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DOTTRINA




                  La falsa dichiarazione può avvenire anche nella fase procedimentale fina-
             lizzata al conseguimento dell’attestazione di qualificazione SOA: qui addirittura
             l’effetto interdittivo, che rimane sempre di competenza dell’Autorità, è rintrac-
             ciabile nell’Allegato II.12 (relativo, appunto, al sistema SOA per volere dell’art.
             100); l’art. 18 al comma 23 dell’Allegato prevede il fermo «di un anno», disalli-
             neando il quantum edittale finora previsto («fino a due anni» dell’art. 80, comma
             12 e dell’art. 84, comma 4-bis, d.lgs. n. 50/2016).
                  In entrambe i casi la falsità già accertata è prevista come cause di esclusio-
             ne automatica nell’art. 94, comma 5, lett. e) ed f): forse una norma con funzione
             ordinante nel senso materiale, non giuridico; infatti, fin quanto dura l’interdi-
             zione l’impresa non può comunque partecipare alle gare.

                  2.4. Una causa d’interdizione extravagans rispetto al tessuto del Codice è
             rinvenibile  nelle  norme  richiamate  dall’art.  47,  comma  5,  lett.  a)  del  d.l.  n.
             77/2021 (conv. con legge n. 108/2021, cosiddetto PNRR-1), applicabile alle
             procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con
             le risorse del PNRR o del PNC. Si tratta, tuttavia, di una norma che dispiega i
             suoi effetti a tutte le procedure di affidamento o d’aggiudicazione: infatti, si
             tratta del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
             norme sulle condizioni dello straniero (d.lgs. n. 286 del 1998); l’art. 44 di detto
             testo,  al  comma  11  dispone  che  ogni  accertamento  discriminatorio  (ai  sensi
             dell’art. 43) posto in essere da imprese che abbiano stipulato contratti d’appalto
             pubblico (lavori, servizi o forniture) è immediatamente comunicato dal tribuna-
             le in composizione monocratica alle stazioni appaltanti. Quest’ultime devono
             disporre l’esclusione dell’impresa responsabile da «qualsiasi appalto» e «per due
             anni».  Dunque,  si  tratta  di  un  provvedimento  che  non  investe  direttamente
             l’ANAC (anche se andrebbe opportunamente informata per l’aggiornamento
             del casellario informatico), la cui portata non appare limitata alla stazione appal-
             tante interessata (anche perché in parallelo ce ne potrebbe essere più di una lad-
             dove l’impresa avesse più appalti in corso). Si parla, infatti, di esclusione per due
             anni da «qualsiasi appalto».

                  2.5. Altro provvedimento interdittivo scaturisce da una previsione valida
             inizialmente per le procedure ad evidenza pubblica finanziate col PNRR o col
             PNC, poi estesa a tutti gli appalti dal d.lgs. n. 36 del 2023 (a partire dal 1° luglio
             2023). Il comma 3 dell’art. 47 del d.l. n. 77/2021 obbliga le imprese che occu-
             pano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (ma non più di cinquan-
             ta) a consegnare alla committenza pubblica (una volta stipulato il contratto ed

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