oltre al naturale
effetto di fermare i lavori in cantiere, ha ora già effetti interdittivi nei confronti
dell’intera impresa, non è facile comprendere il raccordo con l’incipit del prose-
guo del comma 2 («a tal fine») e con la funzione stessa del provvedimento inter-
dittivo adottabile dall’Autority. In altri termini, il provvedimento interdittivo
dell’ANAC se era l’unico a vietare l’attività contrattuale dell’operatore economi-
co («a tal fine» interdittivo), ora non ha più tale primato, poiché con la chiara
affermazione secondo la quale la sospensione disposta ha anche effetto inter-
dittivo (e in tal senso depone l’evidente previsione nel primo periodo del
comma 2), viene anticipata tale conseguenza. Un ossimorico rapporto viene,
allora, composto dal comma 2, prima parte: interdizione e sospensione vengo-
no infatti a coincidere.
Va da sé che laddove un’impresa venisse interdetta mediante il provvedi-
mento di sospensione applicato ex art. 14 del T.U. sicurezza (senza, allora, atten-
dere più l’eventuale interdizione disposta dall’ANAC) vedrebbe sancita la sua
esclusione automatica dalla gara: lo dispone l’art. 94, comma 5, lett. a) del terzo
Codice appalti.
2.2. L’art. 52, comma 2 del novello Codice introduce una nuova interdi-
zione. Si tratta degli affidamenti diretti, ora attuabili per appalti inferiori a 150
mila euro (per i lavori) e a 140 mila euro (per servizi e forniture), ai sensi dell’art.
50, comma 1, lett. a) e b). Per queste due ipotesi, la ratio semplificatoria si spinge
fino a ricomprendere il controllo dei relativi requisiti dell’affidatario/contraen-
te: non è chiesto un riscontro se non una tantum, a campione, applicando quel
che l’amministrazione interessata ha previsto (o dovrà prevedere a breve in ese-
cuzione di quanto disposto nell’art. 52 medesimo) con criteri attuativi.
(3) Così il Consiglio di Stato, Adunanza della Sezione Terza, nel parere dell’11 gennaio 2005,
reso su richiesta del Ministero delle Attività Produttive in relazione all’art. 45 del d.lgs. n.
231/2001.
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