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DOTTRINA




                  È noto ormai come il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
             guardi in avanti e non sia riferibile anche ai contratti già in essere quando inter-
             viene il provvedimento interdittivo .
                                              (3)
                  Sempre nel comma 2 dell’art. 14 segue un altro periodo del quale, franca-
             mente, appare più difficile capire il senso: come in passato è, infatti, confermato
             che  «A  tal  fine  il  provvedimento  di  sospensione  è  comunicato  all’Autorità
             Nazionale  Anticorruzione  (ANAC),  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
             mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione
             da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del prov-
             vedimento interdittivo». Se il provvedimento di sospensione, oltre al naturale
             effetto di fermare i lavori in cantiere, ha ora già effetti interdittivi nei confronti
             dell’intera impresa, non è facile comprendere il raccordo con l’incipit del prose-
             guo del comma 2 («a tal fine») e con la funzione stessa del provvedimento inter-
             dittivo  adottabile  dall’Autority.  In  altri  termini,  il  provvedimento  interdittivo
             dell’ANAC se era l’unico a vietare l’attività contrattuale dell’operatore economi-
             co («a tal fine» interdittivo), ora non ha più tale primato, poiché con la chiara
             affermazione secondo la quale la sospensione disposta ha anche effetto inter-
             dittivo  (e  in  tal  senso  depone  l’evidente  previsione  nel  primo  periodo  del
             comma 2), viene anticipata tale conseguenza. Un ossimorico rapporto viene,
             allora, composto dal comma 2, prima parte: interdizione e sospensione vengo-
             no infatti a coincidere.
                  Va da sé che laddove un’impresa venisse interdetta mediante il provvedi-
             mento di sospensione applicato ex art. 14 del T.U. sicurezza (senza, allora, atten-
             dere più l’eventuale interdizione disposta dall’ANAC) vedrebbe sancita la sua
             esclusione automatica dalla gara: lo dispone l’art. 94, comma 5, lett. a) del terzo
             Codice appalti.

                  2.2. L’art. 52, comma 2 del novello Codice introduce una nuova interdi-
             zione. Si tratta degli affidamenti diretti, ora attuabili per appalti inferiori a 150
             mila euro (per i lavori) e a 140 mila euro (per servizi e forniture), ai sensi dell’art.
             50, comma 1, lett. a) e b). Per queste due ipotesi, la ratio semplificatoria si spinge
             fino a ricomprendere il controllo dei relativi requisiti dell’affidatario/contraen-
             te: non è chiesto un riscontro se non una tantum, a campione, applicando quel
             che l’amministrazione interessata ha previsto (o dovrà prevedere a breve in ese-
             cuzione di quanto disposto nell’art. 52 medesimo) con criteri attuativi.


             (3)   Così il Consiglio di Stato, Adunanza della Sezione Terza, nel parere dell’11 gennaio 2005,
                  reso su richiesta del Ministero delle Attività Produttive in relazione all’art. 45 del d.lgs. n.
                  231/2001.

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