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DOTTRINA
Il terzo Codice appalti, tra le nuove caratteristiche che hanno inteso ren-
dere la materia semplice, snella, organicamente strutturata e con un controllo
sintattico tale per cui la littera legis non causi contenziosi a motivo della difficile
(o necessaria) interpretabilità, non rinvia a ulteriori provvedimenti operativi ed
è immediatamente «autoesecutivo», «consentendo da subito una piena cono-
scenza dell’intera disciplina da attuare» .
(1)
Il Consiglio di Stato, vero autore del Codice, in forza del richiamo operato
dal comma 4 dell’art. 1 della legge n. 78/2022 all’art. 14, comma 2 del R.D. n.
1054 del 1924 , ha inteso espressamente «scrivere un codice “che racconti la
(2)
storia” delle procedure di gara, accompagnando amministrazioni e operatori
economici, passo dopo passo, dalla fase iniziale della programmazione e pro-
gettazione sino all’aggiudicazione e all’esecuzione del contratto». Dunque, un
Codice snellito da eccessi di previsioni, autoesecutivo e ordinato nella ‘narrazio-
ne’ (controllata anche da un accademico della Crusca appositamente presente
nel gruppo di lavoro che ha formato il testo normativo).
Questi obiettivi non sono stati mancati dal d.lgs. n. 36 del 2023, i cui effetti
per molte delle sue regole si hanno dal 1° luglio 2023; ma, è pur vero - e di que-
sto occorre tener sempre conto - che è impossibile raccogliere in un unico testo
l’intera normativa applicabile ai contratti pubblici: si innestano, infatti, alla ‘sto-
ria dell’appalto’ norme provenienti da diversi sistemi, eppure direttamente
applicabili ai contratti dell’amministrazione pubblica. Si pensi, fra le tante, alla
materia della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri, alla disciplina giusla-
voristica e sociale, alle normative ambientali, al quadro relativo all’antimafia e al
diritto penale. Si tratta, figurativamente, di una vera e propria scarica di energie
elettrostatiche che trovano un nuovo terreno (il terzo Codice, appunto) su cui
arrestarsi. In termini tecnici, il fenomeno nel mondo legale è noto come eteroin-
tegrazione. La semplificazione e il riordino della materia, fermo restando il limite
oggettivo a una idealistica e fors’anche fantasiosa reductio ad unum, ne deve
(1) Relazione illustrativa del Consiglio di Stato, 7 dicembre 2022.
(2) In forza del quale il Consiglio di Stato può formulare quei progetti di legge e regolamenti
che gli vengono commissionati dal Governo; la norma contenuta nel citato art. 14 è, invero,
una previsione ch’era stata già espressa in diverse disposizioni nel tempo stratificate: era
nell’art. 10, comma 3 del R.D. 17 agosto 1907, n. 638 (T.U. per la riforma della giustizia
amministrativa); nell’art. 10, comma 3, del T.U. 2 giugno 1889, n. 6166 del Governo Crispi;
nell’art. 7, n. 3) dell’Allegato D, legge n. 2248 del 1865 (nota come legge abolitiva del con-
tenzioso). D’altra parte, il Consiglio di Stato, così come voluto dal Re di Sardegna Carlo
Alberto con il Regio Editto di Racconigi (18 agosto 1831), aveva funzione unicamente con-
sultiva del Re garantita da «un certo numero di persone di palese merito (…) dedite ad abi-
tuali studi sulle scienze politiche (…). Noi vogliamo perciò essere costantemente assistiti da
essi, e profittare dei lumi loro», (cfr. G. Melis, La Revue administrative, 1999, 52e Année, n. 8, Les
Conseils d’État français et italien (1999), pp. 43-49; idem, voce Consiglio di Stato, Diritto online,
Treccani 2014).
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