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INTERDIZIONI AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI




                    Laddove da questa verifica per saltum, cioè compiuta in corso d’esecuzione,
               emergessero mancate conferme circa il possesso dei requisiti generali o speciali
               dichiarati, la stazione appaltante dovrebbe procedere alla risoluzione del con-
               tratto,  all’escussione  della  eventuale  garanzia  definitiva,  alla  comunicazione
               all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle
               procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un
               periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento. Così
               dispone il comma 2 dell’art. 52 del nuovo Codice. Si tratta di una nuova misura
               interdittiva che ha prima facie funzione equilibratrice rispetto al mancato control-
               lo procedimentale, insomma quasi una giusta sanzione per aver violato la fidu-
               cia (nel cono del principio affermato nell’art. 2) accordata all’impresa dalla legge
               e dalla stessa stazione appaltante. È vero, però, che appare di non facile com-
               prensione il confine tra questa fattispecie e quella delle false dichiarazioni, che
               ha già un quadro ben definito delle relative conseguenze. D’altra parte, nella
               formulazione del comma 2 dell’art. 52, con chiaro riferimento alle dichiarazioni
               rese nel corso della procedura, è espressamente indicato che l’effetto preclusivo
               scatta ogni volta che in simili procedure negoziate «non sia confermato il pos-
               sesso  dei  requisiti  generali  o  speciali  dichiarati»  dal  contraente.  Che  sia  una
               norma speciale in tema di false dichiarazioni rese negli affidamenti diretti, in
               deroga a quanto stabilito per le altre ipotesi di procedura negoziata e di gara ad
               evidenza pubblica? E ancora: chi disporrà l’interdizione? La stazione appaltante
               dovrà  segnalare  all’Autorità  e  quest’ultima  dovrà  procedere  con  l’analoga
               sequenza valida per il falso imputabile? Sembra di sì, anche se la comunicazione
               all’ANAC e la sospensione dell’operatore sono due subordinate finali (o moda-
               li) rette dal verbo «procede a» riferito alla stazione appaltante.
                    Anche qui, se non giungerà prima un intervento chiarificatore del legisla-
               tore (delegato o non) sarà necessariamente (e ancora una volta, nonostante il
               nuovo drafting del Codice) la giurisprudenza a dover stabilire i rapporti fra que-
               sta fattispecie e quella delle false dichiarazioni.

                    2.3. Per l’interdizione che segue alla falsa dichiarazione (confinata negli
               incerti limiti indicati dall’Adunanza Plenaria nella pronuncia del 28 agosto 2020,
               n.16, ove ha compiuto distinzioni con la condotta valutabile ai sensi della lett.
               c-bis, comma 5, art. 80 del d.lgs. n. 50/2016)  la durata massima «fino a due
                                                            (4)
               anni» che l’ANAC può disporre è sancita non già nell’art. 94 (cause escludenti
               ipso iure), ma nell’art. 96 (intitolato Disciplina dell’esclusione), addirittura nel lonta-
               no comma 15.
               (4)   Corrisponde al ben più completo art. 98, comma 3 lett. b) del terzo Codice.

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