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INTERDIZIONI AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Laddove da questa verifica per saltum, cioè compiuta in corso d’esecuzione,
emergessero mancate conferme circa il possesso dei requisiti generali o speciali
dichiarati, la stazione appaltante dovrebbe procedere alla risoluzione del con-
tratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione
all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle
procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un
periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento. Così
dispone il comma 2 dell’art. 52 del nuovo Codice. Si tratta di una nuova misura
interdittiva che ha prima facie funzione equilibratrice rispetto al mancato control-
lo procedimentale, insomma quasi una giusta sanzione per aver violato la fidu-
cia (nel cono del principio affermato nell’art. 2) accordata all’impresa dalla legge
e dalla stessa stazione appaltante. È vero, però, che appare di non facile com-
prensione il confine tra questa fattispecie e quella delle false dichiarazioni, che
ha già un quadro ben definito delle relative conseguenze. D’altra parte, nella
formulazione del comma 2 dell’art. 52, con chiaro riferimento alle dichiarazioni
rese nel corso della procedura, è espressamente indicato che l’effetto preclusivo
scatta ogni volta che in simili procedure negoziate «non sia confermato il pos-
sesso dei requisiti generali o speciali dichiarati» dal contraente. Che sia una
norma speciale in tema di false dichiarazioni rese negli affidamenti diretti, in
deroga a quanto stabilito per le altre ipotesi di procedura negoziata e di gara ad
evidenza pubblica? E ancora: chi disporrà l’interdizione? La stazione appaltante
dovrà segnalare all’Autorità e quest’ultima dovrà procedere con l’analoga
sequenza valida per il falso imputabile? Sembra di sì, anche se la comunicazione
all’ANAC e la sospensione dell’operatore sono due subordinate finali (o moda-
li) rette dal verbo «procede a» riferito alla stazione appaltante.
Anche qui, se non giungerà prima un intervento chiarificatore del legisla-
tore (delegato o non) sarà necessariamente (e ancora una volta, nonostante il
nuovo drafting del Codice) la giurisprudenza a dover stabilire i rapporti fra que-
sta fattispecie e quella delle false dichiarazioni.
2.3. Per l’interdizione che segue alla falsa dichiarazione (confinata negli
incerti limiti indicati dall’Adunanza Plenaria nella pronuncia del 28 agosto 2020,
n.16, ove ha compiuto distinzioni con la condotta valutabile ai sensi della lett.
c-bis, comma 5, art. 80 del d.lgs. n. 50/2016) la durata massima «fino a due
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anni» che l’ANAC può disporre è sancita non già nell’art. 94 (cause escludenti
ipso iure), ma nell’art. 96 (intitolato Disciplina dell’esclusione), addirittura nel lonta-
no comma 15.
(4) Corrisponde al ben più completo art. 98, comma 3 lett. b) del terzo Codice.
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